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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 30797/2022 del 19/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Agenzia impugnava la sentenza della CTR Lombardia che, pur confermando l'accertamento delle maggiori imposte della Eurocantieri s.r.l. per il 2004, aveva annullato le sanzioni irrogate a carico di Pezzotta in qualità di amministratore di fatto. L'Agenzia sosteneva che la Commissione aveva sbagliato ad escludere la responsabilità personale del ricorrente senza valutare se egli fosse l'esclusivo beneficiario delle violazioni e avesse utilizzato la società come schermo. La Cassazione ha ritenuto fondato il motivo principale perché la CTR ha applicato automaticamente il principio della responsabilità esclusiva della persona giuridica (art. 7 d.l. 269/2003) senza considerare la possibilità di traslazione del reddito e delle imposte all'interponente in base all'art. 37, terzo comma, d.P.R. 600/1973 (presunzioni gravi, precise e concordanti sull'effettivo possesso dei redditi). Di conseguenza la Corte ha ritenuto che, se provata la gestione "uti dominus" e l'interposizione, le condotte evasive e le imposte possono essere imputate al soggetto fisico, con conseguente ricaduta anche sul regime sanzionatorio. Quanto alle censure incidentali di Pezzotta sulla notifica e sulla cancellazione della società dal registro imprese per trasferimento all'estero, la Corte le ha ritenute infondate: la cancellazione per trasferimento della sede all'estero non estingue la soggettività passiva né impedisce la validità della notifica nei confronti del rappresentante.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate e ha rigettato il ricorso incidentale di Pezzotta. Ha cassato la parte della sentenza impugnata che aveva escluso la responsabilità personale del ricorrente per le sanzioni, rinviando la causa alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione per nuovo esame anche sulle spese. Ha confermato la legittimità, in punto di notifica e di titolarità delle obbligazioni tributarie, del procedimento nei confronti della società nonostante la cancellazione dal registro per trasferimento della sede all'estero.

Norme richiamate

  • art. 7, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv., con modif., nella L. 24 novembre 2003, n. 326

    "le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società od enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica"

    La norma esclude che le sanzioni tributarie riferibili al rapporto fiscale proprio della società colpiscano la persona fisica quando la violazione sia stata commessa nell'interesse e a beneficio della persona giuridica; tuttavia non opera se il soggetto fisico è l'esclusivo beneficiario delle violazioni (quando la società sia mera interposta).

  • art. 37, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Consente di imputare ai contribuenti i redditi formalmente intestati ad altri quando sia dimostrato, anche per presunzioni gravi, precise e concordanti, che essi ne sono gli effettivi possessori; strumento che permette la traslazione del risultato fiscale dall'interposta all'interponente e giustifica l'imputazione delle imposte e delle relative condotte evasive al soggetto fisico.

  • art. 11, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Disciplina la responsabilità solidale delle società per i tributi quando la persona fisica agisce nell'interesse della società; ma l'art. 7 del d.l. 269/2003 opera in deroga, richiedendo attenzione al diverso caso dell'interposizione.

  • art. 2495 cod. civ.

    Riguarda l'azione dei creditori sociali nei confronti dei soci e dei liquidatori in caso di cessazione; la Corte ha precisato che la cancellazione dal registro per trasferimento all'estero non equivale a cessazione dell'attività né impedisce l'azione nei confronti dei rappresentanti per obbligazioni tributarie.

  • art. 2945 cod. civ.

    Norma sui termini di prescrizione e relative conseguenze; citata per dire che la cancellazione dal registro per trasferimento all'estero non produce effetti estintivi/successori ex art. 2945 c.c. che liberino la società dalle obbligazioni tributarie.

  • art. 3, terzo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (rif. Sesta direttiva, art. 6, par. 4)

    In tema di IVA, la giurisprudenza europea e interna riconosce che la gestione "uti dominus" configura un rapporto assimilabile al mandato senza rappresentanza: l'operatore che gestisce per conto altrui realizza operazioni imponibili a titolo personale, legittimando l'imputazione dell'IVA al gestore quando agisca per conto proprio.

  • art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato nella doglianza processuale relativa a notifiche e attività di accertamento; la Corte ha comunque ritenuto corretta la notifica effettuata al legale rappresentante e agli amministratori di fatto.

  • art. 145 c.p.c.

    Richiamato nella censura processuale sulla correttezza della notifica; la Corte ha ritenuto infondata la contestazione circa l'obbligo di previa notifica alla società trasferita all'estero.

  • art. 360 c.p.c., primo comma

    Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha valutato le censure sulla motivazione e, alla luce delle modifiche normative, ha dichiarato inammissibili o infondate alcune doglianze sulla motivazione delle imposte accertate.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Riferimento procedurale sulla sussistenza dei presupposti per il versamento, attestato dalla Corte nella parte finale della pronuncia.

Massime di principio

  • L'art. 7 d.l. 269/2003 non è un'automatica esenzione di responsabilità personale: se il soggetto fisico è l'esclusivo beneficiario e gestisce uti dominus la società, l'Amministrazione può ricondurre redditi e imposte a lui tramite l'art. 37, d.P.R. 600/1973.
  • Per attribuire redditi e responsabilità tributarie all'interponente l'Amministrazione deve fornire presunzioni "gravi, precise e concordanti" che dimostrino il reale possesso del reddito da parte dell'interponente.
  • La qualificazione della relazione come mandato senza rappresentanza (nell'ambito IVA) giustifica l'imputazione di operazioni e IVA al soggetto che in realtà disponeuti dominus delle prestazioni.
  • La cancellazione della società dal registro italiano dovuta al trasferimento della sede all'estero non estingue la titolarità passiva delle obbligazioni tributarie né impedisce la validità di notifiche eseguite nei confronti dei rappresentanti/amministratori.
  • In giudizio di legittimità, la mancata o insufficiente motivazione su questioni di fatto rilevanti può essere limitata dalle modifiche all'art. 360 c.p.c.; però la Corte di legittimità è chiamata a verificare la corretta applicazione delle norme che disciplinano l'imputazione del reddito e della responsabilità.
  • In situazioni analoghe conviene all'Amministrazione raccogliere e documentare in modo organico elementi di fatto idonei a formare presunzioni gravi, precise e concordanti sull'interposizione e sulla gestione uti dominus per poter superare la protezione offerta dall'art. 7 d.l. 269/2003.

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