Cassazione Civile, Ordinanza n. 27187/2026 del 19/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un avvocato alle dipendenze dell’INPS, collocato in quiescenza nel 2013, aveva contestato la richiesta dell’Istituto di restituire € 400.027,96 lordi, corrisposti in eccedenza a titolo di indennità di buonuscita perché calcolata includendo somme percepite come onorari. Il Tribunale aveva respinto la domanda e la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 858/2021 depositata il 15 luglio 2021, aveva confermato il rigetto: gli onorari, pur costituendo retribuzione, non erano una voce integrativa dello stipendio tabellare computabile nel trattamento di fine servizio; inoltre, non era stata provata la dedotta trattenuta di oneri riflessi. In Cassazione il ricorrente aveva inizialmente articolato sei motivi, ma in memoria rinunciava ai motivi primo, secondo, terzo, quarto e sesto, insistendo sul quinto. Con quest’ultimo denunciava violazione o falsa applicazione degli artt. 115, 116, 416, 421 e 437 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 1, comma 208, della legge n. 266/2005. Chiedeva, in via subordinata, che fossero dichiarate non dovute le somme trattenute dall’INPS dall’1 gennaio 2006 al 30 novembre 2013 come “accantonamento buonuscita” e che l’Istituto fosse condannato a pagare € 60.745,82, o la diversa somma ritenuta di giustizia. Sosteneva che le trattenute risultassero dagli atti prodotti dall’INPS e che i fatti allegati non fossero stati contestati; lamentava inoltre il mancato esercizio dei poteri istruttori d’ufficio e contestava l’interpretazione della legge n. 266/2005.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha precisato che la rinuncia a singoli motivi, diversamente dalla rinuncia al ricorso prevista dall’art. 390 c.p.c., non richiede la sottoscrizione della parte né uno specifico mandato, poiché costituisce una scelta tecnica del difensore e rende superfluo l’esame delle censure rinunciate. Quanto al motivo rimasto, ha ritenuto che le doglianze sugli artt. 115, 116 e 2697 c.c. e sulle risultanze documentali sollecitassero una nuova valutazione delle prove, riservata al giudice di merito, senza indicare un’effettiva inversione dell’onere probatorio né prove utilizzate fuori dai poteri del giudice. Ha inoltre escluso che i poteri istruttori officiosi nel rito del lavoro possano supplire alle carenze probatorie della parte; l’ordine di esibizione è discrezionale e residuale, non è sindacabile in cassazione per il solo mancato accoglimento e non può avere finalità esplorativa. La Corte territoriale aveva fondato il rigetto della domanda subordinata su due ragioni autonome: l’assenza di prova delle trattenute nell’importo e per il titolo dedotti e la qualificazione delle somme come oneri riflessi a carico del datore di lavoro, da considerare ai fini della determinazione del fondo previsto dall’art. 1, comma 208, della legge n. 266/2005. La prima ratio non validamente censurata era da sola sufficiente a sorreggere la decisione, rendendo inammissibili le censure relative all’altra. Il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese, liquidate in € 4.000 per compensi, € 200 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge; è stato inoltre condannato a pagare € 2.000 alla controparte ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. e € 1.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c. La Corte ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
la rinuncia a uno o più motivi di ricorso, a differenza di quella prevista dall'art. 390 c.p.c., non richiede la sottoscrizione della parte né il rilascio di uno specifico mandato, non comportando la disposizione del diritto in contesa, ma costituisce espressione di una valutazione tecnica concernente le più opportune modalità di esercizio della facoltà d'impugnazione, rimessa alla discrezionalità del difensore
La rinuncia a singoli motivi è una scelta tecnica del difensore, distinta dalla rinuncia al ricorso disciplinata dall’art. 390 c.p.c.; non comportando la disposizione del diritto controverso, non necessita della sottoscrizione della parte né di uno specifico mandato.
la violazione dell’art. 2697 c.c. è deducibile per cassazione soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia invertito l’onere della prova, onerando della stessa la parte che non ne era onerata, secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni; diverso profilo è quello dell’apprezzamento delle prove, spettante al giudice di merito
La violazione dell’onere probatorio è denunciabile in cassazione quando il giudice lo abbia attribuito alla parte sbagliata secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni; non basta contestare la valutazione delle prove, riservata al giudice di merito.
la violazione dell’art. 115 c.p.c. si realizza quando il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, mentre non è ammissibile la diversa doglianza che il giudice di merito, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre
L’art. 115 c.p.c. è violato se la decisione si fonda su prove introdotte d’ufficio al di fuori dei poteri riconosciuti al giudice; non è invece sufficiente lamentare la preferenza accordata a una prova rispetto ad altre.
mentre non è ammissibile la diversa doglianza che il giudice di merito, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.
La scelta del giudice di merito di attribuire maggiore forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre rientra nella valutazione consentita dall’art. 116 c.p.c. e non è, per ciò solo, censurabile in cassazione.
nel rito del lavoro, i poteri istruttori officiosi di cui all'art. 421 c.p.c. - il cui esercizio è del tutto discrezionale e come tale sottratto al sindacato di legittimità - non possono sopperire alle carenze probatorie delle parti, così da porre il giudice in funzione sostitutiva degli oneri delle parti medesime e da tradurre i poteri officiosi anzidetti in poteri d'indagine e di acquisizione del tipo di quelli propri del procedimento penale.
Nel rito del lavoro i poteri istruttori d’ufficio sono discrezionali e non possono sostituire gli oneri probatori delle parti né trasformare il giudice in organo di ricerca autonoma delle prove.
Considerato che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. a seguito di proposta di definizione anticipata e che il giudizio viene definito in conformità alla proposta, occorre applicare l'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., come previsto dal comma quarto del citato art. 380-bis c.p.c.
Quando, dopo la richiesta di trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il giudizio è definito in conformità alla proposta di definizione anticipata, trova applicazione la previsione che comporta l’applicazione dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Considerato che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. a seguito di proposta di definizione anticipata e che il giudizio viene definito in conformità alla proposta, occorre applicare l'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., come previsto dal comma quarto del citato art. 380-bis c.p.c.
Nel caso in cui il giudizio sia definito in conformità alla proposta di definizione anticipata, la Corte applica l’art. 96, comma 3, c.p.c.; in concreto ha condannato il ricorrente al pagamento di € 2.000 in favore della controparte.
Considerato che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. a seguito di proposta di definizione anticipata e che il giudizio viene definito in conformità alla proposta, occorre applicare l'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., come previsto dal comma quarto del citato art. 380-bis c.p.c.
Nel caso in cui il giudizio sia definito in conformità alla proposta di definizione anticipata, la Corte applica anche l’art. 96, comma 4, c.p.c.; in concreto ha condannato il ricorrente al pagamento di € 1.000 in favore della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
In caso di esito che determina i presupposti processuali previsti dalla disposizione, è dovuto, se dovuto in origine, un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia a singoli motivi di ricorso per cassazione costituisce una scelta tecnica del difensore, non una disposizione del diritto controverso; non richiede quindi la sottoscrizione della parte o uno specifico mandato e rende superfluo l’esame delle censure rinunciate.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova alla parte che non ne era gravata secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni; la contestazione del modo in cui le prove sono state apprezzate non integra tale violazione.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. ricorre quando il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti e acquisite d’ufficio al di fuori dei poteri riconosciutigli; non ricorre per il solo fatto che abbia ritenuto alcune prove più persuasive di altre.
- Nel rito del lavoro, i poteri istruttori officiosi non possono supplire alle carenze probatorie delle parti né sostituirsi agli oneri di allegazione e prova. L’ordine di esibizione è discrezionale, residuale e non sindacabile in cassazione per il solo mancato accoglimento; non può essere utilizzato per finalità esplorative.
- Quando una decisione è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea a sostenerla, la mancata valida censura di una di esse, una volta divenuta definitiva, priva d’interesse le censure rivolte alle altre e rende inammissibile il ricorso che non potrebbe comunque condurre alla cassazione della decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 19 ott 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 27186/2026 del 19/10/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 19 ott 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 27190/2026 del 19/10/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 19 ott 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 27220/2026 del 19/10/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 19 ott 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 27232/2026 del 19/10/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 18 ott 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 27114/2026 del 18/10/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 20 ott 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 27413/2026 del 20/10/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →