Cassazione Civile, Ordinanza n. 07712/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente, assunto da una società di distribuzione, era stato licenziato per giusta causa a seguito di addebito disciplinare consistente nell'avere coperto con un cartone la telecamera del magazzino e nell'essersi appropriato di una confezione di farmaco. Il lavoratore aveva contestato i fatti, sostenendo che la copertura della telecamera fosse accidentale e che il farmaco fosse stato solo prelevato per verificarne il prezzo per un amico, poi lasciato su una scrivania e lì dimenticato. In primo grado il tribunale aveva accolto l'impugnazione, ritenendo illegittimo il licenziamento e disponendo reintegrazione e indennità risarcitoria; in appello, invece, la società aveva ottenuto la riforma della decisione e il rigetto della domanda del lavoratore. Con il ricorso per cassazione il lavoratore denunciava: 1) violazione degli artt. 5 L. n. 604/1966 e 2697 c.c., perché la corte d'appello avrebbe erroneamente posto a suo carico l'onere di provare sia il prelievo del farmaco sia la successiva collocazione nel borsello, trascurando che la contestazione disciplinare riguardava entrambe le condotte e che la società avrebbe dovuto provare integralmente il fatto addebitato; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., per non avere la corte territoriale motivato sulla seconda condotta contestata e per non avere considerato la prova contraria offerta dal dipendente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo osservando che la corte d'appello aveva utilizzato un ragionamento presuntivo fondato su elementi ritenuti gravi, precisi e concordanti, idonei a dimostrare l'intenzionale apprensione illecita del farmaco; una volta accertata l'apprensione e la scomparsa del bene, il dipendente era gravato dall'onere di provare l'alternativa lecita allegata, cioè l'abbandono per distrazione sulla scrivania, prova che non era stata fornita. La Cassazione ha inoltre rilevato che la seconda condotta contestata, relativa al successivo inserimento nel borsello all'uscita dai locali, era un post factum irrilevante rispetto all'accertamento della consumazione del furto e quindi non incideva sull'esito della lite. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è la norma processuale invocata per denunciare violazione di legge, ma il motivo è stato ritenuto infondato perché la corte territoriale ha correttamente applicato il regime probatorio e il ragionamento presuntivo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
è la norma processuale invocata per lamentare omesso esame di un fatto decisivo; il motivo è stato assorbito dal rigetto del primo motivo.
la norma sull'onere della prova nei giudizi di impugnazione del licenziamento è richiamata dal ricorrente, ma la Corte ritiene corretta la ripartizione operata dal giudice di merito in base alle presunzioni e all'allegazione di un fatto alternativo lecito.
richiamato per sostenere una pretesa inversione dell'onere probatorio; la Corte afferma invece che, accertati fatti noti gravi, precisi e concordanti, spetta alla parte che invoca una versione alternativa lecita provarla.
le presunzioni semplici consentono di risalire dal fatto noto al fatto ignoto quando gli indizi siano gravi, precisi e concordanti; la Corte valorizza questo metodo di accertamento.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione del licenziamento, quando il datore di lavoro abbia allegato e dimostrato mediante presunzioni semplici un quadro indiziario grave, preciso e concordante, il lavoratore che prospetti una diversa giustificazione del proprio comportamento deve provare il fatto alternativo da lui dedotto.
- L'accertamento di una sottrazione di bene aziendale può essere desunto da elementi convergenti anche in assenza di prova diretta, purché il giudice di merito espliciti la concatenazione logica tra i fatti noti e il fatto ignoto.
- Quando il bene sottratto non venga ritrovato e risulti neutralizzato il sistema di controllo, la consumazione dell'illecito non è esclusa dal mancato accertamento della successiva fuoriuscita del bene dalla sfera di vigilanza del datore di lavoro.
- La censura per omesso esame di un fatto decisivo è assorbita se la questione lamentata risulta priva di incidenza autonoma sull'esito della decisione in presenza del rigetto del motivo principale.
- La seconda fase della condotta contestata, se successiva e logicamente irrilevante rispetto all'accertamento del fatto principale, integra un post factum inidoneo a incidere sulla legittimità del licenziamento.
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