Cassazione Civile, Ordinanza n. 31656/2022 del 26/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale emesso per la rideterminazione della classe e della rendita catastale di un immobile sito in Roma, ai sensi dell'art. 1, comma 335, della L. n. 311/2004. Il contribuente aveva impugnato l'atto e la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'Ufficio, ritenendo che questo non avesse specificamente contestato le deduzioni del contribuente e non avesse provato l'erroneità delle affermazioni svolte in primo grado. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione dell'art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992 per erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello; 2) nullità del procedimento per violazione dell'art. 14 del D.Lgs. n. 546/1992, poiché l'immobile era in comproprietà tra due soggetti e non era stato evocato in giudizio uno dei comproprietari, con conseguente litisconsorzio necessario pretermesso; 3) violazione dell'art. 1, comma 335, della L. n. 311/2004, dei principi sulla motivazione degli atti catastali e dell'art. 3 della L. n. 241/1990, sostenendo la legittimità della motivazione dell'avviso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo, rilevando d'ufficio la nullità dell'intero processo per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di uno dei comproprietari dell'immobile, litisconsorte necessario pretermesso. Ha quindi cassato la decisione impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in diversa composizione, affinché provveda all'integrazione del contraddittorio e alla rinnovazione del procedimento, oltre che alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
richiamato come parametro della critica sull'ammissibilità dell'appello nel processo tributario
richiamato in relazione al litisconsorzio necessario nel processo tributario
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto a supporto del primo e del terzo motivo
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
norma sul vizio di nullità processuale dedotto a supporto del secondo motivo
richiamato come regola per la rimessione al primo giudice in caso di mancata integrazione del contraddittorio
richiamato come base per la cassazione con rinvio al giudice di primo grado in presenza di nullità del processo
art. 1, comma 335, L. n. 311/2004
norma sostanziale posta a fondamento dell'avviso di accertamento catastale impugnato
richiamato in tema di obbligo di motivazione degli atti amministrativi catastali
Massime di principio
- L'impugnazione di un avviso di accertamento catastale avente ad oggetto un immobile in comproprietà integra un litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari, perché la decisione sulla rendita e sulla classe catastale non può essere resa validamente nei confronti di uno solo di essi.
- Se nel giudizio tributario manca la partecipazione di un litisconsorte necessario e il vizio non è stato rilevato dai giudici di merito, la Corte di cassazione può rilevarlo d'ufficio e deve cassare le decisioni emesse, con rinvio al primo giudice per la rinnovazione del contraddittorio.
- In presenza di una nullità processuale radicale per mancata integrazione del contraddittorio, i motivi di ricorso attinenti al merito o ad altre questioni processuali restano assorbiti.
- Nel processo tributario, l'inammissibilità dell'appello non può essere affermata se l'atto di gravame contiene le contestazioni richieste dalla legge; tuttavia tale profilo resta privo di esame quando la causa sia viziata in radice da litisconsorzio necessario pretermesso.
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