Cassazione Civile, Ordinanza n. 07585/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda il calcolo del trattamento di fine rapporto di una dipendente di una fondazione lirico-sinfonica e, in particolare, se nella base di computo del TFR debba essere incluso l'assegno integrativo aziendale percepito dalla lavoratrice dal 1990 al 2015. Il Tribunale aveva accolto la domanda della dipendente; la Corte d'appello di Napoli, riformando la decisione su impugnazione della fondazione, aveva invece escluso che tale emolumento dovesse essere conteggiato nel TFR. La ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 11, 43 e 47 del CCNL Fondazioni Lirico-Sinfoniche 2003, dell'art. 2 del Protocollo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993 e dell'art. 1372 c.c., sostenendo che il CCNL riservava alla contrattazione nazionale la disciplina del TFR e non consentiva alla contrattazione aziendale di derogare a quanto già definito a livello nazionale; 2) violazione dell'art. 2120, comma 2, c.c., perché la clausola aziendale che qualificava l'assegno come "non valido a nessun effetto retributivo" non esprimeva in modo chiaro e univoco una deroga al principio di omnicomprensività del TFR; 3) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., in combinato con l'art. 2120, comma 2, c.c. e l'art. 12 preleggi, per avere la Corte d'appello interpretato la clausola aziendale in senso derogatorio senza adeguata lettura sistematica e senza rispettare l'orientamento secondo cui la deroga deve essere espressa o comunque inequivoca; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente, ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 111 Cost., per avere la Corte territoriale richiamato l'art. 1363 c.c. senza spiegare il percorso logico-giuridico che portava a escludere l'assegno dal TFR. La Cassazione ha ritenuto infondato il quarto motivo, ma ha accolto i primi tre, affermando che il giudice di merito non aveva svolto un'interpretazione complessiva e coordinata delle clausole del contratto aziendale e del CCNL, né aveva verificato in modo adeguato se la clausola aziendale esprimesse davvero una volontà chiara e univoca di deroga al criterio legale di onnicomprensività del TFR. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda applicando i principi indicati dalla Corte di cassazione e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il quarto motivo, escludendo che la motivazione della sentenza d'appello fosse meramente apparente, ma ha accolto i primi tre motivi. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, per un nuovo esame della computabilità dell'assegno integrativo aziendale nel TFR. Il rinvio è stato disposto anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione. La ratio della decisione è che il TFR, ai sensi dell'art. 2120 c.c., è governato da un criterio generale di onnicomprensività della retribuzione, derogabile dalla contrattazione collettiva solo con volontà chiara e univoca; nel caso concreto, il giudice di merito non aveva adeguatamente coordinato le clausole aziendali con quelle del CCNL e con il Protocollo del 1993, né aveva compiuto una reale esegesi sistematica della disciplina negoziale.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Invocato come parametro del ricorso per denunciare violazione di legge nell'interpretazione e applicazione del CCNL, del Protocollo sul costo del lavoro e dell'art. 2120 c.c.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Invocato per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 11 CCNL Fondazioni Lirico Sinfoniche del 2003
Definisce la nozione di retribuzione e consente l'inclusione delle indennità previste dal contratto o da particolari accordi aziendali se corrisposte in forma continuativa e con carattere di corrispettività.
art. 43 CCNL Fondazioni Lirico Sinfoniche del 2003
Prevede, ai fini del TFR, l'inclusione nella retribuzione di tutti gli elementi costitutivi aventi carattere continuativo purché di ammontare determinato.
art. 47 CCNL Fondazioni Lirico Sinfoniche del 2003
Disciplina la contrattazione aziendale, richiamando il Protocollo del 23 luglio 1993 e prevedendo limiti oggettivi alle materie affidate al livello decentrato.
art. 2 del Protocollo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993
È richiamato per affermare che la contrattazione aziendale riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL e che gli assetti contrattuali si articolano su un doppio livello, nazionale e aziendale/territoriale.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la modifica o deroga dei patti originari richiede l'accordo delle medesime parti contraenti.
La Corte ribadisce che il TFR si calcola secondo un criterio generale di onnicomprensività, includendo tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale, con esclusione dei soli rimborsi spese; la deroga è possibile ma deve risultare chiara e univoca.
Sono i criteri ermeneutici applicabili all'interpretazione dei contratti collettivi, da utilizzare in modo coordinato e non limitato al solo dato letterale.
Il coordinamento delle clausole è particolarmente rilevante nella contrattazione collettiva; il suo richiamo isolato non basta se non è sorretto da un'effettiva esegesi complessiva.
L'interpretazione deve essere orientata alla buona fede e allo scopo pratico perseguito dalle parti.
art. 12 preleggi
Richiamato in combinazione con gli artt. 1362 e 1363 c.c. per l'interpretazione sistematica della disciplina contrattuale.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La Corte chiarisce i presupposti della motivazione apparente, che ricorre solo in caso di totale mancanza del percorso logico o di motivazione incomprensibile o meramente apparente.
Richiamato quale parametro del contenuto della motivazione della sentenza.
art. 111, comma 6, Cost.
È evocato come parametro del 'minimo costituzionale' della motivazione.
Richiamata nel CCNL come fonte di applicazione del TFR dal 1° giugno 1982.
Massime di principio
- Il trattamento di fine rapporto è disciplinato dall'art. 2120 c.c. secondo un criterio generale di onnicomprensività della retribuzione: nella base di computo rientrano tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale, con esclusione dei soli emolumenti occasionali o dei rimborsi spese.
- La contrattazione collettiva può derogare al criterio legale di onnicomprensività del TFR anche in senso meno favorevole al lavoratore, ma la deroga deve emergere in modo chiaro e univoco dal testo contrattuale; non è sufficiente una lettura isolata o formalistica di una singola clausola.
- Nell'interpretazione dei contratti collettivi, soprattutto quando operano più livelli di contrattazione, il giudice deve procedere in modo sistematico e coordinato, valorizzando l'intero testo negoziale e il rapporto tra le diverse fonti collettive, non potendo attribuire rilievo esclusivo al solo dato letterale.
- La clausola che esclude una voce 'a nessun effetto retributivo' non consente automaticamente di escluderla dal TFR se non è dimostrato, mediante esegesi complessiva del regolamento negoziale, che le parti abbiano effettivamente voluto derogare al regime legale di computo.
- La motivazione è apparente solo quando manchi realmente l'esposizione del percorso logico-giuridico decisivo; non basta che la parte non condivida la conclusione del giudice di merito o ritenga insufficiente la sua argomentazione se il ragionamento è comunque ricostruibile dal testo della sentenza.
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