Sentenza del 06/03/2023 n. 40 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata
Credito IVA - Istanza di rimborso - Termine di prescrizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Rimborso di un credito IVA relativo al 2001: disputa su quando la domanda di rimborso si considera presentata (se la compilazione del quadro RX4 nella dichiarazione annuale costituisce esercizio formale del diritto o se era necessario presentare separatamente l'istanza/modello VR) e su quale sia il termine prescrizionale applicabile (prescrizione ordinaria decennale vs. decadenza biennale prevista dal D.Lgs. 546/1992, art. 21, comma 2). L'ufficio sosteneva tardività della richiesta perché la detrazione non sarebbe stata riportata entro i termini ovvero non sarebbe stata presentata istanza di rimborso anomalo; il contribuente ha prodotto registri IVA e fatture comprovanti il credito e ha invocato l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui la dichiarazione vale come domanda.
La decisione
La Corte regionale ha rigettato l'appello dell'ufficio e ha confermato la sentenza di primo grado favorevole al contribuente. Ha ritenuto che la compilazione del relativo quadro della dichiarazione (RX4) costituisce esercizio formale del diritto al rimborso e che, nel caso di eccedenza risultante alla cessazione dell'attività, il credito IVA è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale (e non alla decadenza biennale dell'art. 21 D.Lgs. 546/1992). Ha inoltre sottolineato che il modello VR è un adempimento prodromico per l'esigibilità del credito e non costituisce il fatto costitutivo del diritto. Spese compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2
Nel caso di eccedenza d'imposta risultante alla cessazione dell'attività la richiesta di rimborso è regolata da questa norma; il credito è soggetto a prescrizione ordinaria decennale e la dichiarazione che evidenzia il credito (quadro RX4) vale come esercizio del diritto.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2
Il termine biennale di decadenza previsto da questa norma non si applica quando esiste una disposizione specifica (come per il rimborso su eccedenza alla cessazione), essendo la norma procedurale sussidiaria e residuale.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19
Riguarda le regole sulla detrazione IVA e sui termini per riportarla; nel caso di cessazione dell'attività la possibilità di riportare in detrazione nei periodi successivi viene meno, rendendo applicabile la disciplina della cessazione.
Codice Civile, art. 1242
L'effetto estintivo per compensazione non opera se non è sorto un debito della controparte; quindi la mera richiesta di compensazione in dichiarazione non estingue un credito se non è realizzato il debito corrispondente.
Codice Civile, art. 2946
Richiamata in relazione alla prescrizione ordinaria; la Corte ha confermato l'applicazione del termine prescrizionale decennale per il credito IVA risultante alla cessazione dell'attività.
Massime di principio
- La compilazione nella dichiarazione annuale del quadro che evidenzia il credito IVA (quadro RX4) può comportare, secondo orientamento consolidato, il formale esercizio del diritto al rimborso: non sempre è necessaria una istanza separata per considerare il diritto fatto valere.
- Se il credito IVA deriva dall'eccedenza risultante alla cessazione dell'attività, va applicata la prescrizione ordinaria decennale e non la decadenza biennale prevista dal D.Lgs. 546/1992, art. 21, comma 2.
- Il modello VR o l'istanza amministrativa sono presupposti per l'esigibilità e per l'avvio del procedimento di rimborso, ma non costituiscono il fatto costitutivo del diritto al credito.
- Una richiesta di compensazione indicata in dichiarazione non estingue il credito se non è sorto un debito che possa essere compensato; quindi attenzione al profilo materiale della compensazione.
- In situazioni analoghe è fondamentale produrre e conservare registri IVA e fatture che comprovino il credito: la documentazione contabile è decisiva per vincere il giudizio.
- Le eccezioni di prescrizione o decadenza devono essere tempestivamente dedotte: discutere novità procedurali solo in appello può risultare meno efficace.
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