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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 30734/2022 del 19/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 05/11/2020 (giudice di rinvio) che, dopo il rinvio disposto dalla Cassazione, aveva rigettato le domande risarcitorie degli investitori per mancata prova dei danni relativi agli investimenti effettuati dopo luglio 1994 (e aveva escluso il diritto al risarcimento per investimenti anteriori a luglio 1994). Le censure principali vertevano sull'erronea interpretazione e applicazione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), sull'adeguatezza e completezza della motivazione (art. 132 c.p.c.), sulla valutazione della documentazione probatoria (ricevute e documenti bancari; richiamo all'art. 2704 c.c.), sull'omesso esame di fatti decisivi, e sulla presunta illegittima correzione/revocazione di pronunce della Corte di cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale per carenza di individuazione soggettiva delle posizioni dei singoli ricorrenti rispetto ai motivi proposti (mancata indicazione di quali ricorrenti fossero direttamente interessati a ciascun profilo di doglianza), e quindi ha respinto le censure per motivi formali. Svariati motivi sono stati ritenuti inammissibili per mancanza di specificazione e per tentativo di rinnovare la valutazione di merito in sede di legittimità. Il ricorso incidentale della CONSOB è stato assorbito in ragione dell'esito, e le spese del giudizio di Cassazione sono compensate tra le parti; è stata inoltre disposta l'attestazione della sussistenza del presupposto per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, di un importo aggiuntivo a titolo di contributo unificato (art. 13 d.p.r. n.115/2002).

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Conferma del principio secondo cui l'onere della prova del danno grava sul danneggiato: la Cassazione ha richiamato la necessità di una disamina analitica e individuale delle pretese risarcitorie dei singoli investitori.

  • art. 2704 c.c.

    Richiamato nel contesto della valutazione delle ricevute: la Corte ha ritenuto che la questione non riguardasse l'efficacia formale dei documenti nei confronti di terzi, ma la loro idoneità probatoria rispetto ai fatti dedotti, rimettendo al merito la valutazione analitica.

  • art. 132 co.2 n.4 c.p.c.

    Norma invocata in relazione alla presunta motivazione apparente; la Corte ha evidenziato che le censure proposte non erano fondate sulla motivazione testuale della sentenza impugnata ma su elementi 'aliunde', rendendo la doglianza impropria.

  • art. 360 c.p.c. nn. 3, 4, 5

    Richiamati come criteri di cassazione (vizi di motivazione, violazione di legge, omesso esame di fatto decisivo); la Corte ha applicato tali parametri dichiarando inammissibili molte doglianze per difetto di specificità e per tentativo di riesame di merito.

  • art. 366 n.1 c.p.c.

    Richiesta dall'ordinamento ai fini della ammissibilità del ricorso per cassazione: la Corte ha affermato che il ricorrente deve identificare le parti cui si riferiscono le censure in ipotesi di pluralità di ricorrenti; la mancata identificazione ha determinato l'inammissibilità.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Riferimento alla disciplina della revocazione/correzione di errori: la Corte ha ricordato che la materia è rimessa alla Corte di cassazione e che gli eventuali atti di correzione erano stati già disposti nella pronuncia n.32665/2021.

  • art. 13 d.p.r. n.115/2002

    Norma sul contributo unificato: la Corte ha disposto l'attestazione della sussistenza del presupposto per un ulteriore versamento da parte dei ricorrenti.

  • art. 111 Cost.

    Richiamata indirettamente in relazione al principio del giusto processo e all'esigenza di motivazione adeguata; la Corte ha valutato che le doglianze non prospettavano una violazione tale da giustificare cassazione.

Massime di principio

  • In giudizi collettivi o con più ricorrenti è obbligatorio specificare, per ciascun motivo di cassazione, quali ricorrenti sono interessati: l'omessa individualizzazione soggettiva rende il motivo inammissibile.
  • Nei ricorsi per responsabilità della vigilanza (es. omissioni di autorità pubbliche) il giudice deve individuare il momento iniziale della condotta colposa e valutare quanto tempo fosse ragionevolmente necessario per intervenire; il quantum danni va provato singolarmente per ciascun danneggiato.
  • L'onere della prova del danno resta a carico del danneggiato (art. 2697 c.c.): in sede di rinvio il giudice deve esaminare analiticamente le singole posizioni e documentazioni bancarie di ogni investitore.
  • In Cassazione non è ammessa una rivalutazione sommaria del merito né una critica fondata su elementi 'aliunde' non dedotti come vizio motivazionale testuale; le doglianze devono riferirsi alla motivazione e agli specifici profili testuali della sentenza impugnata.
  • La contestazione processuale rende 'pacifico' un fatto solo se la parte avversaria ne aveva conoscenza: la mancata contestazione non vale automatico riconoscimento se il fatto non era noto alla controparte.
  • Se la Corte di legittimità ha già disposto correzioni o provvedimenti su errori materiali/revocazioni, il giudice di rinvio deve attenersi al contenuto di tali pronunce; eventuali pregiudizi derivanti da quelle correzioni vanno specificamente allegati per poter essere valutati.

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