Sentenza del 15/12/2024 n. 32599 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva confermato l’annullamento dei processi verbali di rettifica e contestazione del 17, 20 e 25 luglio, 2, 9, 10 e 31 agosto e 13 settembre 2018, relativi a bollette doganali di importazione e alla richiesta di maggiori dazi e IVA. Con un unico motivo, ha denunciato falsa applicazione della disciplina unionale sul valore in dogana e dell’art. 1362 c.c., sostenendo che le royalties per l’uso dei marchi Levi’s dovessero essere incluse nel valore delle merci importate: il contratto prevedeva il pagamento delle royalties indipendentemente dalla fonte di approvvigionamento, la risoluzione in caso di mancato pagamento e restrizioni alla vendita dei prodotti, oltre a poteri del licenziante sui requisiti qualitativi e tecnici. Le società hanno eccepito anche il giudicato esterno, richiamando precedenti decisioni tra le stesse parti sul medesimo contratto e sulla stessa tipologia di importazioni.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile l’eccezione di giudicato esterno perché le controricorrenti non avevano riprodotto integralmente le sentenze invocate, e comunque infondata: le controversie riguardavano bollette e operazioni doganali diverse, quindi non sussisteva identità del petitum necessaria per il giudicato. Ha invece accolto l’unico motivo dell’Agenzia. La CTR aveva applicato erroneamente la disciplina doganale, non valutando adeguatamente tutte le clausole della licenza, il loro rapporto con il contratto di vendita e la possibile incidenza dei poteri del licenziante sulla produzione. Le royalties possono essere aggiunte al valore in dogana anche se pagate a un terzo e anche quando la condizione di vendita non è espressa, se dalle circostanze e dagli accordi risulta che il compratore non può acquistare, o il venditore non è disposto a vendere, senza il pagamento, e che il licenziante esercita un controllo, anche indiretto, che incide sul ciclo produttivo. La Corte ha cassato la sentenza e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, perché svolga tale verifica e decida anche sulle spese del giudizio di legittimità. Non è stata quindi definitivamente accertata la debenza delle maggiori somme per dazi e IVA.
Norme richiamate
Art. 2909 c.c.
l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa
La cosa giudicata sostanziale vincola le parti entro i limiti dell’accertamento e richiede, per operare in un giudizio successivo, l’identità degli elementi costitutivi rilevanti della controversia. Nel caso concreto non è stata riconosciuta, perché le bollette doganali impugnate riguardavano operazioni diverse.
Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
il vizio di cui all' art. 360 , comma primo, n. 3, cod. proc. civ. comprende anche l'errore di sussunzione del fatto nell'ipotesi normativa
Il controllo di legittimità può verificare se i fatti accertati dal giudice di merito siano stati ricondotti correttamente alla norma applicabile. Non consente invece di sostituire una diversa ricostruzione dei fatti a quella compiuta dal giudice di merito.
Art. 70, paragrafi 1 e 2, Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell’Unione)
il valore in dogana è quello di transazione, ossia "il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci"
Il valore in dogana si fonda, in via generale, sul prezzo di transazione, inteso come pagamento totale effettuato o da effettuare per le merci importate, compresi i pagamenti che costituiscono condizione della vendita.
Art. 71, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, Regolamento (UE) n. 952/2013
i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore, direttamente o indirettamente, è tenuto a pagare come condizione per la vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non siano stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare
Le royalties relative alle merci importate vanno aggiunte al valore di transazione se non sono già comprese nel prezzo e il compratore è tenuto a pagarle, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita. L’aggiunta deve basarsi su dati oggettivi e quantificabili.
Art. 136, paragrafi 4 e 5, Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447
I corrispettivi e i diritti di licenza sono considerati pagati come condizione della vendita delle merci importate quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) il venditore o una persona ad esso collegata chiede all'acquirente di effettuare tale pagamento; b) il pagamento da parte dell'acquirente è effettuato per soddisfare un obbligo del venditore, conformemente agli obblighi contrattuali; c) le merci non possono essere vendute all'acquirente o da questo acquistate senza versamento dei corrispettivi o dei diritti di licenza a un licenziante
La condizione di vendita ricorre quando è soddisfatta anche una sola delle ipotesi previste. La verifica riguarda gli impegni contrattuali e tutte le circostanze dell’operazione; il beneficiario delle royalties può essere un soggetto diverso dal venditore e il luogo in cui è stabilito è irrilevante.
Art. 127, Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447
si ritiene che una parte controlli l'altra quando la prima è in grado, di diritto o di fatto, di imporre orientamenti alla seconda
Il controllo rilevante ai fini doganali è ampio e può consistere in un potere di orientamento di diritto o di fatto; non deve necessariamente riguardare tutte le attività del soggetto controllato. Nel contesto delle royalties rileva se tale potere incide sulla produzione e contribuisce a subordinare la vendita al pagamento.
Art. 1362 c.c.
La disposizione è stata invocata dall’Agenzia, ma la decisione non ne formula una distinta interpretazione: la questione è esaminata attraverso la valutazione giuridica delle clausole contrattuali e della loro sussunzione nella disciplina doganale unionale.
Art. 4 TUE
Il diritto dell'UE, come interpretato dalla Corte di giustizia nel rispetto del principio di competenza ex art. 4 del TFUE, non impone al giudice nazionale, anche in tema di tributi armonizzati, di disapplicare le norme processuali interne da cui deriva l'autorità di cosa giudicata di una decisione
Il diritto dell’Unione non impone in via generale di disapplicare le regole nazionali che tutelano il giudicato, anche per i tributi armonizzati; fanno eccezione situazioni particolari in cui, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività, il giudicato impedirebbe l’applicazione del diritto unionale.
Massime di principio
- Per stabilire se le royalties vadano incluse nel valore doganale, non basta considerare chi le riceve o il momento e il metodo con cui sono calcolate: occorre verificare se siano relative alle merci importate e se il pagamento sia, in concreto, una condizione per la vendita o l’acquisto.
- Quando il licenziante è diverso dal venditore, vanno esaminati insieme il contratto di licenza, quello di vendita e le altre circostanze commerciali. La condizione di vendita può risultare anche implicitamente dal complesso degli accordi e non deve essere necessariamente scritta nel contratto di vendita.
- Il controllo del licenziante non si limita alla scelta formale del produttore o alla gestione generale dell’impresa: possono rilevare anche poteri che orientano o condizionano il ciclo produttivo, inclusi requisiti e standard qualitativi che incidano concretamente sull’attività del produttore. Il mero controllo sulla qualità del prodotto, senza incidenza sulla produzione, non è invece di per sé sufficiente.
- La presenza di una clausola che prevede la risoluzione della licenza per mancato pagamento delle royalties, o che impedisce la commercializzazione dei prodotti dopo la risoluzione, è un elemento da valutare nel quadro complessivo, ma non determina automaticamente l’inclusione delle royalties: il giudice deve accertarne l’effettiva rilevanza per la vendita delle merci importate.
- Un giudicato esterno non si estende automaticamente a nuove operazioni doganali solo perché coinvolgono le stesse parti, lo stesso contratto e questioni giuridiche analoghe. Occorre verificare l’identità richiesta degli elementi della controversia; inoltre, chi invoca il giudicato deve riprodurre nel ricorso per cassazione il testo integrale della sentenza, motivazione e dispositivo.
- In cassazione è possibile contestare l’errore di sussunzione, cioè la qualificazione giuridica dei fatti accertati, senza chiedere una nuova ricostruzione fattuale. Non è invece consentito usare la censura di violazione di legge per ottenere una rivalutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti.
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