Cassazione Civile, Ordinanza n. 03942/2025 del 16/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato l'estratto di ruolo relativo a diverse cartelle di pagamento, contestando la ritualità della notifica delle cartelle sottese. In primo e secondo grado le domande erano state respinte: la CTR aveva ritenuto valide le notifiche effettuate dall'esattore ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, anche mediante raccomandata al portiere dello stabile, senza necessità di una seconda raccomandata informativa. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi, la nullità della sentenza per violazione della disciplina sulla notifica delle cartelle: con il primo motivo ha contestato la validità della notifica presso il portiere e l'asserita mancanza di prova della CAN e della ricerca di altri possibili consegnatari; con il secondo ha censurato alcune notifiche a destinatario irreperibile per mancata prova del trasferimento o della cancellazione anagrafica e delle relative ricerche. La Corte, però, ha preliminarmente rilevato d'ufficio il difetto di interesse ad agire, poiché l'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammessa solo nei casi tassativi previsti dall'art. 3-bis d.l. n. 146/2021, qui non allegati né provati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato che l'originario ricorso del contribuente era inammissibile per difetto di interesse ad agire, poiché la controversia verteva sull'impugnazione di un estratto di ruolo al di fuori delle ipotesi eccezionali previste dall'art. 3-bis d.l. n. 146/2021. Per tale ragione ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., e ha rigettato l'originario ricorso davanti ai giudici tributari. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento delle somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., ritenendo applicabile la disciplina introdotta in caso di definizione conforme alla proposta del relatore.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla notificazione delle cartelle di pagamento da parte dell'esattore; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché assorbe la questione il difetto di interesse ad agire.
art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146
delinea i soli casi in cui è ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo; al di fuori di tali ipotesi manca l'interesse ad agire.
consente la proposta di definizione anticipata; nel caso concreto la Corte osserva che la decisione è conforme alla proposta di inammissibilità.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
richiamato per la trattazione camerale.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
norma evocata nei motivi di ricorso come parametro della denuncia di violazione di legge e vizio motivazionale.
richiamato dal ricorrente in tema di notificazione presso il portiere e ricerca dei consegnatari preferenziali.
richiamato dal ricorrente in tema di notifica.
richiamato dal ricorrente in tema di notifica a mezzo posta.
richiamato dal ricorrente in materia di notificazione.
art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. n. 600/1973
richiamato dal ricorrente come disciplina delle notificazioni fiscali.
richiamato dal ricorrente per sostenere l'irregolarità della notifica postale.
richiamato dal ricorrente per la notifica ai destinatari irreperibili.
richiamato dal ricorrente in relazione alle modalità di notificazione postale.
utilizzato per cassare senza rinvio la sentenza impugnata per mancanza di una condizione dell'azione.
applicato per la condanna a somme ulteriori in presenza di decisione conforme alla proposta e in chiave di abuso del processo/lite temeraria.
Massime di principio
- L'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammessa solo nei casi tassativi previsti dalla disciplina speciale sopravvenuta; fuori da tali ipotesi manca l'interesse ad agire e il ricorso originario è inammissibile.
- Il difetto di interesse ad agire costituisce una condizione dell'azione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, indipendentemente dalla fondatezza sostanziale delle censure proposte contro gli atti presupposti.
- La sopravvenuta disciplina limitativa dell'impugnazione dell'estratto di ruolo si applica anche ai giudizi pendenti.
- Quando la Corte definisce il ricorso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., può trovare applicazione la condanna alle somme previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., quale ipotesi tipizzata di abuso del processo.
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