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Sentenza

Sentenza del 15/12/2024 n. 32617 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava avvisi di rettifica dell'accertamento, relativi a distinte importazioni effettuate nel 2019, con cui l'Ufficio doganale di Como aveva richiesto maggiori dazi e contestato illeciti doganali per la mancata inclusione nel valore doganale dei capi di abbigliamento a marchio Levi's delle royalties dovute dall'importatrice alla titolare del marchio. La CTP di Como aveva accolto il ricorso delle società e la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia aveva respinto l'appello dell'ADM, ritenendo che le royalties non fossero una condizione della vendita e che non fosse provato un controllo della licenziante sul produttore asiatico. Con un unico motivo articolato, l'ADM ha denunciato la violazione degli artt. 70, 71 e 73 del Codice doganale dell'Unione, dell'art. 136 del Regolamento di esecuzione UE 2447/2015 e dell'art. 1362 c.c., sostenendo che le clausole del contratto di sublicenza rendevano il pagamento delle royalties necessario per commercializzare i prodotti e attribuivano alla licenziante poteri di controllo rilevanti sulla produzione. Le resistenti hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso per giudicato esterno, difetto di autosufficienza e contestazione dei fatti.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto l'eccezione di giudicato esterno: le resistenti non avevano riprodotto integralmente le sentenze invocate e, comunque, quelle pronunce riguardavano importazioni diverse, ciascuna autonoma quanto a fatti e obbligazioni doganali; il giudicato non si estende a un numero indefinito di operazioni similari né vincola altri giudici nell'interpretazione della legge. Ha respinto anche le ulteriori eccezioni di inammissibilità, ritenendo il motivo specifico e attinente alla corretta qualificazione giuridica dei fatti. Nel merito ha accolto il ricorso dell'ADM: il giudice d'appello aveva erroneamente separato il contratto di vendita da quello di licenza e non aveva adeguatamente valutato le clausole della sublicenza, che prevedevano il pagamento delle royalties, la risoluzione per mancato pagamento e la cessazione della possibilità di commercializzare i prodotti, nonché restrizioni alla vendita di prodotti non conformi agli standard della licenziante. La Corte ha chiarito che le royalties possono costituire condizione della vendita anche se corrisposte a un soggetto diverso dal venditore, se la subordinazione emerge, anche implicitamente, dall'esame coordinato dei contratti e delle circostanze dell'operazione; il controllo rilevante può consistere in un potere indiretto di orientamento sulla produzione e non soltanto in un controllo di qualità. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, affinché riesamini le singole importazioni e stabilisca, considerando insieme contratto di licenza e contratto di vendita, se il venditore avrebbe venduto senza il pagamento delle royalties e se la licenziante esercitasse un controllo determinante sulla produzione. Al giudice di rinvio è stata rimessa anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Non è stata quindi definitivamente accertata la debenza dei maggiori dazi: la questione dovrà essere decisa nuovamente in rinvio.

Norme richiamate

  • Regolamento (UE) n. 952/2013, Codice doganale dell'Unione, artt. 70 e 71

    Dal suindicato quadro normativo si evince che, con specifico riferimento ai diritti di licenza, il legislatore unionale ha previsto, all'art. 71, par. 1, lett. c), CDU, tra gli elementi che devono essere addizionati per determinare il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate ai fini della determinazione del valore delle merci, anche "i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore, direttamente o indirettamente, è tenuto a pagare come condizione per la vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non siano stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare".

    Le royalties vanno aggiunte al valore di transazione se sono relative alle merci importate, non sono già comprese nel prezzo e l'acquirente è tenuto a pagarle come condizione della vendita. L'aggiunta deve basarsi su dati oggettivi e quantificabili; la valutazione deve riflettere il valore economico reale delle merci.

  • Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, art. 136, paragrafi 4 e 5

    Il Reg. di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, all'art. 136, par. 4, precisa che "I corrispettivi e i diritti di licenza sono considerati pagati come condizione della vendita delle merci importate quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) il venditore o una persona ad esso collegata chiede all'acquirente di effettuare tale pagamento; b) il pagamento da parte dell'acquirente è effettuato per soddisfare un obbligo del venditore, conformemente agli obblighi contrattuali; c) le merci non possono essere vendute all'acquirente o da questo acquistate senza versamento dei corrispettivi o dei diritti di licenza a un licenziante".

    La condizione della vendita ricorre nelle ipotesi indicate dalla norma, compreso il caso in cui le merci non possano essere vendute o acquistate senza pagare il licenziante. Per accertarla si devono esaminare gli obblighi contrattuali e le circostanze concrete; è irrilevante il paese in cui è stabilito il destinatario delle royalties.

  • Codice civile, art. 1362

    La norma è richiamata dall'ADM in relazione all'interpretazione delle clausole del contratto di licenza, ma la Corte non ne svolge una specifica interpretazione autonoma; richiede al giudice di rinvio di esaminare il contenuto negoziale complessivo del contratto di licenza e di quello di vendita.

  • Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 3

    La disposizione è indicata quale base processuale del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge. La Corte ha ritenuto ammissibile il sindacato sulla corretta sussunzione dei fatti accertati nelle nozioni giuridiche unionali applicabili.

  • Codice civile, art. 2909

    l'attività interpretativa delle norme giuridiche compiuta dal Giudice, consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire limite all'attività esegetica esercitata da altro Giudice, dovendosi richiamare a tale proposito il distinto modo in cui opera il vincolo determinato dall'efficacia oggettiva del giudicato ex art. 2909 cod. civ. rispetto a quello imposto, in altri ordinamenti giuridici, dal principio dello stare decisis (cioè, del precedente giurisprudenziale vincolante) che non trova riconoscimento nell'attuale ordinamento processuale

    Il giudicato vincola nei limiti dell'accertamento relativo alla domanda o al capo deciso, ma non rende vincolante per altri giudici l'interpretazione astratta delle norme giuridiche. In materia doganale, l'accertamento su una specifica importazione non si estende automaticamente a operazioni autonome.

Massime di principio

  • Per stabilire se le royalties vadano incluse nel valore doganale non è decisivo che il contratto di vendita non menzioni il pagamento: occorre considerare congiuntamente il contratto di vendita, quello di licenza e le loro interrelazioni, verificando se l'acquisto o la vendita delle merci potessero avvenire senza il pagamento.
  • La condizione della vendita può risultare implicitamente dagli accordi e dalle circostanze concrete; le clausole che subordinano la prosecuzione della licenza o la commercializzazione dei prodotti al pagamento delle royalties sono elementi rilevanti, ma vanno valutate rispetto alle specifiche operazioni di importazione.
  • Quando le royalties sono pagate a un licenziante diverso dal venditore, l'assenza di un rapporto contrattuale diretto tra licenziante e produttore non esclude di per sé l'inclusione nel valore doganale. Può rilevare un potere di controllo o orientamento, anche indiretto, che assicuri la subordinazione della vendita o dell'acquisto al pagamento.
  • Un mero controllo di qualità, isolatamente considerato, non basta necessariamente a dimostrare un controllo sulla produzione. Tuttavia, poteri che consentano di incidere sulle modalità produttive o di impedire la commercializzazione di prodotti non conformi possono costituire indici di un più ampio potere di orientamento e devono essere valutati nel contesto contrattuale.
  • La valutazione delle royalties richiede un accertamento concreto e riferito alle importazioni contestate; non basta trasporre automaticamente la conclusione raggiunta per altre operazioni doganali, anche se coinvolgono le stesse parti o prodotti analoghi.
  • Per invocare in cassazione un giudicato esterno occorre riprodurre il testo integrale della sentenza asseritamente definitiva, comprensivo di motivazione e dispositivo. Inoltre, il giudicato relativo a importazioni autonome non si estende in via generale a operazioni diverse, e l'interpretazione di una norma non costituisce da sola un autonomo vincolo di giudicato.

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