Cassazione Civile, Ordinanza n. 27232/2026 del 19/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
La controversia
Il lavoratore, dipendente dell’azienda sanitaria dal 15 ottobre 1999 al collocamento a riposo, inizialmente indicato al 31 dicembre 2009 e poi riferito in sentenza al 31 agosto 2009, aveva rivendicato differenze retributive per l’intero rapporto in relazione all’inquadramento dirigenziale e agli incarichi conferiti, nonché l’indennità di direzione dipartimentale dall’11 dicembre 2003. In particolare, deduceva di avere ricevuto l’incarico di dirigente di struttura complessa e di essere stato nominato direttore di dipartimento con delibera dell’11 dicembre 2003; l’azienda sosteneva invece che la direzione dipartimentale fosse stata conferita formalmente solo nel 2008 e che l’atto del 2003 avesse natura preparatoria. Il Tribunale di Napoli Nord, respinta l’eccezione di nullità del ricorso e svolta una CTU contabile, aveva riconosciuto l’indennità dipartimentale per il periodo dal 27 giugno 2008 al 31 agosto 2009 e condannato l’azienda a pagare complessivamente euro 182.651,63. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 3343/2022 depositata il 19 ottobre 2022, accolse l’appello dell’azienda e rigettò le domande, ritenendo insufficienti le allegazioni e la prova, esplorativa la CTU e risultante dai cedolini e dalla documentazione aziendale la corresponsione del trattamento contrattuale dovuto. Il lavoratore ha proposto cinque motivi: (1) violazione dell’art. 414 c.p.c., contestando la valutazione di insufficienza delle allegazioni; (2) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c., quanto alla prova dei fatti costitutivi; (3) violazione degli artt. 198 e 434 c.p.c. e censura della qualificazione esplorativa della CTU contabile; (4) violazione dei CCNL della dirigenza sanitaria e dei contratti d’incarico, oltre a omesso esame di fatti decisivi, per avere la Corte d’appello richiamato l’onnicomprensività retributiva e non esaminato contratti e CCNL; (5) violazione dell’art. 414 c.p.c., sostenendo che, se il ricorso era carente degli elementi necessari, avrebbe dovuto essere dichiarato nullo anziché rigettato nel merito. L’azienda ha resistito e proposto ricorso incidentale condizionato per omesso esame dell’eccezione di prescrizione.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Il primo motivo è stato ritenuto non pertinente, perché la Corte d’appello non aveva dichiarato nullo il ricorso, ma aveva rigettato la domanda nel merito. I motivi secondo, terzo e quarto, esaminati congiuntamente, non si confrontavano con l’ulteriore ratio decidendi secondo cui i documenti aziendali e i cedolini attestavano il pagamento del trattamento contrattuale relativo agli incarichi, sebbene con denominazioni non omogenee e talvolta in tranche; tale valutazione di merito non era censurabile attraverso le doglianze formulate. La Cassazione ha precisato che, in presenza di incarichi dirigenziali formali regolati da contratti, la verifica della corrispondenza della retribuzione ai CCNL non richiede l’allegazione delle mansioni; il principio di onnicomprensività rileva invece per eventuali compensi ulteriori rispetto a quelli dovuti in ragione dell’inquadramento e dell’incarico. Ha inoltre ritenuto erronea, in astratto, la qualificazione come esplorativa della CTU contabile basata sulla documentazione prodotta, ma tale rilievo non superava la distinta ratio relativa all’avvenuto pagamento. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile anche ai sensi dell’art. 360-bis, lett. b), c.p.c.: la domanda retributiva era identificabile attraverso i titoli, gli incarichi e i periodi indicati, sicché non ricorreva la nullità del ricorso. Il ricorso incidentale condizionato dell’azienda, relativo alla prescrizione, è rimasto assorbito. Il ricorrente principale è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.000 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre spese forfettarie del 15% e accessori di legge; è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Ed invero, in tema di nullità del ricorso, vale il principio secondo il quale l'onere della determinazione dell'oggetto della domanda, fissato a pena di nullità dall'art. 414, n. 3, cod. proc. civ., deve ritenersi osservato, con riguardo alla richiesta di pagamento di spettanze retributive, qualora l'attore indichi i relativi titoli, ponendo così il convenuto in condizione di formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese, mentre resta a tal fine irrilevante la mancanza di un'originaria quantificazione monetaria delle suddette pretese, anche in considerazione della facoltà, dell'attore medesimo, di modificarne l'ammontare in corso di causa, nonché dei poteri spettanti al giudice, pure in ordine alla individuazione dei criteri in base ai quali effettuare la liquidazione dei crediti fatti valere (Cass. nn. 25753/2008, 17501/2014).
Nella domanda di pagamento di spettanze retributive l’onere di determinare l’oggetto della domanda è assolto quando siano indicati i titoli che consentono al convenuto di difendersi; non è indispensabile una quantificazione monetaria originaria. La nullità ricorre quando petitum o causa petendi non siano individuabili neppure dall’esame complessivo dell’atto e dei documenti richiamati.
La consulenza è esplorativa, infatti, la consulenza finalizzata alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati dalla parte che li allega (Cass., sez. I, 5 luglio 2007, n. 15219), non la consulenza intesa a ricostruire l'andamento di rapporti contabili non controversi nella loro esistenza (Cass. n. 5091/2016).
La decisione richiama il criterio dell’onere probatorio per distinguere la ricerca consulenziale di fatti costitutivi non provati dalla ricostruzione contabile di rapporti già documentati e non controversi nella loro esistenza. La CTU di quest’ultimo tipo non è esplorativa per il solo fatto di ricostruire gli importi.
Tale affermazione esprime inequivocabilmente un giudizio di merito diretto, come tale non censurabile in sede di legittimità con gli strumenti di censura prescelti, quanto alla corrispondenza degli importi erogati in rapporto agli incarichi conferiti, ed il trattamento contrattuale per questi previsto, in contrasto con l’apprezzamento peritale sul recepimento del quale si era fondata la sentenza di primo grado.
La valutazione della documentazione e della corrispondenza tra somme pagate, incarichi e trattamento contrattuale è un apprezzamento di merito; non può essere rimesso in discussione in cassazione mediante censure che non individuino una pertinente violazione processuale o di legge.
Tale affermazione esprime inequivocabilmente un giudizio di merito diretto, come tale non censurabile in sede di legittimità con gli strumenti di censura prescelti, quanto alla corrispondenza degli importi erogati in rapporto agli incarichi conferiti, ed il trattamento contrattuale per questi previsto, in contrasto con l’apprezzamento peritale sul recepimento del quale si era fondata la sentenza di primo grado.
La censura sulla valutazione delle prove non consente di ottenere in cassazione una nuova ponderazione del materiale documentale e peritale quando la Corte di merito abbia formulato un autonomo giudizio sulla corresponsione del trattamento dovuto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La stessa prospettazione attorea, nell’affermare esattamente, per quanto premesso, che la domanda di differenze retributive meramente “tabellari”, in quanto (e comunque per quanto) fondata sulla mera denuncia di non corrispondenza dei trattamenti erogati per incarichi dirigenziali formali e contrattualizzati, alle previsioni della contrattazione collettiva, non altro richiedeva, almeno quanto ai trattamenti previsti dai CCNL di comparto, che i giudici conoscono d’ufficio ai sensi dell’art. 47, comma 8, del d.lgs n.165/2001, che l’indicazione degli incarichi, della loro durata, della fascia di pertinenza, e delle voci richieste, esclude che la Corte di merito, dopo aver dato atto che le differenze erano rivendicate per tutto il rapporto in relazione all’inquadramento originario, agli incarichi di direzione di struttura complessa via via ricevuti, ed ai relativi periodi, a quello di direzione di struttura dipartimentale asseritamente svolto nell’ultima fase del rapporto, abbia errato in diritto nel giudicare il ricorso non nullo.
La censura per violazione di legge deve confrontarsi con la ratio della decisione impugnata. Per le differenze retributive tabellari fondate su incarichi formali e contrattualizzati, l’indicazione degli incarichi, della durata, della fascia e delle voci richieste può essere sufficiente a escludere la nullità del ricorso.
art. 360-bis, comma 1, lett. b), c.p.c.
Anche detto motivo è inammissibile ex art. 360 bis, lett. b), c.p.c.
La Corte ha applicato la causa d’inammissibilità prevista dall’art. 360-bis, lett. b), c.p.c. al motivo che, alla luce dei principi consolidati sulla determinazione della domanda retributiva, non dimostrava un errore di diritto della sentenza impugnata.
art. 47, comma 8, d.lgs. n. 165/2001
La stessa prospettazione attorea, nell’affermare esattamente, per quanto premesso, che la domanda di differenze retributive meramente “tabellari”, in quanto (e comunque per quanto) fondata sulla mera denuncia di non corrispondenza dei trattamenti erogati per incarichi dirigenziali formali e contrattualizzati, alle previsioni della contrattazione collettiva, non altro richiedeva, almeno quanto ai trattamenti previsti dai CCNL di comparto, che i giudici conoscono d’ufficio ai sensi dell’art. 47, comma 8, del d.lgs n.165/2001, che l’indicazione degli incarichi, della loro durata, della fascia di pertinenza, e delle voci richieste, esclude che la Corte di merito, dopo aver dato atto che le differenze erano rivendicate per tutto il rapporto in relazione all’inquadramento originario, agli incarichi di direzione di struttura complessa via via ricevuti, ed ai relativi periodi, a quello di direzione di struttura dipartimentale asseritamente svolto nell’ultima fase del rapporto, abbia errato in diritto nel giudicare il ricorso non nullo.
I giudici conoscono d’ufficio i contratti collettivi nazionali di comparto ai sensi della norma richiamata; nella domanda di differenze tabellari, l’indicazione degli incarichi, della loro durata, della fascia e delle voci richieste può quindi consentire di individuare la pretesa senza che sia necessaria una dettagliata allegazione delle mansioni.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002, dà parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Quando il lavoratore chiede differenze retributive tabellari derivanti dal raffronto tra incarichi dirigenziali formali e contrattualizzati e il trattamento previsto dai CCNL, l’allegazione delle mansioni concretamente svolte non è necessaria per verificare la correttezza della remunerazione dovuta per inquadramento e incarico.
- Il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale rileva quando siano richiesti compensi aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dall’inquadramento e dalla natura dell’incarico; per tali ulteriori compensi occorre allegare e specificare le attività asseritamente non retribuite.
- La CTU contabile basata su documentazione prodotta e diretta a ricostruire rapporti contabili non controversi nella loro esistenza non è esplorativa per il solo fatto che ricostruisca gli importi. È esplorativa, invece, se mira a ricercare fatti o elementi costitutivi che la parte avrebbe dovuto allegare e provare.
- La domanda di pagamento di spettanze retributive non è nulla per la mancanza di una quantificazione monetaria originaria se i titoli sono indicati in modo da consentire al convenuto di difendersi e al giudice di individuare l’oggetto della controversia; per le pretese tabellari possono assumere rilievo l’indicazione degli incarichi, della loro durata, della fascia e delle voci richieste.
- La parte che ricorre per cassazione deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi autonome della sentenza impugnata. Se una distinta ratio di merito sulla documentazione attestante il pagamento del trattamento contrattuale resta priva di specifica censura ammissibile, le doglianze rivolte contro altri passaggi della motivazione non possono condurre alla cassazione.
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