Sentenza del 15/12/2024 n. 32611 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’inclusione delle royalties per l’uso del marchio Levi’s nel valore in dogana delle merci importate. Le società contestavano i processi verbali di rettifica e constatazione emessi tra il 6 novembre 2019 e il 2 marzo 2020, sostenendo, in sintesi, che le royalties non erano una condizione della vendita né risultavano dovute per l’acquisto delle merci; invocavano inoltre giudicati esterni favorevoli relativi ad altre operazioni, denunciavano travisamento del contratto e omesso esame di clausole che consentivano approvvigionamenti indipendenti dalle royalties, e lamentavano l’omessa pronuncia sull’asserita mancanza di valida delega al funzionario firmatario degli atti. La CTR aveva accolto l’appello dell’Agenzia, ritenendo che i contratti e le modalità operative attribuissero al licenziante poteri di controllo e orientamento sulla produzione e sulla filiera tali da rendere le royalties una condizione della vendita.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. I primi due motivi sul giudicato esterno sono stati ritenuti inammissibili perché le ricorrenti non avevano riprodotto integralmente le sentenze invocate, e comunque infondati: riguardavano bollette e operazioni doganali diverse, quindi mancava l’identità del petitum richiesta per l’efficacia preclusiva del giudicato. Sono stati rigettati anche il terzo, il quarto e il sesto motivo: la CTR ha correttamente valutato i contratti e gli indici di controllo del licenziante, concludendo che le royalties andavano aggiunte al valore doganale. Il quinto motivo, relativo alla firma degli atti da parte di un funzionario anziché del direttore e alla delega, è stato dichiarato infondato: le norme invocate sulla nullità per difetto di sottoscrizione riguardano gli accertamenti in materia di imposte dirette e IVA, non la fattispecie doganale. Le società sono state condannate alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 3.000 euro per compensi, oltre spese prenotate a debito, nonché al versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto. Non risultano indicati nel testo gli importi complessivi dei maggiori dazi o delle rettifiche contestate.
Norme richiamate
l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa
Il giudicato sostanziale vincola le parti entro i limiti dell’accertamento compiuto e dei suoi elementi costitutivi; per invocarlo in una causa successiva occorre, tra l’altro, che vi sia identità di soggetti, petitum e causa petendi. L’identità di alcune questioni giuridiche o di clausole contrattuali non basta se le operazioni doganali e gli atti impugnati sono diversi.
Art. 70, paragrafi 1 e 2, Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell’Unione)
il valore in dogana è quello di transazione, ossia "il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci"
Il valore di transazione costituisce la regola generale per determinare il valore doganale. Esso comprende il pagamento totale effettuato o da effettuare per le merci, anche quando il pagamento è fatto a un terzo a beneficio del venditore o è previsto come condizione della vendita.
Art. 71, paragrafi 1, lettera c), e 2, Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell’Unione)
i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore, direttamente o indirettamente, è tenuto a pagare come condizione per la vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non siano stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare
Le royalties vanno aggiunte al valore di transazione quando sono relative alle merci importate, non sono già incluse nel prezzo e l’acquirente è tenuto a pagarle, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita. Le aggiunte devono basarsi su dati oggettivi e quantificabili.
Art. 136, paragrafi 4 e 5, Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2447
I corrispettivi e i diritti di licenza sono considerati pagati come condizione della vendita delle merci importate quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) il venditore o una persona ad esso collegata chiede all'acquirente di effettuare tale pagamento; b) il pagamento da parte dell'acquirente è effettuato per soddisfare un obbligo del venditore, conformemente agli obblighi contrattuali; c) le merci non possono essere vendute all'acquirente o da questo acquistate senza versamento dei corrispettivi o dei diritti di licenza a un licenziante
La condizione di vendita può ricorrere anche quando il pagamento è dovuto a un licenziante diverso dal venditore. Occorre verificare concretamente gli accordi e i rapporti tra i soggetti, per stabilire se la merce possa essere venduta o acquistata senza il pagamento delle royalties; è irrilevante il paese in cui è stabilito il destinatario.
Art. 127 Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2447
si ritiene che una parte controlli l'altra quando la prima è in grado, di diritto o di fatto, di imporre orientamenti alla seconda
Il controllo rilevante ai fini doganali può essere di diritto o di fatto e consiste anche nella capacità di orientare l’attività del produttore o del venditore. Non occorre che il potere investa ogni aspetto della sua attività: è sufficiente che incida sul ciclo produttivo in modo pertinente alla vendita delle merci.
Art. 42, comma 1, D.P.R. n. 600/1973 e art. 57 D.P.R. n. 633/1972
l' art. 42, comma primo, del D.P.R. n. 600 del 1973, nonché l' art. 57 del D.P.R. n. 633 del 1972, sono norme di stretta interpretazione, sicché la nullità dell'accertamento ivi contemplata non può sussistere nel caso in cui l'atto impositivo non sia firmato dal capo dell'ufficio, ovvero da un funzionario all'uopo delegato, qualora non si verta in tema di II.DD. o di IVA
La specifica nullità prevista per gli atti non sottoscritti dal capo dell’ufficio o da un funzionario delegato non è estensibile agli atti doganali, perché le disposizioni citate riguardano gli accertamenti in materia di imposte dirette e IVA.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell' art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall' art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle società ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Quando il ricorso è rigettato, il giudice dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Per includere royalties nel valore doganale non è sufficiente che il marchio sia apposto sui beni o che l’importatore paghi un canone: occorre accertare che i diritti siano relativi alle merci, non già compresi nel prezzo e dovuti come condizione della vendita.
- Quando il licenziante è diverso dal venditore, l’obbligatorietà del pagamento può risultare dall’insieme dei contratti e delle modalità concrete dell’operazione; il collegamento formale tra licenziante e venditore non è indispensabile.
- Un controllo meramente qualitativo sul prodotto, isolatamente considerato, non basta. Può invece rilevare un potere effettivo di orientare il produttore o la filiera, ad esempio tramite scelta dei produttori, approvazione degli ordini, restrizioni sui clienti o sui canali di vendita e imposizione di standard che condizionano la produzione o la commercializzazione.
- Per invocare un giudicato esterno in cassazione occorre riprodurre integralmente la sentenza invocata, compresi motivazione e dispositivo. Inoltre, la decisione precedente deve riguardare la stessa controversia nei suoi elementi essenziali: la comune interpretazione di un contratto o di una norma non vincola automaticamente il giudice in procedimenti relativi a importazioni e bollette doganali diverse.
- Nelle controversie doganali, ogni dichiarazione e operazione d’importazione può costituire una distinta fattispecie impositiva; la ripetizione di clausole contrattuali o di questioni interpretative non equivale, da sola, a un rapporto di durata capace di estendere il giudicato.
- La nullità prevista per la sottoscrizione degli accertamenti in materia di imposte dirette e IVA non può essere automaticamente trasferita agli atti doganali: occorre individuare una disposizione applicabile alla specifica categoria di atto impugnato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 15 dic 2024Sentenza del 15/12/2024 n. 32597 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 15 dic 2024Sentenza del 15/12/2024 n. 32599 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 15 dic 2024Sentenza del 15/12/2024 n. 32607 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 15 dic 2024Sentenza del 15/12/2024 n. 32610 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 15 dic 2024Sentenza del 15/12/2024 n. 32614 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 15 dic 2024Sentenza del 15/12/2024 n. 32617 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →