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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31318/2024 del 06/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente pubblico economico)

La controversia

Il Comune aveva emesso un avviso di accertamento IMU per l’anno 2015 nei confronti dell’ente proprietario/gestore di immobili di edilizia residenziale pubblica, chiedendo imposta, interessi e sanzioni. L’ente contestava l’atto sostenendo che gli immobili interessati dovessero essere qualificati come "alloggi sociali" ai sensi del decreto ministeriale 22 aprile 2008 e, quindi, beneficiare dell’esenzione IMU. In cassazione articolava tre motivi: 1) vizio di motivazione/violazione di legge perché il giudice d’appello non avrebbe rilevato il difetto di motivazione dell’atto, ritenuto dal ricorrente come revoca di agevolazione; 2) violazione dell’art. 2697 c.c. per non avere correttamente valutato l’onere della prova sulla riconducibilità degli immobili alla categoria agevolata; 3) violazione delle norme IMU (d.l. 102/2013 e d.l. 201/2011) perché gli immobili assegnati dall’ente sarebbero esenti in quanto alloggi sociali, mentre la CTR aveva escluso l’esenzione ritenendo decisiva la sola utilizzazione indiretta e la presenza di una mera detrazione d’imposta per gli alloggi IACP.

La decisione

La Corte ha accolto il terzo motivo, ritenendo errata la decisione di merito nella parte in cui aveva escluso l’esenzione IMU solo perché gli immobili erano utilizzati indirettamente tramite assegnazione a terzi e perché esisteva una previsione di riduzione/detrazione d’imposta per gli alloggi IACP. Ha affermato che occorre verificare in concreto se gli immobili rientrino nella nozione di "alloggi sociali" definita dal DM 22 aprile 2008, poiché solo tali immobili sono esenti, mentre gli altri alloggi IACP restano imponibili con la sola detrazione prevista dalla legge. Il secondo motivo è stato assorbito; il primo è stato rigettato perché l’avviso non revocava un’agevolazione ma quantificava l’IMU dovuta e non doveva motivare anche sul mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È la norma processuale richiamata per denunciare violazione o falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato sul riparto dell’onere della prova circa la qualificazione degli immobili e la spettanza dell’agevolazione/esenzione.

  • d.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8-bis

    Invocato dal ricorrente per sostenere un difetto di motivazione dell’atto impositivo; la Corte ritiene però che nel caso concreto l’avviso non fosse un atto di revoca dell’agevolazione.

  • d.P.R. n. 322 del 1998, art. 8, comma 6-quinquies

    Norma richiamata nel primo motivo, ma la Corte esclude la sua violazione per la ragione che l’avviso era di accertamento IMU e non di revoca di beneficio.

  • d.l. 31 agosto 2013 n. 102, art. 2, comma 3

    È richiamato dal ricorrente a sostegno dell’esenzione per gli alloggi sociali; la Corte conferma la necessità di verificare la qualificazione concreta degli immobili.

  • d.l. 6 dicembre 2011 n. 201, art. 13, comma 10

    Prevede una detrazione per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o da enti analoghi; la Corte distingue tale agevolazione dall’esenzione prevista per gli alloggi sociali.

  • d.l. 6 dicembre 2011 n. 201, art. 13, comma 2, lett. b

    Individua l’esenzione IMU per gli alloggi sociali; la Corte afferma che l’esenzione compete solo agli immobili che abbiano i requisiti del DM 22 aprile 2008.

  • d.l. n. 102 del 2013

    Nel complesso delle disposizioni richiamate, viene interpretato nel senso che l’esenzione per gli alloggi sociali decorre dal 1.1.2014 ed è applicabile all’annualità 2015.

  • l. n. 124 del 2013

    Legge di conversione del d.l. n. 102 del 2013, richiamata per la disciplina temporale dell’esenzione.

  • l. n. 214 del 2011

    Legge di conversione del d.l. n. 201 del 2011, richiamata come fonte della disciplina IMU.

  • l. n. 147 del 2013, art. 1, comma 707

    Richiamato per il testo novellato della disciplina che regola l’esenzione degli alloggi sociali.

  • d.m. Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008

    È il decreto che definisce gli "alloggi sociali"; la Corte afferma che solo gli immobili che rispettano tali parametri possono beneficiare dell’esenzione IMU.

Massime di principio

  • In tema di IMU, la motivazione dell’avviso di accertamento deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, ma non deve confutare in via preventiva ogni possibile esenzione astrattamente invocabile dal contribuente.
  • L’esenzione IMU per gli immobili di edilizia residenziale pubblica non coincide con la mera appartenenza dell’immobile a un ente IACP o con la sua assegnazione a terzi: occorre verificare in concreto se l’unità immobiliare presenti i requisiti normativi per essere qualificata come "alloggio sociale".
  • La disciplina IMU distingue gli alloggi assegnati dagli IACP, per i quali il legislatore prevede una specifica detrazione, dagli alloggi sociali, per i quali è invece prevista l’esenzione: la detrazione non esclude la possibile applicazione dell’esenzione, se ricorrono i requisiti propri della seconda fattispecie.
  • Nel giudizio sull’agevolazione/esenzione tributaria, il giudice di merito deve accertare in fatto la riconducibilità dei singoli immobili alla categoria agevolata definita dalla legge e dai decreti attuativi, senza arrestarsi a una qualificazione astratta basata sulla sola modalità di godimento del bene.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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