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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03942/2025 del 16/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (riscossore)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato l'estratto di ruolo relativo a diverse cartelle di pagamento, contestando la ritualità della notifica delle cartelle sottese. In primo e secondo grado le domande erano state respinte: la CTR aveva ritenuto valide le notifiche effettuate dall'esattore ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, anche mediante raccomandata al portiere dello stabile, senza necessità di una seconda raccomandata informativa. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi, la nullità della sentenza per violazione della disciplina sulla notifica delle cartelle: con il primo motivo ha contestato la validità della notifica presso il portiere e l'asserita mancanza di prova della CAN e della ricerca di altri possibili consegnatari; con il secondo ha censurato alcune notifiche a destinatario irreperibile per mancata prova del trasferimento o della cancellazione anagrafica e delle relative ricerche. La Corte, però, ha preliminarmente rilevato d'ufficio il difetto di interesse ad agire, poiché l'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammessa solo nei casi tassativi previsti dall'art. 3-bis d.l. n. 146/2021, qui non allegati né provati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato che l'originario ricorso del contribuente era inammissibile per difetto di interesse ad agire, poiché la controversia verteva sull'impugnazione di un estratto di ruolo al di fuori delle ipotesi eccezionali previste dall'art. 3-bis d.l. n. 146/2021. Per tale ragione ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., e ha rigettato l'originario ricorso davanti ai giudici tributari. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento delle somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., ritenendo applicabile la disciplina introdotta in caso di definizione conforme alla proposta del relatore.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammessa solo nei casi tassativi previsti dalla disciplina speciale sopravvenuta; fuori da tali ipotesi manca l'interesse ad agire e il ricorso originario è inammissibile.
  • Il difetto di interesse ad agire costituisce una condizione dell'azione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, indipendentemente dalla fondatezza sostanziale delle censure proposte contro gli atti presupposti.
  • La sopravvenuta disciplina limitativa dell'impugnazione dell'estratto di ruolo si applica anche ai giudizi pendenti.
  • Quando la Corte definisce il ricorso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., può trovare applicazione la condanna alle somme previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., quale ipotesi tipizzata di abuso del processo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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