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Sentenza

Sentenza del 06/03/2023 n. 6693 - Corte di Cassazione

Contenzioso- ricorso in appello- motivazione - Obbligo - Motivazione per relationem - Ammissibilità - Condizioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia impugnava la sentenza della CTR Lazio che aveva rigettato l'appello dell'ufficio contro la pronuncia di primo grado favorevole alla contribuente in relazione all'avviso di accertamento IRES/IRAP 2006. Denunciava principalmente la nullità della motivazione della sentenza d'appello (motivazione inesistente, contraddittoria o meramente per relationem, senza illustrare l'iter logico-giuridico seguito) e, in subordine, la violazione di norme di diritto sostanziale (art.109 T.U.I.R. e art.2697 c.c.) per aver ritenuto sufficiente la documentazione contabile della contribuente a provare l'effettività delle operazioni nonostante un consistente quadro indiziario (assenza di data certa nel contratto, pagamenti in contanti, collegamenti societari e messa in liquidazione della società emittente le fatture).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo e ha assorbito il secondo. Ha ritenuto la motivazione della CTR carente: la sentenza d'appello si è limitata ad affermare l'utilizzabilità della documentazione prodotta dalla contribuente e ad aderire, senza spiegare né indicare quale fosse la documentazione né illustrare il percorso argomentativo che giustificasse il riesame e la negazione del quadro indiziario emerso dall'attività di verifica. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la motivazione per relationem è ammissibile solo se il giudice d'appello, pur facendo proprie le argomentazioni del primo grado, espone anche sinteticamente le ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione; viceversa la mera adesione priva di argomentazione comporta la cassazione. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla CTR Lazio in diversa composizione, che dovrà anche decidere sulle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132 cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione al difetto di motivazione: il principio è che la decisione deve indicare il percorso logico-giuridico; qui la CTR non ha adeguatamente motivato la conferma per relationem.

  • art. 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ.

    art.118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ.

    Richiamato come norma di coordinamento procedurale sulla motivazione delle sentenze; la sua violazione è stata denunciata in rapporto alla scarsa motivazione della CTR.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546

    art.36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546

    Norma processuale tributaria richiamata nel contesto della motivazione delle decisioni tributarie; usata per contestare la regolarità della motivazione della CTR.

  • art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

    art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ.

    Ground di impugnazione per vizio di motivazione/nullità per omessa o insufficiente motivazione della sentenza appellata; la Corte ha ritenuto fondato il ricorso su questo motivo.

  • art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 (T.U.I.R.)

    art.109 d.P.R. n.917/1986

    Richiamato nella censura circa la valutazione probatoria: il principio che la sola regolarità contabile non prova automaticamente l'effettività delle operazioni è implicito nella contestazione dell'errata applicazione di questa norma.

  • art. 2697 cod. civ.

    Norma sulla prova: richiamata dall'ufficio per sostenere che l'onere della prova dell'effettività delle operazioni incombe sulla contribuente; la Corte tuttavia ha cassato per vizio di motivazione dell'appello senza decidere sul merito probatorio.

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione alla violazione e falsa applicazione di norme di diritto (TUIR e art.2697 c.c.); la Corte ha assorbito questo motivo dopo aver accolto il vizio di motivazione.

Massime di principio

  • La motivazione per relationem è ammissibile solo se il giudice d'appello spiega, anche sinteticamente, le ragioni per cui si uniforma alla decisione di primo grado e come ha valutato i motivi di impugnazione: la mera adesione verbale è insufficiente e determina la cassazione.
  • Il giudice d'appello deve indicare esplicitamente la documentazione e gli elementi considerati e illustrare il percorso argomentativo che porta a ritenere infondati i mezzi di prova o gli indizi prodotti dalla parte avversa.
  • Se l'amministrazione fiscale formula un quadro indiziario rilevante (assenza di data certa, pagamenti in contanti, collegamenti societari, messa in liquidazione della società emittente), il giudice d'appello è tenuto a valutare e motivare specificamente il rigetto di tali elementi, non limitandosi a enunciare la utilizzabilità della documentazione contabile.
  • Per il contribuente è cruciale produrre in giudizio documentazione chiara e indicata in sentenza (contratti con data certa, prove di pagamento, elenchi analitici riconducibili alle prestazioni) e legare esplicitamente i documenti alle operazioni contestate.
  • Per l'ufficio è utile articolare gli indizi e spiegare in che modo contrariino la documentazione probatoria della controparte: un quadro indiziario ben argomentato può resistere solo se il giudice di merito lo valuta e motiva il rifiuto della prova prospettata dal contribuente.
  • Dal punto di vista difensivo, quando la sentenza di appello è lacunosa nella motivazione, il ricorso per cassazione sul vizio di motivazione (art.360 c.p.c., n.4) è un rimedio efficace per ottenere un nuovo esame da parte di altra composizione.

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