Cassazione Civile, Ordinanza n. 25939/2021 del 24/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (subappaltatore)
La controversia
Una società consortile subappaltatrice aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti della committente e dell'appaltatrice per il pagamento di somme maturate in relazione all'esecuzione di lavori di realizzazione di un'autorimessa. Il rapporto derivava da un contratto di subappalto, contenente clausola compromissoria, e da un successivo accordo quadro trilaterale con cui la committente si era impegnata a pagare alla subappaltatrice gli importi già maturati. Le intimate proponevano opposizione eccependo la competenza arbitrale; il tribunale, riunite le opposizioni, accoglieva l'eccezione e dichiarava la propria incompetenza. La ricorrente per cassazione deduceva: 1) che il contratto di subappalto, pur contenendo clausola arbitrale, faceva espressamente salva la competenza dell'autorità giudiziaria per il procedimento monitorio; 2) che la clausola compromissoria binaria non sarebbe stata operativa in presenza di pluralità di parti e di interessi contrapposti; 3) che, in presenza di più titoli e di più domande, il tribunale aveva erroneamente esteso la clausola arbitrale anche alla domanda fondata sull'accordo quadro, nonostante tale accordo non contenesse clausola compromissoria e prevedesse anzi il foro esclusivo di Roma, e senza considerare che l'eccezione di incompetenza doveva essere specificamente riferita a ciascuna domanda.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che il giudice ordinario resta competente a emettere decreto ingiuntivo anche in presenza di clausola compromissoria, ma che, proposta opposizione e sollevata l'eccezione di arbitrato, il giudizio di cognizione può condurre alla revoca del decreto e alla rimessione degli atti agli arbitri. Ha invece accolto il terzo motivo, assorbendo il secondo, perché la pretesa azionata si fondava su due distinti titoli e coinvolgeva parti parzialmente diverse: la competenza arbitrale doveva essere verificata separatamente per ciascuna domanda. Poiché l'eccezione di incompetenza era stata formulata solo con riferimento al contratto di subappalto e non anche all'accordo quadro, nel quale era prevista la competenza esclusiva del foro di Roma e non una clausola compromissoria, il tribunale avrebbe dovuto trattenere la controversia. La Corte ha quindi cassato la sentenza e dichiarato la competenza del Tribunale di Roma, con rimessione delle parti davanti a quel giudice e spese al merito.
Norme richiamate
art. 806 c.p.c.
richiamato per la possibilità di devolvere la controversia ad arbitri nei limiti della convenzione arbitrale
art. 808 c.p.c.
richiamato in tema di clausola compromissoria e devoluzione delle controversie ad arbitri
art. 809 c.p.c.
richiamato con riferimento alla composizione del collegio arbitrale
art. 816-quater c.p.c.
richiamato in relazione alla procedura arbitrale in presenza di pluralità di parti
art. 918 c.p.c.
invocato nel primo motivo in tema di procedimento monitorio e clausola compromissoria
art. 1362 c.c.
richiamato per l'interpretazione del contratto e della clausola compromissoria
art. 1418 c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere l'inoperatività della clausola compromissoria
art. 40 c.p.c.
richiamato in tema di connessione tra domande e competenza
art. 819-ter c.p.c.
la connessione non esclude la competenza degli arbitri, ma la competenza va verificata specificamente per ciascuna domanda quando vi sia pluralità di domande
art. 808-quater c.p.c.
il favor per la competenza arbitrale opera solo nei dubbi sulla quantificazione dell'ambito devoluto agli arbitri, non sulla scelta arbitrale stessa
Massime di principio
- In presenza di clausola compromissoria, il giudice ordinario può emettere decreto ingiuntivo; tuttavia, se in sede di opposizione viene eccepita la competenza arbitrale, il giudizio di cognizione deve verificare la devoluzione della controversia agli arbitri e, se del caso, revocare il decreto e rimettere le parti al collegio arbitrale o all'arbitro unico.
- Quando la pretesa azionata si fonda su più titoli o coinvolge più parti, la competenza arbitrale non può essere affermata o negata in modo unitario per l'intera controversia in virtù del solo vincolo di connessione: occorre un accertamento distinto per ciascuna domanda.
- L'eccezione di incompetenza arbitrale deve essere specifica e riferita alle singole domande per le quali si assume operativa la clausola compromissoria; se non investe una domanda fondata su un titolo privo di clausola arbitrale, tale domanda resta devoluta al giudice ordinario.
- La clausola di foro esclusivo contenuta in un successivo accordo tra le parti, che disciplini specificamente le modalità di pagamento del credito, prevale sulla precedente clausola compromissoria relativa al diverso contratto, quando risulti riferita alla stessa pretesa azionata.
- Il favor per l'arbitrato non consente di estendere la clausola compromissoria oltre il suo effettivo ambito oggettivo e soggettivo, ma opera solo nella delimitazione della materia devoluta agli arbitri, non nella scelta stessa tra giurisdizione ordinaria e arbitrato.
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