Cassazione Civile, Ordinanza n. 07587/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di alcuni ex dipendenti di una fondazione lirico-sinfonica volta a far includere, nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto, un assegno integrativo aziendale introdotto da un accordo del 20 giugno 1990 e poi modificato nel 1997. In primo grado il tribunale aveva accolto la domanda di alcuni lavoratori e aveva invece dichiarato prescritto il diritto di altri; in appello la corte territoriale aveva riformato solo in parte la decisione, dichiarando non prescritto il diritto di uno degli appellanti ma rigettandone comunque la domanda nel merito. Con il ricorso per cassazione i lavoratori deducono: 1) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione alle clausole del CCNL e dell'accordo aziendale del 1990, sostenendo che la clausola di esclusione degli effetti retributivi non consentisse di sottrarre l'assegno al TFR; 2) violazione dell'art. 43, comma 4, del CCNL di settore, perché il contratto collettivo nazionale include nel TFR gli elementi retributivi continuativi e di ammontare determinato; 3) violazione e falsa applicazione dell'accordo aziendale del 20 giugno 1990, che non conterrebbe una deroga chiara e inequivoca alla disciplina nazionale e non potrebbe comunque prevalere su di essa. La Suprema Corte accoglie le censure, ritenendo che il giudice di merito non abbia correttamente interpretato in modo coordinato le clausole del contratto aziendale e del CCNL, né abbia verificato adeguatamente se l'assegno, per struttura e funzione, fosse una voce retributiva continuativa e determinata dunque computabile nel TFR.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Napoli e ha rinviato la causa alla medesima Corte in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione è fondata sul rilievo che l'interpretazione della clausola aziendale, isolatamente letta, è apodittica: occorre invece una lettura complessiva dell'accordo del 1990, del successivo accordo del 1997 e delle clausole del CCNL che definiscono la retribuzione e il TFR. La Corte ribadisce che il TFR si calcola, quale regola generale, su una nozione omnicomprensiva di retribuzione, salvo deroga chiara e univoca della contrattazione collettiva; inoltre i diversi livelli di contrattazione vanno coordinati secondo la reale volontà delle parti sociali e non secondo schemi di gerarchia propri delle fonti legislative.
Norme richiamate
Criterio interpretativo che richiede di accertare la comune intenzione delle parti; può prevalere se il tenore letterale è chiaro e univoco, ma non esaurisce l'indagine interpretativa.
Impone l'interpretazione complessiva e coordinata delle clausole del contratto; il richiamo meramente formale al criterio non basta se non segue una lettura sistematica dell'intero regolamento negoziale.
L'interpretazione deve essere orientata alla buona fede e allo scopo pratico perseguito dalle parti, cioè alla causa concreta dell'accordo.
Il TFR è una quota di retribuzione differita; la base di calcolo segue un criterio omnicomprensivo e comprende tutte le somme non occasionali e non erogate a titolo di rimborso spese, salvo diversa deroga collettiva chiara e univoca.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il vizio dedotto per violazione e falsa applicazione di legge, comprensivo dell'erronea interpretazione delle norme collettive richiamate come norme di diritto.
art. 11 CCNL Fondazioni Lirico-Sinfoniche 2003
Definisce la retribuzione includendo anche indennità previste dal contratto o da accordi aziendali se corrisposte in forma continuativa e con carattere di corrispettività.
art. 43 CCNL 17.1.1989
Ai fini del TFR sono compresi anche gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo purché di ammontare determinato.
art. 43, comma 4, CCNL 29.7.2003
Conferma il criterio secondo cui, ai fini del TFR, rilevano gli elementi retributivi continuativi e determinati, anche se previsti da accordi aziendali.
art. 47 CCNL Fondazioni Liriche Sinfoniche 2003
Delimita l'ambito della contrattazione aziendale e ne evidenzia la necessità di coordinamento con il livello nazionale, senza letture isolate delle clausole aziendali.
Protocollo sul costo del lavoro 23.7.1993, art. 2
Prevede un secondo livello di contrattazione aziendale o territoriale, ma distinto dal CCNL e finalizzato a materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del contratto nazionale.
Richiamato per affermare l'autonomia negoziale e la possibilità che i contratti collettivi territoriali o aziendali deroghino al contratto nazionale nei limiti consentiti, purché la volontà sia chiara.
Non osta, nel ragionamento della Corte, alla possibilità che la contrattazione di livello diverso deroghi anche in peius, salvi i diritti già definitivamente acquisiti.
Ha riformato l'istituto dell'indennità di anzianità introducendo l'attuale disciplina del TFR richiamata dalla Corte.
Massime di principio
- Ai fini del TFR, la regola generale è quella dell'onnicomprensività della retribuzione: vanno computate tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro con carattere non occasionale e di corrispettività, restando escluse solo le erogazioni sporadiche, occasionali o legate a eventi imprevedibili e fortuiti.
- Una clausola contrattuale collettiva o aziendale che intenda escludere una voce dal TFR deve esprimere tale volontà in modo chiaro e univoco; il mero riferimento a formule generiche sugli 'effetti retributivi' non basta, se il testo non consente una conclusione sicura.
- L'interpretazione della contrattazione collettiva deve essere sistematica e coordinata: il significato di una clausola va ricostruito alla luce dell'intero assetto negoziale, delle altre disposizioni dello stesso accordo e delle norme collettive di livello diverso che disciplinano la stessa materia.
- Nel rapporto tra contratto collettivo nazionale e contratto aziendale non operano, in via automatica, i canoni di gerarchia e specialità tipici delle fonti legislative; occorre verificare la reale volontà delle parti sociali e l'ambito di competenza assegnato a ciascun livello di contrattazione.
- Se una voce economica è corrisposta con continuità, in misura determinata e come componente correlata al rapporto di lavoro, il giudice deve verificarne la natura sostanziale prima di escluderla dalla base di calcolo del TFR, senza fermarsi a una qualificazione meramente nominale.
- Il richiamo al canone dell'interpretazione letterale non esaurisce l'indagine quando il testo contrattuale è inserito in un sistema complesso di fonti e clausole: in tal caso è necessario il coordinamento tra le diverse previsioni per evitare letture isolate e apodittiche.
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