Sentenza del 06/03/2023 n. 88 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
TASI art. 13 DL 201/2011 - Immobili inagibili ed inabitabilità - Riduzione 50% base imponibile - Presupposti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La societa contestava gli avvisi TASI chiedendo la riduzione della base imponibile del 50% per inagibilita e inabitabilita degli immobili (Fg. Num. 40 subb. 1 e 2 Cat. A/3; Fg. Num. 91 Cat. D/1; Fg. Num. 126 Num. Cat. A/4) sostenendo che lo stato di inagibilita/inabitabilita fosse noto al Comune e documentato tramite una DIA del 1996 e altra documentazione. Il Comune ha invece contestato la rilevanza fiscale di tale documentazione, ritenendo indispensabile la perizia dellUfficio tecnico comunale a carico del proprietario oppure la dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, resa nei termini e con i requisiti richiesti dalla normativa e dal regolamento comunale; ha inoltre osservato che la Docfa 2019 e la DIA 1996 non sono idonee ai fini fiscali per attestare lo stato negli anni 2014-2018 e che il contribuente non ha dimostrato che gli interventi non si limitassero a manutenzione.
La decisione
La CTR ha accolto lappello del Comune riformando la sentenza della CTP. Ha ritenuto che il contribuente non abbia prodotto perizia tecnica o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 attestante linagibilita/inabitabilita riferita al periodo 2014-2018 e che la documentazione prodotta (DIA 1996 e Docfa 2019) non fosse idonea a comprovare ai fini fiscali lo stato degli immobili nei periodi censurati. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimita che impone una interpretazione restrittiva delle agevolazioni tributarie e lobbligo formale di dichiarazione. Appello accoglibile; benefici fiscali respinti; spese compensate.
Norme richiamate
art. 13 D.L. 201/2011 comma 3 lettera b
La base imponibile e ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, nei periodi in cui sussistono le condizioni. Linagibilita o inabitabilita e accertata dallUfficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario oppure il contribuente puo presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000
La norma richiede un onere formale per ottenere lagevolazione: perizia comunale o dichiarazione sostitutiva idonea e verificabile. Essendo norma agevolativa deve essere interpretata restrittivamente; conoscenza del Comune aliunde non sostituisce lobbligo dichiarativo
DPR 28 dicembre 2000 n. 445
Disciplina della dichiarazione sostitutiva di certificazione e dellatto di notorieta
La dichiarazione sostitutiva puo sostituire la perizia comunale solo se contiene elementi utili per consentire successive verifiche da parte del Comune e se resa nei termini e con i contenuti richiesti dalla normativa fiscale
Cassazione sent. 6 ottobre 2020 n. 21465
La omessa presentazione della dichiarazione prevista comporta la non spettanza del beneficio
Confermata la necessita del preciso onere dichiarativo e del termine per la presentazione; non e possibile sostituire tale adempimento con la mera conoscenza del Comune
Cassazione sent. nn. 15407/2017, 4333/2016, 2925/2013, 5933/2013
Costante indirizzo giurisprudenziale che impone interpretazione restrittiva delle agevolazioni/esenzioni tributarie e richiede il rispetto degli oneri formali indicati dalla norma
CTR Milano sent. n. 2542/16/2022
Ribadita la specialita della disciplina e lobbligo di accertamento/perizia o dichiarazione sostitutiva ai fini dellapplicazione della riduzione
Massime di principio
- La riduzione TASI del 50% per inagibilita/inabitabilita richiede documentazione formale: perizia dellUfficio tecnico comunale a carico del proprietario oppure dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 idonea a consentire verifiche successive
- Documenti tecnici urbanistici come DIA, permessi o una Docfa successiva non sono automaticamente idonei a comprovare linagibilita ai fini fiscali, specialmente se riferiti a periodi diversi da quelli per cui si chiede il beneficio
- La normativa agevolativa va interpretata restrittivamente: la conoscenza aliunde del Comune non supplisce allobbligo formale del contribuente di segnalare e dichiarare il diritto allagevolazione nei termini previsti
- E opportuno rispettare i termini specifici per la presentazione delle dichiarazioni di variazione/agevolazione previsti dalla normativa tributaria per non incorrere in decadenza dal beneficio
- Il contribuente ha l'onere della prova: conservare e, se necessario, procurare perizie tecniche o autocertificazioni tempestive che attestino lo stato dellimmobile per i periodi di riferimento; evitare di affidarsi solo a documentazione procedurale edilizia che non dichiari esplicitamente linagibilita o inabitabilita
- I regolamenti comunali possono introdurre requisiti procedurali e sostanziali piu restrittivi: verificare sempre il regolamento del Comune interessato e le modalita di accertamento previste
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