Sentenza del 06/03/2023 n. 39 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Savona
TARI - specchi acquei portuali - assimilazione alle superfici solide - competenza del Comune - impossibilità di applicazione automatica della tariffa prevista per gli stabilimenti balneari Avviso bonario - atto autonomamente impugnabile - ammissibilità del ricorso - sufficiente individuazione della pretesa impositiva
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la pretesa comunale di applicare la TARI allo "specchio acqueo" relativo ai posti barca del porto turistico gestito da M V s.r.l. La Società contestava: a) l'illegittimità dell'assoggettamento perché i rifiuti prodotti dalle imbarcazioni rientrano nella disciplina speciale (D.lgs. 182/2003) che attribuisce competenze all'Autorità portuale o, in mancanza, all'Autorità marittima; b) il difetto di delibera comunale di assimilazione ai rifiuti urbani e la mancata motivazione della tariffa applicata (automatico richiamo alla categoria "stabilimenti balneari"); c) l'illegittimità dell'avviso bonario impugnato per mancanza di motivazione e per violazione del principio di privativa. Il Comune sosteneva la legittimità dell'imposizione ritenendo imponibili i posti barca come superfici detenute suscettibili di produrre rifiuti urbani e richiamando giurisprudenza che assimila gli specchi acquei alle aree scoperte imponibili.
La decisione
La Corte Tributaria ha parzialmente accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile l'impugnazione degli avvisi bonari (anche se non espressamente elencati tra gli atti impugnabili) quando l'atto contenga una pretesa tributaria sufficientemente delineata. Nel merito ha annullato le pretese TARI per gli anni 2018, 2019 e 2021 limitatamente allo specchio d'acqua denominato "M", perché il Comune non ha adeguatamente motivato l'assimilazione e non può applicare in via automatica la tariffa prevista per gli stabilimenti balneari senza valutare il rapporto qualitativo/quantitativo tra la potenzialità produttiva di rifiuti delle due tipologie di superfici e la peculiarità dello specchio acqueo (rifiuti connessi alle imbarcazioni, variabili nel tempo). Per il resto (altre voci come stabilimenti balneari, autorimesse, magazzini) gli atti sono stati confermati. Le spese di lite sono compensate.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (art.1 commi 641 e ss.)
Definisce il presupposto della TARI: la detenzione di aree (anche scoperte) suscettibili di produrre rifiuti urbani; la Corte conferma che gli specchi acquei possono rientrare nel presupposto ma l'assimilazione deve essere motivata.
Legge 28 gennaio 1994, n. 84 (art.6 lett. c))
Attribuisce alle Autorità portuali l'organizzazione di servizi di interesse generale, inclusi quelli relativi alla gestione rifiuti in ambito portuale; la sentenza distingue tra aree soggette ad Autorità portuale (privativa dell'Autorità) e altri contesti in cui presenza dell'Autorità marittima rileva diversamente.
D.lgs. 24 giugno 2003, n. 182 (art.5 e art.9 e definizioni art.2)
Regola la gestione dei rifiuti prodotti dalle navi: attribuisce alla Autorità portuale, o in mancanza all'Autorità marittima, la predisposizione del piano di raccolta per i rifiuti delle navi; la Corte sottolinea la differenza tra rifiuti in area portuale e rifiuti prodotti da navi/imbarcazioni e il conseguente diverso riparto di competenze.
D.lgs. 8 novembre 2021, n.197 (succeduto al D.lgs.182/2003)
Richiamato in ricognizione: il nuovo decreto ha sostituito il previgente D.lgs.182/2003, ma la Corte valuta la materia ratione temporis (periodi precedenti all'entrata in vigore del nuovo decreto).
D.lgs. 31 dicembre 1992, n.546 (art.19)
Usato per richiamare la regola sugli atti impugnabili e per sottolineare che atti che contengono una pretesa tributaria sufficientemente precisa sono opponibili in giudizio anche se formalmente 'avvisi bonari'.
Codice di procedura civile (art.100)
Principio processual-civilistico che legittima l'interesse ad agire quando esiste un atto amministrativo che incide su diritti soggettivi; invocato per ammettere l'impugnazione dell'avviso bonario.
Costituzione, art.113
Richiamato a supporto del principio che la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione non può essere esclusa; giustifica l'accesso alla tutela anche contro avvisi bonari.
Massime di principio
- Gli specchi acquei portuali possono essere considerati ai fini TARI come superfici detenute suscettibili di produrre rifiuti urbani, ma l'assimilazione alle superfici solide o ad altre categorie tariffarie (es. "stabilimenti balneari") non può essere automatica: il Comune deve motivare valutando la potenzialità produttiva di rifiuti in termini qualitativi e quantitativi e le peculiarità dello specchio d'acqua (presenza di imbarcazioni variabile nel tempo).
- La competenza per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi e imbarcazioni è disciplinata dalla normativa speciale (ex D.lgs.182/2003 e succ.), e spetta all'Autorità portuale ove istituita; in mancanza dell'Autorità portuale la competenza è attribuita all'Autorità marittima per la predisposizione del piano di raccolta. Quando tali autorità esercitano la funzione, il Comune può essere privo della privativa e dunque non legittimato ad imporre la TARI su tali rifiuti.
- L'avviso bonario che contiene una pretesa tributaria sufficientemente precisa nell'an e nel quantum è impugnabile: il contribuente può agire per ottenere tutela preventiva e impedire l'esecuzione dell'azione coattiva dell'ente locale.
- Se il concessionario/gestore del porto ha effettivamente organizzato il servizio di raccolta/trasporto/smaltimento (e lo dimostra con piani, ordinanze, contratti e fatture), ciò pesa sulla legittimità dell'imposizione comunale e può portare all'esclusione o alla rideterminazione dell'imposta; il Comune deve documentare la sua effettiva titolarità del servizio e motivare la tariffazione.
- Per contestare validamente un avviso TARI relativo a specchi acquei è strategico produrre: il piano di raccolta/gestione dei rifiuti approvato (ordinanze di Capitaneria/Regione), la delibera comunale che eventualmente assimila rifiuti speciali a urbani con criteri quantitativi, e documentazione che dimostri chi effettua la raccolta/trasporto/smaltimento (contratti, fatture, ordini).
- In assenza di una delibera comunale che motivi e quantifichi l'assimilazione di rifiuti speciali a urbani (con criteri qualitativi e quantitativi), l'assimilazione è illegittima e può portare all'intassabilità delle relative superfici.
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