Cassazione Civile, Ordinanza n. 07589/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di insinuazione al passivo nel procedimento di liquidazione giudiziale di una società. Il Tribunale di Lecce, accogliendo l’opposizione proposta dal creditore, ha ammesso il credito in via privilegiata ex art. 2751-bis n. 1 c.c., ma ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite. Il ricorrente ha impugnato il decreto davanti alla Cassazione deducendo, con un unico motivo, la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., lamentando che, in presenza di totale soccombenza della controparte, la compensazione fosse illegittima e sorretta da motivazione apparente, perplessa o contraddittoria. In particolare, il Tribunale aveva giustificato la compensazione affermando che la documentazione utile all’accoglimento era stata acquisita solo successivamente alla domanda di insinuazione al passivo.
La decisione
La Corte ha qualificato correttamente il provvedimento impugnato come decreto emesso ai sensi dell’art. 207, commi 13 e 14, d.lgs. n. 14/2019, ed ha ritenuto tempestivo e rituale il ricorso per cassazione. Nel merito, ha accolto il motivo osservando che, a fronte della totale soccombenza della società in liquidazione giudiziale nella fase di opposizione, la sola circostanza dell’acquisizione successiva della documentazione non integra una delle ipotesi tipiche di compensazione previste dall’art. 92, comma 2, c.p.c., né è stata motivata come ragione grave ed eccezionale assimilabile a quelle tipiche. La motivazione del Tribunale è stata ritenuta generica e insufficiente, anche perché il dato valorizzato è stato considerato fisiologico rispetto al percorso processuale e non idoneo a giustificare la compensazione. La Corte ha quindi cassato il decreto limitatamente alle spese e ha rinviato al Tribunale di Lecce in diversa composizione, demandando al giudice di rinvio di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità e sul regolamento delle spese delle fasi di merito.
Norme richiamate
indicato come base del privilegio riconosciuto al credito ammesso allo stato passivo.
art. 207, commi 13 e 14, d.lgs. n. 14/2019
il provvedimento impugnato è un decreto emesso in sede di opposizione allo stato passivo, impugnabile con ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione.
"Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero"
la compensazione delle spese è consentita solo nelle ipotesi tipiche previste dalla norma, come integrate dalla giurisprudenza costituzionale, e richiede una motivazione specifica su ragioni gravi ed eccezionali assimilabili alle fattispecie nominate.
art. 13, comma 1, d.l. n. 132/2014
ha novellato l’art. 92, comma 2, c.p.c., introducendo la disciplina sulla compensazione applicabile ai procedimenti successivi alla sua entrata in vigore.
legge di conversione del d.l. n. 132/2014, richiamata per la decorrenza della nuova disciplina sulle spese.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
il ricorso denuncia violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla compensazione delle spese.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per censurare la motivazione del provvedimento sulle spese.
Corte cost. n. 77/2018
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non consente la compensazione anche per analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
richiamato per il principio della soccombenza in tema di spese processuali.
Massime di principio
- In caso di soccombenza totale, la compensazione delle spese non può essere disposta con formule generiche o con richiamo a circostanze fisiologiche dell’iter processuale, ma richiede l’indicazione esplicita di ragioni gravi ed eccezionali o di una fattispecie tipica prevista dall’art. 92, comma 2, c.p.c.
- Le ragioni che giustificano la compensazione devono riferirsi a specifiche circostanze della controversia e devono essere tali da rendere la fattispecie assimilabile, per gravità ed eccezionalità, alle ipotesi nominate dalla norma.
- La tardiva acquisizione della documentazione utile all’accoglimento della domanda, se avvenuta dopo la proposizione dell’istanza di insinuazione al passivo e in assenza di preclusioni processuali, non costituisce di per sé una ragione idonea a fondare la compensazione integrale delle spese.
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo della liquidazione giudiziale, il provvedimento che decide è un decreto impugnabile per cassazione nei termini stabiliti dal codice della crisi, e la corretta qualificazione del provvedimento prevale sulla sua mera intestazione formale.
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