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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28917/2024 del 11/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale, poi confermata in sede di reclamo dalla corte d'appello. Il reclamante sosteneva di non aver superato le soglie di fallibilità nel triennio rilevante e di aver prodotto documentazione fiscale e contabile idonea a dimostrare il difetto dei requisiti dimensionali di cui all'art. 1, comma 2, l. fall. In cassazione ha dedotto, con il primo motivo, violazione di legge e vizi processuali per avere la corte d'appello ritenuto non prodotta la dichiarazione IVA 2015, per avere reputato inidonee le dichiarazioni dei redditi e IVA, i registri fatture, le visure e la documentazione patrimoniale prodotta, nonché per avere affermato erroneamente che l'imprenditore in contabilità semplificata dovesse comunque tenere libro giornale e libro inventari. Con il secondo motivo ha contestato la valenza probatoria degli estratti semplificati di ruolo utilizzati per ritenere un ingente debito tributario, deducendo contestazioni pendenti avanti la CTP per omessa notifica delle cartelle e prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha corretto solo in parte la motivazione della sentenza impugnata, chiarendo che l'imprenditore in contabilità semplificata non è tenuto al libro giornale e al libro inventari ai sensi dell'art. 18 d.P.R. n. 600/1973. Tuttavia ha ritenuto non decisivo tale errore, perché la decisione di merito era comunque sorretta dall'accertamento, non specificamente censurato, secondo cui dalle dichiarazioni fiscali prodotte emergevano soltanto i ricavi, senza prova dell'attivo patrimoniale e dei debiti, sicché mancava la dimostrazione del mancato superamento delle soglie di non fallibilità. È rimasto assorbito il secondo motivo. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • L. fall., art. 1, comma 2

    Le soglie di fallibilità devono essere provate dal soggetto che contesta la propria assoggettabilità; è necessario dimostrare il mancato superamento dei requisiti dimensionali previsti dalla norma.

  • art. 2214 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'erroneità della motivazione sulla tenuta delle scritture contabili; la Corte non ne trae una specifica interpretazione autonoma, limitandosi a correggere la motivazione sul punto.

  • art. 2217 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione agli obblighi contabili; la Corte precisa però che in contabilità semplificata non sussiste l'obbligo di libro giornale e inventari.

  • art. 2083 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla qualificazione dell'imprenditore; nel testo non viene sviluppata una specifica interpretazione della norma.

  • art. 360 c.p.c.

    Utilizzato quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per dedurre motivazione apparente o insufficiente; la Corte esclude che la motivazione della sentenza d'appello fosse apparente quanto al nucleo decisivo.

  • art. 156 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla dedotta nullità motivazionale; non conduce all'accoglimento del ricorso.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di motivazione; la Corte non ravvisa violazione.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte corregge parzialmente la motivazione della decisione impugnata, senza però mutarne l'esito.

  • art. 18 d.P.R. n. 600/1973

    L'imprenditore in regime di contabilità semplificata è esonerato dalla tenuta del libro giornale e del libro inventari; restano gli altri registri fiscali previsti dalla norma.

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/2002

    Viene dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio volto a contestare la fallibilità, grava sul debitore l'onere di provare il mancato superamento congiunto delle soglie dimensionali previste dalla legge fallimentare, e non è sufficiente produrre sola documentazione fiscale dai cui dati emergano solo i ricavi.
  • La motivazione del giudice di merito non è apparente quando individua un autonomo fatto decisivo idoneo a sorreggere la decisione e tale accertamento non venga specificamente censurato in cassazione.
  • L'eventuale erronea indicazione degli obblighi di tenuta delle scritture contabili del regime di contabilità semplificata non determina cassazione se la decisione resta comunque sorretta da un diverso e sufficiente accertamento probatorio.
  • Le dichiarazioni dei redditi e IVA, così come la documentazione contabile prodotta, devono consentire di ricostruire non solo i ricavi ma anche attivo patrimoniale e debiti, quando rilevanti ai fini della prova del mancato superamento delle soglie di non fallibilità.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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