Cassazione Civile, Ordinanza n. 07584/2026 del 30/03/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia riguarda il ricalcolo del trattamento di fine rapporto di alcuni ex dipendenti di una fondazione lirico-sinfonica. In primo grado era stata accolta la domanda dei lavoratori volta a includere nella base di calcolo del TFR sia compensi per lavoro straordinario domenicale sia l'assegno integrativo aziendale. La corte d'appello aveva poi respinto la domanda relativa all'assegno integrativo, ritenendo che l'accordo aziendale ne escludesse la rilevanza retributiva e che la contrattazione aziendale potesse derogare al CCNL anche in peius. La Fondazione ha impugnato la decisione nella parte in cui aveva incluso il lavoro domenicale straordinario nel TFR, deducendo violazione dell'art. 2120 c.c., degli artt. 2697 e 2729 c.c. e delle clausole contrattuali collettive, sostenendo che i lavoratori non avevano provato il carattere straordinario del lavoro domenicale e che la sola natura domenicale dell'attività non bastava a dimostrare il superamento dell'orario contrattuale. Il lavoratore ricorrente ha impugnato la decisione nella parte in cui aveva escluso l'assegno integrativo, deducendo violazione degli artt. 2120 c.c., 1362, 1363 c.c., 1372 c.c., delle clausole del CCNL e dell'accordo aziendale, nonché nullità per motivazione apparente, sostenendo che l'accordo aziendale non poteva derogare al CCNL sul TFR e che comunque la clausola 'non è valido a nessun effetto retributivo' non esprimeva in modo chiaro e univoco una deroga al principio di onnicomprensività del TFR. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo sulla motivazione apparente, ma ha accolto, da un lato, i motivi relativi all'assegno integrativo perché la corte territoriale non aveva correttamente interpretato in modo coordinato CCNL, accordo aziendale e art. 2120 c.c., e aveva dato per esclusa la computabilità senza una completa indagine ermeneutica; dall'altro, ha accolto il motivo della Fondazione sul lavoro straordinario domenicale, poiché la sola prova della prestazione festiva non dimostra anche il carattere straordinario della stessa, mancando elementi idonei a provare il superamento dell'orario ordinario. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione per nuovo esame e regolazione delle spese.
La decisione
La Corte ha accolto i primi tre motivi del ricorso principale del lavoratore e del ricorso incidentale tardivo dell'altro lavoratore, rigettando il quarto motivo per motivazione apparente; ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale della Fondazione, assorbito il secondo. La sentenza d'appello è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, che dovrà riesaminare la computabilità nel TFR dell'assegno integrativo aziendale e del lavoro straordinario domenicale alla luce dei principi indicati, provvedendo anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale utilizzata per censurare violazioni di legge sostanziale e contrattuale nell'interpretazione del TFR e degli accordi collettivi
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per il vizio di motivazione apparente, ritenuto non sussistente
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la motivazione è apparente solo se manca il percorso logico-giuridico della decisione
richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza
art. 111, comma 6, Cost.
il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale
"tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese"
il TFR è calcolato secondo un criterio omnicomprensivo; restano esclusi solo emolumenti sporadici o occasionali; la deroga collettiva è possibile ma deve emergere chiaramente
l'interpretazione del contratto collettivo richiede la ricerca della comune intenzione delle parti, non arrestandosi al solo dato letterale
le clausole vanno interpretate nel loro complesso e coordinate con le altre disposizioni contrattuali
l'interpretazione va orientata secondo buona fede e scopo pratico del contratto
richiamato dalla parte ricorrente per sostenere che la modifica dei patti richiede l'accordo delle medesime parti originarie
richiamato sulla ripartizione dell'onere della prova circa il carattere straordinario del lavoro domenicale
richiamato in relazione al ragionamento presuntivo sulla natura della prestazione domenicale
art. 11 CCNL Fondazioni Lirico Sinfoniche del 2003
definisce la retribuzione e indica che le indennità di accordi aziendali fanno parte della retribuzione se continuative e corrispettive
art. 43 CCNL Fondazioni Lirico Sinfoniche del 2003
stabilisce che ai fini del TFR sono compresi gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo purché di ammontare determinato
art. 47 CCNL Fondazioni Lirico Sinfoniche del 2003
disciplina la contrattazione aziendale e i suoi limiti rispetto alle materie già definite a livello nazionale
art. 2 Protocollo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993
richiamato per il modello di assetti contrattuali su due livelli e per la natura della contrattazione aziendale
Massime di principio
- Ai fini del trattamento di fine rapporto, l'art. 2120 c.c. opera secondo un criterio tendenzialmente omnicomprensivo: devono essere inclusi tutti gli emolumenti corrisposti in dipendenza del rapporto di lavoro che non abbiano carattere sporadico o occasionale, mentre restano esclusi solo quelli erogati per eventi straordinari, imprevedibili e non ricorrenti.
- La contrattazione collettiva può derogare al criterio legale di calcolo del TFR anche in senso peggiorativo per il lavoratore, ma la deroga deve risultare da una volontà chiara e univoca, ricavabile dal testo contrattuale o da una lettura coordinata dell'intero assetto negoziale.
- Nell'interpretazione degli accordi collettivi, specie se articolati su più livelli, non è consentito fermarsi al solo dato letterale di una clausola isolata: occorre coordinare le disposizioni dell'accordo nel suo complesso e con le norme collettive di livello superiore o comunque contestualmente applicabili, secondo i criteri degli artt. 1362 ss. c.c. e della buona fede.
- L'esclusione di una voce dalla base di calcolo del TFR non può essere affermata in modo apodittico: il giudice deve spiegare perché la clausola negoziale esprima in modo non equivoco una deroga al regime legale o collettivo applicabile.
- Per includere un compenso da lavoro festivo nella base del TFR non basta dimostrare che la prestazione sia stata resa di domenica o in giorno festivo; occorre provare anche che essa sia stata effettivamente straordinaria, cioè resa oltre l'orario contrattuale ordinario, con elementi probatori congrui e specifici.
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