Sentenza del 15/12/2024 n. 32607 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato l'annullamento delle rettifiche doganali. Con il primo motivo ha denunciato motivazione apparente: la CTR avrebbe confermato la decisione di primo grado richiamando una precedente sentenza, senza esaminare autonomamente le censure d'appello. Con il secondo motivo ha contestato l'esclusione delle royalties dal valore doganale, sostenendo che il contratto di sublicenza le rendeva dovute per i prodotti a marchio Levi's e che il mancato pagamento comportava la risoluzione del contratto e il divieto di commercializzazione. Le società hanno proposto ricorso incidentale e opposto il giudicato esterno della sentenza n. 4718/2019 della CTR Lombardia, relativa a precedenti operazioni.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia e dichiarato assorbito il secondo: la CTR si era limitata ad aderire acriticamente alla sentenza n. 4718/2019, senza spiegare in modo autonomo perché le censure dell'Agenzia fossero infondate e senza collegare la motivazione ai fatti e ai motivi d'appello. Ha rigettato il ricorso incidentale e l'eccezione di giudicato: la produzione del giudicato non ne riportava il testo integrale, comprensivo di motivazione e dispositivo, e comunque le cause riguardavano diverse operazioni doganali e quindi diversi petitum; inoltre, l'interpretazione giuridica espressa in una precedente sentenza non vincola autonomamente il giudice successivo. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese di cassazione. È stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico delle società ricorrenti incidentali, ove dovuto. Non è stato deciso nel merito se le royalties dovessero essere incluse nel valore doganale.
Norme richiamate
Art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.
la motivazione per relationem non è inesistente e la sentenza d'appello può essere motivata per relationem, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire ad altra pronuncia in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame.
La motivazione d'appello per relationem è legittima solo se rende comprensibili le ragioni della decisione e consente di verificare che i motivi d'impugnazione siano stati effettivamente valutati. Il richiamo a un'altra pronuncia, senza esame autonomo delle censure e senza collegamento alla fattispecie concreta, integra motivazione apparente.
Art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
la motivazione per relationem non è inesistente e la sentenza d'appello può essere motivata per relationem, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire ad altra pronuncia in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame.
La sentenza deve esporre un percorso argomentativo verificabile; il rinvio a un'altra decisione non supplisce all'obbligo di motivare se non chiarisce perché le ragioni di quella pronuncia rispondano ai motivi specificamente dedotti nel giudizio.
Il principio del giudicato copre il dedotto e il deducibile concerne i limiti oggettivi del giudicato, il cui ambito di operatività è correlato all'oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia; i limiti oggettivi del giudicato, pertanto, anche con riguardo al deducibile, non si estendono a domande diverse per petitum e causa petendi.
Il giudicato esterno richiede identità delle parti e degli elementi costitutivi della domanda, in particolare petitum e causa petendi. Non basta che due controversie riguardino le stesse parti, il medesimo contratto o questioni giuridiche simili: operazioni doganali distinte possono costituire controversie diverse.
A differenza del giudicato formale di cui all'art. 324 cod. proc. civ. (che determina il momento nel quale gli effetti della sentenza diventano immutabili, momento che viene individuato nell'esaurimento di tutti i mezzi di impugnazione oppure nel mancato esercizio del potere di impugnazione nei termini stabiliti), stabilisce i limiti oggettivi e soggettivi degli effetti sostanziali, ormai non più soggetti a modificazione, determinati dalla sentenza.
Il giudicato formale individua quando la sentenza diviene non più impugnabile; è distinto dal giudicato sostanziale, che determina l'efficacia dell'accertamento tra le parti e i relativi limiti.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
La disposizione è richiamata quale base dei motivi di ricorso per cassazione. Nel caso concreto è stato accolto il motivo relativo alla nullità della sentenza per motivazione apparente; la censura sulle norme doganali è rimasta assorbita.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle società ricorrenti in via incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Il rigetto del ricorso incidentale comporta l'attestazione dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, salvo che il pagamento non sia dovuto.
Massime di principio
- Una sentenza d'appello può richiamare una decisione precedente, ma deve confrontarsi con i motivi d'impugnazione e spiegare, anche sinteticamente, perché la precedente argomentazione sia pertinente ai fatti del caso. Un'adesione meramente acritica può determinare la cassazione per motivazione apparente.
- Per invocare in Cassazione un giudicato esterno, la parte deve assolvere l'onere di autosufficienza riportando il testo integrale della sentenza, inclusi motivazione e dispositivo; il richiamo a singoli passaggi non è sufficiente.
- Il giudicato esterno non si estende automaticamente a controversie tra le stesse parti solo perché basate sul medesimo contratto o su questioni giuridiche analoghe. Occorre verificare l'identità di petitum e causa petendi; operazioni doganali distinte possono escluderla.
- La pronuncia non stabilisce se le royalties siano o meno imponibili ai fini doganali: la questione sostanziale è rimasta assorbita e dovrà essere esaminata dal giudice di rinvio con motivazione autonoma, confrontandosi con le clausole contrattuali e con le contestazioni dell'Agenzia.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 15 dic 2024Sentenza del 15/12/2024 n. 32597 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 15 dic 2024Sentenza del 15/12/2024 n. 32599 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 15 dic 2024Sentenza del 15/12/2024 n. 32610 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 15 dic 2024Sentenza del 15/12/2024 n. 32611 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 15 dic 2024Sentenza del 15/12/2024 n. 32614 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 15 dic 2024Sentenza del 15/12/2024 n. 32617 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →