Cassazione Civile, Ordinanza n. 26289/2021 del 28/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, per un periodo d'imposta indicato nel testo, costi ritenuti fittizi relativi ad acquisti di merci da una società estera ritenuta inesistente o priva di adeguata struttura organizzativa. L'atto riguardava IRES, IRAP e IVA. La commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società, e la CTR aveva confermato l'annullamento dell'accertamento ritenendo nullo l'atto per mancato contraddittorio endoprocedimentale e reputando sufficiente, per provare l'effettività delle operazioni, la produzione di fatture, partita IVA comunitaria e documentazione di trasporto. In cassazione l'Agenzia deduceva due motivi: 1) violazione dell'art. 12 l. n. 212/2000 e dell'art. 360, n. 3 c.p.c., sostenendo che il contraddittorio preventivo non era obbligatorio per un accertamento "a tavolino" non preceduto da accessi, ispezioni o verifiche nei locali del contribuente, e che comunque, per l'IVA, il contribuente non aveva allegato le ragioni concrete che avrebbe potuto far valere; 2) violazione degli artt. 109 TUIR e 2697 c.c., sostenendo che, a fronte della contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti, non bastavano fatture e pagamenti formali, essendo invece necessaria la prova dell'effettiva esistenza e inerenza dei costi, prova che la CTR aveva erroneamente ritenuto raggiunta.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi del ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha escluso l'obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti relativi a IRES e IRAP, qualificati come accertamenti "a tavolino"; quanto all'IVA, ha rilevato che il contribuente non aveva indicato in concreto le difese che avrebbe potuto svolgere se il contraddittorio fosse stato attivato. Ha inoltre censurato la CTR per avere valorizzato solo elementi formali (fatture, partita IVA comunitaria, documenti di trasporto) senza confrontarsi con la contestazione, ritenuta decisiva, della falsità delle fatture a monte emesse da una società ritenuta fittizia. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Campania, sezione distaccata di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 12 L. 27 luglio 2000, n. 212
Il contraddittorio endoprocedimentale non è ritenuto obbligatorio per gli accertamenti "a tavolino" in materia di IRES e IRAP; per l'IVA, tributo armonizzato, il contribuente deve comunque indicare le concrete ragioni difensive che avrebbe potuto far valere tempestivamente.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La censura è proposta per violazione di legge sostanziale e processuale rispetto ai principi sul contraddittorio e sulla prova dei costi.
Per la deducibilità dei costi contestati occorre l'effettività e l'inerenza delle operazioni; non è sufficiente la mera regolarità formale della documentazione.
In presenza di contestazione di operazioni inesistenti, l'ufficio può assolvere il proprio onere anche con elementi indiziari; poi spetta al contribuente provare la reale consistenza delle operazioni, non bastando fatture e pagamenti formali.
Massime di principio
- Negli accertamenti tributari emessi senza accessi, ispezioni o verifiche presso la sede del contribuente, il contraddittorio endoprocedimentale non è dovuto per IRES e IRAP; per i tributi armonizzati, come l'IVA, il contribuente che invochi la nullità dell'atto per mancato contraddittorio deve allegare in concreto le difese che avrebbe potuto svolgere.
- Quando l'amministrazione contesta operazioni oggettivamente inesistenti, la prova dell'inesistenza può essere fornita anche per presunzioni e il contribuente, per superarla, deve dimostrare l'effettiva esecuzione delle operazioni e la loro inerenza all'attività d'impresa.
- La mera esibizione di fatture, la regolarità formale delle scritture contabili o l'esistenza di pagamenti tracciati non sono, da sole, sufficienti a provare la realtà delle operazioni se l'Ufficio ha dedotto elementi idonei a far emergere la fittizietà del fornitore o delle transazioni.
- In materia di IVA, la detrazione non sorge per la sola indicazione formale dell'imposta in fattura, occorrendo che l'operazione sia realmente eseguita e inerente all'impresa.
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