Sentenza del 06/03/2023 n. 6693 - Corte di Cassazione
Contenzioso- ricorso in appello- motivazione - Obbligo - Motivazione per relationem - Ammissibilità - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza della CTR Lazio che aveva rigettato l'appello dell'ufficio contro la pronuncia di primo grado favorevole alla contribuente in relazione all'avviso di accertamento IRES/IRAP 2006. Denunciava principalmente la nullità della motivazione della sentenza d'appello (motivazione inesistente, contraddittoria o meramente per relationem, senza illustrare l'iter logico-giuridico seguito) e, in subordine, la violazione di norme di diritto sostanziale (art.109 T.U.I.R. e art.2697 c.c.) per aver ritenuto sufficiente la documentazione contabile della contribuente a provare l'effettività delle operazioni nonostante un consistente quadro indiziario (assenza di data certa nel contratto, pagamenti in contanti, collegamenti societari e messa in liquidazione della società emittente le fatture).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo e ha assorbito il secondo. Ha ritenuto la motivazione della CTR carente: la sentenza d'appello si è limitata ad affermare l'utilizzabilità della documentazione prodotta dalla contribuente e ad aderire, senza spiegare né indicare quale fosse la documentazione né illustrare il percorso argomentativo che giustificasse il riesame e la negazione del quadro indiziario emerso dall'attività di verifica. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la motivazione per relationem è ammissibile solo se il giudice d'appello, pur facendo proprie le argomentazioni del primo grado, espone anche sinteticamente le ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione; viceversa la mera adesione priva di argomentazione comporta la cassazione. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla CTR Lazio in diversa composizione, che dovrà anche decidere sulle spese di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato in relazione al difetto di motivazione: il principio è che la decisione deve indicare il percorso logico-giuridico; qui la CTR non ha adeguatamente motivato la conferma per relationem.
art. 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ.
art.118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ.
Richiamato come norma di coordinamento procedurale sulla motivazione delle sentenze; la sua violazione è stata denunciata in rapporto alla scarsa motivazione della CTR.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546
art.36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546
Norma processuale tributaria richiamata nel contesto della motivazione delle decisioni tributarie; usata per contestare la regolarità della motivazione della CTR.
art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ.
Ground di impugnazione per vizio di motivazione/nullità per omessa o insufficiente motivazione della sentenza appellata; la Corte ha ritenuto fondato il ricorso su questo motivo.
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 (T.U.I.R.)
art.109 d.P.R. n.917/1986
Richiamato nella censura circa la valutazione probatoria: il principio che la sola regolarità contabile non prova automaticamente l'effettività delle operazioni è implicito nella contestazione dell'errata applicazione di questa norma.
Norma sulla prova: richiamata dall'ufficio per sostenere che l'onere della prova dell'effettività delle operazioni incombe sulla contribuente; la Corte tuttavia ha cassato per vizio di motivazione dell'appello senza decidere sul merito probatorio.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.
Richiamato in relazione alla violazione e falsa applicazione di norme di diritto (TUIR e art.2697 c.c.); la Corte ha assorbito questo motivo dopo aver accolto il vizio di motivazione.
Massime di principio
- La motivazione per relationem è ammissibile solo se il giudice d'appello spiega, anche sinteticamente, le ragioni per cui si uniforma alla decisione di primo grado e come ha valutato i motivi di impugnazione: la mera adesione verbale è insufficiente e determina la cassazione.
- Il giudice d'appello deve indicare esplicitamente la documentazione e gli elementi considerati e illustrare il percorso argomentativo che porta a ritenere infondati i mezzi di prova o gli indizi prodotti dalla parte avversa.
- Se l'amministrazione fiscale formula un quadro indiziario rilevante (assenza di data certa, pagamenti in contanti, collegamenti societari, messa in liquidazione della società emittente), il giudice d'appello è tenuto a valutare e motivare specificamente il rigetto di tali elementi, non limitandosi a enunciare la utilizzabilità della documentazione contabile.
- Per il contribuente è cruciale produrre in giudizio documentazione chiara e indicata in sentenza (contratti con data certa, prove di pagamento, elenchi analitici riconducibili alle prestazioni) e legare esplicitamente i documenti alle operazioni contestate.
- Per l'ufficio è utile articolare gli indizi e spiegare in che modo contrariino la documentazione probatoria della controparte: un quadro indiziario ben argomentato può resistere solo se il giudice di merito lo valuta e motiva il rifiuto della prova prospettata dal contribuente.
- Dal punto di vista difensivo, quando la sentenza di appello è lacunosa nella motivazione, il ricorso per cassazione sul vizio di motivazione (art.360 c.p.c., n.4) è un rimedio efficace per ottenere un nuovo esame da parte di altra composizione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 6 mar 2023Sentenza del 06/03/2023 n. 39 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Savona
- Sentenza · 6 mar 2023Sentenza del 06/03/2023 n. 3123 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
- Sentenza · 6 mar 2023Sentenza del 06/03/2023 n. 40 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata
- Sentenza · 6 mar 2023Sentenza del 06/03/2023 n. 88 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
- Sentenza · 6 mar 2023Sentenza del 06/03/2023 n. 156 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
- Sentenza · 6 mar 2023Sentenza del 06/03/2023 n. 236 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →