Sentenza del 06/03/2023 n. 3123 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L.G. srl impugnava gli avvisi di accertamento relativi al recupero a tassazione (IRES) di crediti d'imposta per R&S dichiarati per gli anni 2019 e 2020. La contribuente deduceva: 1) omissione dell'instaurazione del contraddittorio preventivo ai sensi dell'art. 5-ter D.Lgs. 218/1997 e della Circolare 17/E/2020; 2) mancata acquisizione del parere tecnico del MISE ai sensi dell'art. 8 D.M. 27/5/2015; 3) erroneo disconoscimento dell'effettività e rilevanza dei costi di R&S riferiti al progetto EDSM, deducendo altresì la disapplicazione o la riduzione delle sanzioni per incertezza normativa. L'Agenzia contestava la fondatezza delle produzioni documentali della contribuente, rilevando genericità e lacunosità (relazioni non sottoscritte, mancanza di fogli di presenza, contratti generici, assenza di prototipo e evidenze tecniche), e sosteneva che il contraddittorio era stato in concreto soddisfatto mediante questionari e che la richiesta del parere MISE è facoltativa.
La decisione
La Corte d'appello ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Motivazioni principali: la contribuente non ha indicato fatti specifici che avrebbe potuto allegare in contraddittorio tali da modificare la valutazione dell'Ufficio; l'invio dei questionari è stato ritenuto idoneo a svolgere un contraddittorio documentale; l'acquisizione del parere MISE è rimessa alla discrezionalità dell'Amministrazione e non obbligatoria; la documentazione prodotta dalla società è stata qualificata come generica, postuma e insufficiente (assenza di relazioni tecniche firmate come previsto dall'art. 3, comma 11-bis, D.L. 145/2013, mancanza di fogli presenza, contratti incompleti, nessuna prova del prototipo), per cui i crediti sono stati considerati inesistenti e le sanzioni confermate (al minimo edittale). Condanna della contribuente alle spese del grado di appello per Euro 8.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 5-ter, comma 3 e comma 5, D.Lgs. n. 218/1997
Prevede l'istituto del contraddittorio preventivo; la Corte ha ritenuto che l'obbligo non sia assoluto: il contribuente deve dimostrare quali concrete, non pretestuose argomentazioni avrebbe potuto addurre e come avrebbero potuto influenzare l'esito. L'invio dei questionari è stato considerato, nel caso concreto, idonea forma di contraddittorio documentale.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 17/E del 2020
Richiama la necessità del contraddittorio; la Corte ha accertato che l'asserita mancata applicazione della circolare non comportava automaticamente l'annullamento dell'accertamento se il contribuente non prova il concreto pregiudizio o le argomentazioni omesse.
art. 8 D.M. 27 maggio 2015
Prevede la possibilità di richiedere il parere del MISE su aspetti tecnici. La Corte ha confermato che si tratta di una facoltà discrezionale dell'Amministrazione e non di un obbligo, pertanto la mancata richiesta non è di per sé illegittima se la documentazione è generica o insufficiente.
art. 3, comma 11-bis, D.L. n. 145/2013
Stabilisce l'obbligo, per le attività svolte direttamente dall'impresa, di redigere una relazione tecnica a cura del responsabile aziendale e controfirmata dal legale rappresentante; la Corte ha ritenuto decisiva l'assenza di tale relazione sottoscritta come elemento di insufficienza probatoria.
art. 3 D.L. n. 145/2013
Definisce le attività agevolabili, ma la Corte ha ritenuto preliminare l'accertamento dell'effettiva esistenza delle prestazioni fatturate: se le prestazioni appaiono inesistenti per mancanza di prova, l'esame delle definizioni normative diventa secondario.
Risoluzione Agenzia delle Entrate AE/40/E2019
Contiene chiarimenti sui tipi di attività ammissibili; l'Ufficio ha richiamato la risoluzione per escludere dal finanziamento attività riconducibili a 'sviluppo sperimentale' o a innovazione di processo/organizzativa non finanziabile secondo la risoluzione stessa.
art. 32, D.P.R. n. 600/1973
Norma che disciplina l'invito a fornire chiarimenti/documenti; citata per evidenziare che altro ufficio aveva attivato un'istruttoria con invito ex art. 32, ma ciò non imponeva automatico parere MISE né vincolava l'Ufficio in questo procedimento.
art. 15, comma 2-sexies, D.Lgs. n. 546/1992
Prevede la riduzione forfettaria delle spese giudiziali; la Corte ha applicato la riduzione del 20% nel liquidare le spese.
Comunicazione della Commissione 2014/C 198/01 e Manuale di Frascati; Circolare MISE 9 febbraio 2018 n. 59990
Richiamati dalla contribuente per delineare la nozione di attività di R&S (ad es. creazione di algoritmi). La Corte ha preso atto dei riferimenti ma ha ritenuto che la mera evocazione degli standard e manuali non sopperisca alla mancanza di prove concrete e documentazione conforme.
Massime di principio
- Il contraddittorio preventivo è importante ma non è automaticamente invalidante la mancata sua attivazione: il contribuente deve dimostrare quali argomentazioni concrete avrebbe svolto e come avrebbero inciso sull'esito.
- L'invio e la risposta a questionari amministrativi possono costituire, in concreto, equivalente formale del contraddittorio documentale se contengono elementi istruttori rilevanti.
- La richiesta del parere tecnico del MISE è facoltativa; l'Amministrazione esercita discrezionalità e può ritenere sufficiente la documentazione in suo possesso. Tuttavia, in fattispecie tecniche complesse, acquisire un parere tecnico può essere prudente per evitare contestazioni.
- Per ottenere e difendere crediti d'imposta per R&S è essenziale una documentazione contemporanea, dettagliata e sottoscritta: relazioni tecniche firmate (art. 3, comma 11-bis D.L. 145/2013), fogli di presenza, contratti specifici con corrispettivi determinati, evidenze del prototipo e del risultato conseguito rispetto a quello atteso. Documenti postumi, generici o non sottoscritti sono generalmente insufficienti.
- Le certificazioni di revisori attestano aspetti formali ma non sostituiscono la prova sostanziale dell'effettivo svolgimento delle attività di R&S.
- Se il credito è ritenuto 'inesistente' per carenza probatoria, le sanzioni possono essere confermate anche nella misura minima; per ottenere un'attenuazione il contribuente deve provare una obiettiva incertezza normativa o un ragionevole affidamento.
- In situazioni similari, pianificare e conservare documentazione tecnica e amministrativa durante lo svolgimento dei progetti (timesheet, specifiche tecniche, registri di sviluppo, test e risultati) e considerare per tempo l'acquisizione di pareri specialistici (MISE o consulenze tecniche) aumenta le probabilità di successo in sede di controllo.
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