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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07586/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di alcuni ex-dipendenti volta a ottenere la rideterminazione del TFR con inclusione, nella base di calcolo, di due voci: lo straordinario domenicale e l'assegno integrativo aziendale. Il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda; la Corte d'appello di Napoli, in parziale accoglimento del gravame della Fondazione, aveva escluso la computabilità dell'assegno integrativo aziendale, mentre aveva ritenuto includibile lo straordinario domenicale nel TFR sulla base della sua continuità e non occasionalità, desunta dalle buste paga prodotte. La Fondazione ha proposto ricorso per cassazione contro la parte della sentenza che aveva incluso lo straordinario domenicale nel TFR, deducendo violazione degli artt. 2120, 2697 e 2729 c.c. e dell'art. 110 CCNL 2003, assumendo che il lavoro domenicale straordinario non fosse stato provato come continuativo e che la contrattazione collettiva escludesse tale qualificazione. Con secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 1352, 1363 e 1365 c.c. nell'interpretazione degli artt. 47 e 108 CCNL e della contrattazione integrativa, sostenendo che tali fonti impedissero di considerare non occasionale il lavoro straordinario domenicale. Gli ex-dipendenti hanno proposto un successivo ricorso autonomo avverso la parte della decisione che aveva escluso l'assegno integrativo aziendale dalla base TFR, articolando quattro motivi: violazione degli artt. 11, 43 e 47 CCNL Fondazioni Lirico Sinfoniche 2003, dell'art. 2 del Protocollo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993 e dell'art. 1372 c.c.; violazione dell'art. 2120, comma 2, c.c.; violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e dell'art. 12 preleggi in combinato con l'art. 2120, comma 2, c.c.; nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e dell'art. 111, comma 6, Cost. La Corte di cassazione ha però rilevato, per il ricorso della Fondazione, che i motivi si risolvevano in una richiesta di rivalutazione dei fatti e della prova, non consentita in sede di legittimità, poiché la sentenza impugnata aveva fondato l'accertamento sulla regolarità e continuità dei pagamenti risultante dalle buste paga. Quanto al ricorso degli ex-dipendenti, la Corte lo ha dichiarato tardivo: essendo stato notificato oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale, non poteva convertirsi validamente in impugnazione incidentale, e la mera osservanza del termine esterno non valeva a superare la decadenza dal termine interno. Non essendo stata proposta una rituale istanza di rimessione in termini, il ricorso è rimasto inammissibile. La Corte ha infine compensato le spese di lite, valorizzando la peculiare situazione processuale e l'assenza di controricorsi.

La decisione

La Corte ha riunito i due procedimenti e ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale della Fondazione sia il ricorso autonomo degli ex-dipendenti. Ha ritenuto che il primo ricorso non si confrontasse con la motivazione della sentenza impugnata e tendesse a una rivalutazione di fatto del carattere continuativo dello straordinario domenicale, profilo non scrutinabile in cassazione. Ha dichiarato tardivo il secondo ricorso, perché proposto oltre il termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale e dunque non convertibile in ricorso incidentale tempestivo. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate; inoltre, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico di entrambe le parti ricorrenti, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 335 c.p.c.

    Disposta la riunione dei procedimenti di impugnazione avverso la medesima pronuncia.

  • art. 2120 c.c.

    Il TFR comprende le somme aventi carattere continuativo e non occasionale; la verifica del requisito dipende dall'accertamento in fatto del giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalle parti, ma la censura è stata ritenuta in sostanza diretta a contestare la valutazione del materiale probatorio.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato con riferimento alla valenza indiziaria delle buste paga prodotte.

  • art. 110 CCNL 2003

    Invocato dalla Fondazione per sostenere l'esclusione della continuità dello straordinario domenicale, ma la censura è stata reputata inammissibile.

  • artt. 1352, 1363, 1365 c.c.

    Invocati per l'interpretazione della contrattazione collettiva; la Corte li ha ritenuti non utilmente confrontati con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • artt. 47 e 108 CCNL

    Richiamati per sostenere che la contrattazione collettiva escludesse la computabilità dello straordinario domenicale, ma senza superare la motivazione di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Utilizzato per denunciare violazioni di legge e di contratto collettivo, ma le censure sono state qualificate come richieste di nuova valutazione dei fatti.

  • art. 333 c.p.c.

    Richiamato nel principio sull'impugnazione incidentale nel processo litisconsortile.

  • art. 371 c.p.c.

    Richiamato nel principio sull'impugnazione incidentale e sulla sua tempestività.

  • art. 334 c.p.c.

    La tardività del ricorso autonomo non è sanata dal solo rispetto del termine esterno, rilevante soltanto se l'impugnazione principale sia dichiarata inammissibile.

  • art. 325 c.p.c.

    Il termine esterno non consente di superare la decadenza dal termine interno per la conversione in ricorso incidentale.

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato unitamente all'art. 325 c.p.c. come termine esterno irrilevante ai fini della tempestiva conversione in impugnazione incidentale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto, se dovuto.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato nel motivo sul vizio di motivazione apparente, ma il ricorso è stato dichiarato tardivo.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla motivazione della sentenza, non esaminato nel merito per l'inammissibilità.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato nel motivo di nullità per motivazione apparente, non esaminato nel merito per l'inammissibilità.

  • art. 2 del Protocollo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993

    Richiamato dagli ex-dipendenti nella censura sull'assegno integrativo aziendale.

  • art. 1372 c.c.

    Invocato dagli ex-dipendenti in relazione all'efficacia vincolante della contrattazione collettiva e integrativa.

  • art. 2120, comma 2, c.c.

    Richiamato dagli ex-dipendenti per sostenere la computabilità dell'assegno integrativo nella base TFR.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    Invocati per l'interpretazione della contrattazione collettiva in relazione all'assegno integrativo.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato nel motivo di interpretazione delle clausole collettive.

Massime di principio

  • Ai fini dell'inclusione di una voce retributiva nel TFR, il requisito della continuità e non occasionalità è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito, fondato sul complesso delle risultanze istruttorie, e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è congrua.
  • La denuncia di violazione di legge o di contratto collettivo non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o dei fatti storici accertati dal giudice di merito.
  • Nel giudizio di legittimità, la contestazione della valutazione probatoria è inammissibile quando si limita a contrapporre una lettura alternativa delle prove alla ricostruzione motivata del giudice di merito.
  • Nel processo con più parti, il ricorso proposto autonomamente in luogo dell'impugnazione incidentale deve rispettare il termine di quaranta giorni dalla notificazione dell'impugnazione principale per poter essere convertito in ricorso incidentale tempestivo; il rispetto del solo termine "esterno" non sana la decadenza dal termine interno.
  • La tardività dell'impugnazione autonoma proposta da chi avrebbe dovuto proporre impugnazione incidentale comporta l'inammissibilità del ricorso, salvo diversa rituale richiesta processuale nei modi e nei termini previsti.
  • Quando entrambe le impugnazioni risultano inammissibili e non vi sono controricorsi, può disporsi la compensazione delle spese di cassazione per la peculiarità della vicenda processuale.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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