Sentenza del 15/12/2024 n. 32614 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società hanno impugnato in cassazione la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, che aveva accolto l’appello dell’ADM e respinto il loro appello incidentale, confermando due avvisi di rettifica relativi a importazioni effettuate nel 2020. Gli avvisi contestavano la mancata inclusione nel valore doganale degli abiti Levi’s delle royalties dovute in forza dei contratti di licenza. Con nove motivi le ricorrenti hanno dedotto, tra l’altro, il contrasto con giudicati esterni favorevoli; l’insussistenza dei presupposti per includere le royalties, sostenendo che le clausole comportavano soltanto controlli di qualità e non subordinavano la vendita delle merci al pagamento; l’illegittima integrazione della motivazione degli avvisi in giudizio; vizi di motivazione e omesso esame di questioni contrattuali, comprese le regole di calcolo delle royalties e gli effetti di un’eventuale risoluzione; l’assenza di delega ai funzionari doganali; e il difetto di motivazione degli atti. Hanno inoltre contestato il calcolo delle royalties sulle vendite nette e il fondamento degli accertamenti nelle clausole dei contratti di licenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. I primi due motivi sul giudicato esterno sono stati dichiarati inammissibili per difetto di specificità, perché le ricorrenti non avevano riprodotto integralmente le sentenze invocate, e comunque infondati: le importazioni e le obbligazioni doganali erano autonome e diverse, e un giudicato su singole operazioni non si estende indefinitamente a importazioni analoghe né vincola sull’interpretazione astratta delle norme. I motivi terzo, quinto, ottavo e nono sono stati ritenuti infondati quanto all’inclusione delle royalties; l’ottavo e il nono sono stati anche dichiarati inammissibili per la sovrapposizione di censure eterogenee e, quanto al vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., per avere denunciato anche omissioni di deduzioni difensive anziché l’omesso esame di un fatto storico decisivo. La Corte ha confermato che le clausole di controllo del licenziante sulla conformità dei prodotti agli standard del marchio potevano dimostrare un potere di orientamento sulla produzione e, quindi, la condizione di vendita necessaria a includere le royalties nel valore doganale. Il quarto motivo è stato rigettato: il richiamo in giudizio alla clausola contrattuale costituiva una mera difesa, non una modifica della causa petendi o un’integrazione della pretesa. Il sesto motivo è stato rigettato: per gli atti doganali non occorreva la specifica delega contestata, poiché i funzionari doganali sono legittimati dalla legge a effettuare i controlli e redigere i relativi verbali. Il settimo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e comunque infondato: gli avvisi contenevano elementi sufficienti per la difesa e la motivazione può essere resa anche per relationem nei limiti indicati dalla legge. Le due società sono state condannate in solido a pagare all’ADM 1.800 euro per le spese del giudizio di legittimità, oltre alle spese prenotate a debito; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
L'applicabilità della regola del giudicato di diritto interno in materia di dazi doganali, infatti, può riguardare una singola importazione o, comunque, quel (ristretto) numero di importazioni prese in considerazione dal singolo avviso di rettifica, non essendo la regola conseguente a quel giudicato suscettibile di estensione ad un numero indefinito di casi similari.
Il giudicato può produrre effetti sulle importazioni specificamente considerate nella controversia definita, ma non si estende automaticamente a operazioni doganali autonome solo perché analoghe o compiute tra le stesse parti. Occorre l’identità del titolo o del rapporto giuridico; inoltre, l’interpretazione astratta di una norma non vincola autonomamente un altro giudice.
Art. 70 del Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell’Unione)
Il valore dichiarato, invero, deve riflettere il valore economico reale della merce e, quindi, deve considerare tutti i fattori economicamente rilevanti.
Il valore in dogana è fondato, in via generale, sul valore di transazione e deve rappresentare il valore economico effettivo delle merci importate, considerando i fattori economicamente rilevanti secondo le condizioni concrete della vendita.
Art. 71, par. 1, lett. c), e par. 2, del Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell’Unione)
Le royalties, quindi, devono essere addizionate al valore di transazione se sono integrate tutte le seguenti condizioni: a) non sono già state incluse nel prezzo effettivamente pagato o da pagare; b) sono relative alle merci da valutare; e c) il compratore, direttamente o indirettamente, è tenuto a pagarle come condizione per la vendita delle merci da valutare e le integrazioni di tale valore devono avvenire sulla base di dati oggettivi e quantificabili.
I diritti di licenza si aggiungono al valore doganale se riguardano le merci importate, non sono già compresi nel prezzo e il loro pagamento costituisce una condizione della vendita. L’aggiunta deve essere determinabile sulla base di dati oggettivi e quantificabili.
Art. 136, par. 4, del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447
Il criterio applicabile è, invece, quello di capire se il venditore può vendere o se il compratore può comprare le merci senza pagare royalties o diritti di licenza, atteso che detta condizione può essere anche implicita, quando non risulta specificato nell'accordo di licenza se la vendita delle merci importate sia subordinata o meno al pagamento di un corrispettivo o di un diritto di licenza.
La condizione di vendita ricorre se, in base agli impegni contrattuali e alle circostanze complessive, il venditore non venderebbe o l’acquirente non potrebbe acquistare le merci senza il pagamento delle royalties. La subordinazione può risultare implicitamente dai contratti e dai rapporti tra le parti; il destinatario del pagamento può anche essere un terzo licenziante.
Artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 374/1990
In base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 374 del 1990 l'attività di controllo e di visita delle merci è eseguita dai funzionari doganali, sicché gli eventuali successivi processi verbali di rettifica, predisposti in contraddittorio, sono sottoscritti dagli stessi funzionari doganali che hanno proceduto ai controlli, senza la necessità di una specifica delega.
I funzionari doganali sono legittimati direttamente dalla legge a svolgere i controlli e sottoscrivere i relativi verbali di rettifica; per tale attività non è necessaria una specifica delega del Direttore dell’Ufficio.
Art. 7 della legge n. 212/2000
Nel regime introdotto dall' art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 , l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche "per relationem", ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all'atto notificato, quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, cioè l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato.
La motivazione dell’atto può richiamare altri documenti senza trascriverli integralmente, purché l’atto notificato ne riproduca o riassuma gli elementi essenziali in modo da consentire al contribuente di comprendere la pretesa e difendersi. L’obbligo di allegazione riguarda gli atti non riprodotti nella parte essenziale e non già conosciuti dal contribuente.
Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Con esso deve farsi riferimento all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, e che, se esaminato, avrebbe potuto determinare un esito diverso della controversia.
Il vizio denunciabile riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata valutazione di argomenti, deduzioni o difese delle parti.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell' art. 13 comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
In caso di rigetto dell’impugnazione, il giudice dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Un precedente favorevole relativo a determinate importazioni non comporta automaticamente l’annullamento degli accertamenti relativi ad altre importazioni: ogni obbligazione doganale va valutata in base alla specifica operazione, alle merci e alle circostanze di tempo e luogo.
- Per includere le royalties nel valore doganale occorre verificare se riguardano le merci importate e se il loro pagamento è una condizione della vendita, espressa o desumibile implicitamente dai contratti e dai rapporti commerciali complessivi.
- Quando il licenziante è diverso dal venditore, il pagamento può comunque costituire condizione della vendita se il licenziante esercita sul venditore, sul produttore o sull’acquirente un potere di controllo o orientamento idoneo a subordinare la vendita o l’acquisto al pagamento delle royalties.
- Un controllo di qualità meramente formale non basta, da solo, a dimostrare la condizione di vendita; può invece essere rilevante un potere incisivo sui processi produttivi volto a proteggere gli standard e il valore commerciale del marchio.
- Il giudice valuta congiuntamente il contratto di licenza, quello di vendita e le loro interrelazioni. La mancata menzione esplicita delle royalties nel contratto di vendita non esclude, da sola, che esse siano una condizione della vendita.
- Nel ricorso per cassazione, chi invoca un giudicato esterno deve riprodurre integralmente la sentenza invocata, includendo motivazione e dispositivo; il semplice richiamo a estratti non soddisfa l’onere di specificità.
- Per gli atti doganali, i funzionari che svolgono i controlli e redigono i verbali sono legittimati in forza della normativa di settore, senza necessità della specifica delega prevista per alcune diverse tipologie di atti tributari.
- La motivazione per relationem è legittima se l’atto notificato rende conoscibili gli elementi essenziali della pretesa e consente una difesa effettiva; le contestazioni sulla prova delle circostanze accertate non equivalgono automaticamente a un difetto di motivazione.
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