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Sentenza

Sentenza del 06/03/2023 n. 40 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata

Credito IVA - Istanza di rimborso - Termine di prescrizione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Rimborso di un credito IVA relativo al 2001: disputa su quando la domanda di rimborso si considera presentata (se la compilazione del quadro RX4 nella dichiarazione annuale costituisce esercizio formale del diritto o se era necessario presentare separatamente l'istanza/modello VR) e su quale sia il termine prescrizionale applicabile (prescrizione ordinaria decennale vs. decadenza biennale prevista dal D.Lgs. 546/1992, art. 21, comma 2). L'ufficio sosteneva tardività della richiesta perché la detrazione non sarebbe stata riportata entro i termini ovvero non sarebbe stata presentata istanza di rimborso anomalo; il contribuente ha prodotto registri IVA e fatture comprovanti il credito e ha invocato l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui la dichiarazione vale come domanda.

La decisione

La Corte regionale ha rigettato l'appello dell'ufficio e ha confermato la sentenza di primo grado favorevole al contribuente. Ha ritenuto che la compilazione del relativo quadro della dichiarazione (RX4) costituisce esercizio formale del diritto al rimborso e che, nel caso di eccedenza risultante alla cessazione dell'attività, il credito IVA è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale (e non alla decadenza biennale dell'art. 21 D.Lgs. 546/1992). Ha inoltre sottolineato che il modello VR è un adempimento prodromico per l'esigibilità del credito e non costituisce il fatto costitutivo del diritto. Spese compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2

    Nel caso di eccedenza d'imposta risultante alla cessazione dell'attività la richiesta di rimborso è regolata da questa norma; il credito è soggetto a prescrizione ordinaria decennale e la dichiarazione che evidenzia il credito (quadro RX4) vale come esercizio del diritto.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2

    Il termine biennale di decadenza previsto da questa norma non si applica quando esiste una disposizione specifica (come per il rimborso su eccedenza alla cessazione), essendo la norma procedurale sussidiaria e residuale.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19

    Riguarda le regole sulla detrazione IVA e sui termini per riportarla; nel caso di cessazione dell'attività la possibilità di riportare in detrazione nei periodi successivi viene meno, rendendo applicabile la disciplina della cessazione.

  • Codice Civile, art. 1242

    L'effetto estintivo per compensazione non opera se non è sorto un debito della controparte; quindi la mera richiesta di compensazione in dichiarazione non estingue un credito se non è realizzato il debito corrispondente.

  • Codice Civile, art. 2946

    Richiamata in relazione alla prescrizione ordinaria; la Corte ha confermato l'applicazione del termine prescrizionale decennale per il credito IVA risultante alla cessazione dell'attività.

Massime di principio

  • La compilazione nella dichiarazione annuale del quadro che evidenzia il credito IVA (quadro RX4) può comportare, secondo orientamento consolidato, il formale esercizio del diritto al rimborso: non sempre è necessaria una istanza separata per considerare il diritto fatto valere.
  • Se il credito IVA deriva dall'eccedenza risultante alla cessazione dell'attività, va applicata la prescrizione ordinaria decennale e non la decadenza biennale prevista dal D.Lgs. 546/1992, art. 21, comma 2.
  • Il modello VR o l'istanza amministrativa sono presupposti per l'esigibilità e per l'avvio del procedimento di rimborso, ma non costituiscono il fatto costitutivo del diritto al credito.
  • Una richiesta di compensazione indicata in dichiarazione non estingue il credito se non è sorto un debito che possa essere compensato; quindi attenzione al profilo materiale della compensazione.
  • In situazioni analoghe è fondamentale produrre e conservare registri IVA e fatture che comprovino il credito: la documentazione contabile è decisiva per vincere il giudizio.
  • Le eccezioni di prescrizione o decadenza devono essere tempestivamente dedotte: discutere novità procedurali solo in appello può risultare meno efficace.

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