Cassazione Civile, Ordinanza n. 07588/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Il creditore aveva proposto opposizione allo stato passivo della procedura di liquidazione giudiziale, ottenendo l’ammissione del proprio credito in via privilegiata ex art. 2751-bis n. 1 c.c. Il Tribunale, pur accogliendo integralmente l’opposizione, aveva disposto la compensazione totale delle spese di lite motivandola con il fatto che la documentazione utile all’accoglimento era stata acquisita solo successivamente alla domanda di insinuazione al passivo. Il ricorrente ha impugnato il decreto per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., lamentando che, a fronte dell’integrale soccombenza della controparte, la compensazione delle spese fosse illegittima e sorretta da motivazione apparente o comunque contraddittoria/incomprensibile.
La decisione
La Corte ha qualificato il provvedimento impugnato come decreto emesso ai sensi dell’art. 207, comma 13, d.lgs. n. 14/2019, e ha ritenuto ammissibile il ricorso. Nel merito ha accolto il motivo: la compensazione totale delle spese non era giustificata perché la causa valorizzata dal Tribunale non rientrava nelle ipotesi legali di cui all’art. 92, comma 2, c.p.c., né era stata motivata come circostanza di gravità ed eccezionalità analoga a quelle tipiche. La mera acquisizione successiva della documentazione rispetto alla domanda di insinuazione è stata considerata dato fisiologico del percorso processuale e non ragione idonea a compensare le spese in presenza di soccombenza totale. La Corte ha quindi cassato con rinvio al Tribunale di Lecce in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità e del giudizio di rinvio.
Norme richiamate
art. 2751-bis n. 1 c.c.
richiamato come titolo di privilegio per l’ammissione del credito allo stato passivo
art. 91 c.p.c.
richiamato dal ricorrente quale norma sulla soccombenza e sulle spese di lite
art. 92 c.p.c.
la compensazione delle spese è ammessa solo nei casi previsti dalla norma, come interpretata dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza di legittimità; le ragioni devono essere specifiche, gravi ed eccezionali o assimilabili alle ipotesi tipiche
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per dedurre un vizio di motivazione del provvedimento sulle spese
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
base del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato per il vizio di motivazione apparente/contraddittoria come nullità della sentenza o del provvedimento
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per il vizio di motivazione
art. 207, comma 13, d.lgs. n. 14/2019
il provvedimento del Tribunale è stato qualificato come decreto emesso nel procedimento di accertamento del passivo
art. 207, comma 14, d.lgs. n. 14/2019
prevede l’impugnazione per cassazione del decreto nel termine di trenta giorni dalla comunicazione
art. 13, comma 1, d.l. n. 132/2014
ha novellato l’art. 92, comma 2, c.p.c. in materia di compensazione delle spese
L. n. 162/2014
legge di conversione che ha confermato la novella all’art. 92 c.p.c.
L. 19 ottobre 2017, n. 155
richiamata come legge delega del Codice della crisi d’impresa
d.lgs. n. 14/2019
Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, applicato al decreto sull’accertamento del passivo
sentenza Corte cost. n. 77/2018
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non consente la compensazione anche per altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni
art. 99, ultimo comma, l. fall.
richiamato per analogia quale disciplina previgente del decreto impugnabile per cassazione
Massime di principio
- La compensazione delle spese processuali, in caso di soccombenza totale, è consentita solo nei casi espressamente previsti dall’art. 92, comma 2, c.p.c. o per altre ragioni che presentino connotazioni di gravità ed eccezionalità almeno assimilabili a quelle tipiche.
- Le ragioni poste a base della compensazione devono essere specifiche e puntualmente motivate; una formula generica o meramente assertiva non è sufficiente a rendere controllabile la decisione.
- La mera circostanza che la documentazione decisiva sia stata acquisita dopo la domanda introduttiva del procedimento non costituisce, di per sé, ragione eccezionale idonea a giustificare la compensazione delle spese, trattandosi di evenienza fisiologica dell’iter processuale in assenza di preclusioni.
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il provvedimento che definisce l’opposizione ha natura di decreto impugnabile per cassazione nei termini previsti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, e non rileva la mera errata qualificazione nominale effettuata dalle parti se il mezzo di impugnazione è quello corretto.
- Quando l’opposizione allo stato passivo è integralmente accolta, la regolazione delle spese deve misurarsi con la soccombenza della procedura, non potendo la compensazione essere fondata su elementi che non integrino una vera deroga al criterio generale di cui all’art. 91 c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 30 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07584/2026 del 30/03/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 30 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07585/2026 del 30/03/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 30 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07586/2026 del 30/03/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 30 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07587/2026 del 30/03/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 30 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07589/2026 del 30/03/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 30 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07590/2026 del 30/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →