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Sentenza

Sentenza del 06/03/2023 n. 156 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo

Contributo unificato tributario - Sanzioni - Causa di non punibilità per il pagamento tardivo del tributo - Il semplice ricovero ospedaliero non è sufficiente - Sussiste - Occorre la dimostrazione dell'impossibilità assoluta ad effettuare il pagamento o a delegare qualcuno - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di irrogazione della sanzione per omesso versamento del contributo unificato relativo al ricorso civile; il contribuente deduceva quale causa di non punibilità il ricovero ospedaliero e successiva inabilità temporanea che avrebbe impedito il pagamento tempestivo.

La decisione

La Corte ha rigettato l'appello e confermato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che aveva respinto il ricorso. Il pagamento effettivo del contributo è intervenuto il 4 novembre 2020, ben oltre i termini utili (la notifica dell'invito al pagamento era del 19 giugno 2020 e la sanzione notificata il 6 ottobre 2020), quindi il versamento è risultato tardivo e non escludeva l'applicazione della sanzione. Il ricovero documentato è iniziato il 27 giugno 2020, dopo la notifica dell'invito, e non è stata fornita prova di un'assoluta impossibilità materiale di pagare o di delegare terzi (né di condizioni cliniche estreme come coma) né dell'impossibilità di usare strumenti telematici/home banking. Pertanto la sanzione per omesso pagamento è stata ritenuta pienamente applicabile. L'appellante è stato condannato al rimborso delle spese di lite anche in appello, liquidate in complessivi euro 800, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Normativa sul contributo unificato e sanzioni per omesso versamento

    La giurisprudenza applicata nel caso richiede il rispetto dei termini per il pagamento del contributo unificato; il semplice ricovero ospedaliero successivo alla notifica non configura di per sé causa di non punibilità salvo prova di impossibilità assoluta e totale a pagare o a delegare.

Massime di principio

  • Un ricovero ospedaliero sopravvenuto dopo la notifica dell'invito al pagamento non è di per sé causa di non punibilità per il pagamento tardivo del contributo unificato.
  • Per escludere la sanzione per omesso versamento il contribuente deve dimostrare l'impossibilità assoluta non solo di effettuare personalmente il pagamento ma anche di incaricare un delegato o di utilizzare strumenti telematici/di home banking.
  • La prova richiesta è rigorosa: condizioni patologiche che impediscano totalmente il pagamento (es. ricovero prolungato in condizioni di coma o gravità analoga) o documentazione che attesti l'effettiva e totale incapacità nei giorni rilevanti.
  • Il pagamento intervenuto dopo il decorso dei termini previsti (qui segnalati come oltre 80 giorni dalla notifica) non sanerà l'irrogazione della sanzione se non è stato effettuato entro i termini che la normativa o la prassi richiedono.
  • Dal punto di vista processuale l'onere della prova grava sul contribuente che invoca la causa di non punibilità derivante da forza maggiore o impossibilità assoluta.

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