Cassazione Civile, Ordinanza n. 27413/2026 del 20/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro pubblico)
La controversia
Un dipendente della Provincia di Cosenza aveva chiesto il riconoscimento delle differenze retributive per avere svolto funzioni dirigenziali. Il Tribunale di Cosenza aveva accolto la domanda; la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 1352/2024, pubblicata il 9 dicembre 2024, riformava la decisione e rigettava la domanda, ritenendo che il dipendente avesse esercitato solo parte delle funzioni dirigenziali, su delega del dirigente titolare, e che le mansioni superiori non fossero prevalenti. Il ricorrente ha proposto tre motivi. Con il primo, denunciava violazione degli artt. 115, 2909, 342, 437 e 434 c.p.c.: sosteneva che lo svolgimento di tutte le funzioni dirigenziali non fosse stato contestato in primo grado, che il fatto fosse stato accertato e non specificamente impugnato, che la contestazione relativa alla mancata prevalenza fosse nuova in appello e che il motivo d’appello della Provincia fosse inammissibile. Con il secondo, denunciava l’omesso esame degli atti amministrativi prodotti e la violazione dell’art. 116 c.p.c., contestando la valutazione delle deleghe e delle prove. Con il terzo, denunciava violazione degli artt. 36 Cost. e 52 del d.lgs. n. 165 del 2001: sosteneva che la delega non escludesse il diritto alle differenze retributive per mansioni superiori e che le deleghe non avessero funzione sostitutiva, ma rispondessero alla carenza di dirigenti nell’organico.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato disatteso: la censura sulla non contestazione non riportava con precisione il contenuto delle difese della Provincia e il relativo luogo processuale, impedendo la verifica richiesta; inoltre, la valutazione della condotta di non contestazione spetta al giudice di merito e non può essere surrettiziamente devoluta alla Cassazione come richiesta di riesame degli atti. Per le analoghe carenze espositive non era possibile verificare la formazione del giudicato; la Corte ha anche precisato che il giudicato si forma sul rapporto giuridico e sui diritti, non sui singoli fatti storici, e che la contestazione della prevalenza delle mansioni, quale elemento costitutivo del diritto azionato, è una mera difesa proponibile per la prima volta in appello. La censura di omesso esame è stata dichiarata inammissibile perché la Corte territoriale aveva esaminato lo svolgimento delle funzioni, reputandolo non decisivo in quanto avvenuto su delega, mentre il ricorrente sollecitava una diversa valutazione delle risultanze. La censura di violazione dell’art. 116 c.p.c. e quella relativa alla qualificazione delle deleghe come vicarie sono state dichiarate inammissibili nella parte in cui miravano a rimettere in discussione l’apprezzamento di fatto senza indicare i canoni interpretativi degli atti che sarebbero stati violati. È stata invece ritenuta infondata la tesi di diritto secondo cui la delega non escluderebbe il diritto alla maggiore retribuzione: la Corte ha confermato che il carattere vicario delle mansioni preclude sia l’inquadramento superiore sia la maggiore retribuzione quando i compiti di sostituzione rientrano nelle mansioni proprie della qualifica del sostituto, principio applicabile anche alle deleghe conferite ai sensi dell’art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità: euro 5.200,00 in favore della Provincia, di cui euro 200,00 per esborsi, ed euro 4.200,00 in favore della Regione, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, se dovuti. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
il principio di non contestazione da un lato opera in relazione ai soli fatti in senso storico-naturalistico e non alla qualificazione giuridica di tali fatti o a questioni di carattere processuale; dall’altro lato, che esso può essere utilmente richiamato rispetto alle sole circostanze conosciute o almeno conoscibili dalla controparte con l'uso dell'ordinaria diligenza, e solo accidentalmente non note, sicché resta inoperante in relazione ai fatti che fuoriescano dalla sfera di controllo dell'interessato
La non contestazione riguarda fatti storici conoscibili dalla controparte, non qualificazioni giuridiche o questioni processuali. Per denunciarne la violazione in Cassazione occorre indicare con precisione le difese contestative e il luogo in cui sono state formulate.
nell’ordinamento italiano, il giudicato si forma non già sui singoli fatti storici, ma sul rapporto giuridico e sui diritti che ne scaturiscono
Il giudicato non cristallizza singoli fatti storici, ma investe il rapporto giuridico e i diritti che ne derivano; una valutazione fattuale priva di autonoma individualità non costituisce, di per sé, un capo suscettibile di giudicato interno.
la contestazione della prevalenza qualitativa e quantitativa delle mansioni costituisce una mera difesa (trattandosi di elemento costitutivo del diritto che si fa valere), come tale suscettibile di essere fatta valere per la prima volta in grado d’appello.
La contestazione della prevalenza delle mansioni superiori, in quanto riferita a un elemento costitutivo del diritto azionato, è una mera difesa e può essere proposta anche per la prima volta in appello.
In tal modo, la Corte non può comprendere né se la questione sollevata in appello sulla non prevalenza dello svolgimento delle mansioni dirigenziali fosse effettivamente nuova, attraverso un raffronto tra le posizioni assunte nei due gradi di giudizio, né se l’appello possedesse i requisiti minimi fissati dall’art. 434 c.p.c.
Per verificare la dedotta inammissibilità dell’appello, il ricorso per cassazione deve riportare gli elementi necessari a confrontare le difese dei due gradi e a controllare il rispetto dei requisiti dell’impugnazione.
Né a tale scopo può essere utilizzato l’art. 116 c.p.c., il quale, nel prevedere che «il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti», si limita a circoscrivere la portata delle prove legali nel nostro ordinamento, ma certo non consente di per sé di sindacare in sede di legittimità come quel prudente apprezzamento sia stato esercitato, essendo ciò consentito nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
L’art. 116 c.p.c. delimita il regime della valutazione delle prove e delle prove legali, ma non consente di censurare in Cassazione il modo in cui il giudice di merito ha esercitato il prudente apprezzamento, al di fuori dei limiti del vizio motivazionale previsto dalla legge.
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001
Tale principio deve dirsi ancor più valevole quando le funzioni vicarie non siano esercitate in via di fatto, ma sulla base di deleghe del dirigente superiore, ai sensi dell’art. 17, comma 1-bis, citato.
Quando le mansioni vicarie sono attribuite mediante delega ai sensi dell’art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001, il carattere vicario continua a escludere il diritto alla qualifica superiore e alla maggiore retribuzione nei casi in cui la sostituzione rientri nelle mansioni proprie del sostituto.
Deve infatti essere ribadito il costante insegnamento di questa Corte, secondo cui nel rapporto di lavoro subordinato il carattere vicario delle mansioni svolte preclude il diritto del sostituto all'inquadramento nella qualifica superiore del sostituito e lo stesso diritto alla maggiore retribuzione per il periodo della sostituzione, quando le mansioni proprie della qualifica del sostituto comprendano compiti di sostituzione di dipendenti di grado più elevato.
Nel pubblico impiego, il carattere vicario delle mansioni impedisce il riconoscimento dell’inquadramento superiore e della maggiore retribuzione se la sostituzione di dipendenti di grado più elevato rientra nei compiti propri della qualifica del sostituto.
Deve infatti essere ribadito il costante insegnamento di questa Corte, secondo cui nel rapporto di lavoro subordinato il carattere vicario delle mansioni svolte preclude il diritto del sostituto all'inquadramento nella qualifica superiore del sostituito e lo stesso diritto alla maggiore retribuzione per il periodo della sostituzione, quando le mansioni proprie della qualifica del sostituto comprendano compiti di sostituzione di dipendenti di grado più elevato.
La disciplina delle mansioni superiori non attribuisce il diritto all’inquadramento o alla maggiore retribuzione per un’attività di sostituzione che abbia carattere vicario e rientri nei compiti propri della qualifica del sostituto.
art. 36 Cost.
Questa parte del terzo motivo è infondata.
La Corte ha respinto la censura fondata anche sull’art. 36 Cost. applicando il principio per cui la natura vicaria delle mansioni, nei casi indicati, esclude il diritto alla maggiore retribuzione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Né a tale scopo può essere utilizzato l’art. 116 c.p.c., il quale, nel prevedere che «il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti», si limita a circoscrivere la portata delle prove legali nel nostro ordinamento, ma certo non consente di per sé di sindacare in sede di legittimità come quel prudente apprezzamento sia stato esercitato, essendo ciò consentito nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La valutazione delle prove del giudice di merito è sindacabile in sede di legittimità nei limiti del vizio di motivazione previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.; non è sufficiente invocare l’art. 116 c.p.c. per ottenere una nuova lettura delle prove.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-bis
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
La disposizione individua il contributo unificato di riferimento per determinare l’importo aggiuntivo dovuto ai sensi del comma 1-quater, quando ne ricorrano i presupposti.
Massime di principio
- Il principio di non contestazione opera sui fatti storici conosciuti o conoscibili dalla controparte con l’ordinaria diligenza, non sulle qualificazioni giuridiche né sulle questioni processuali. In Cassazione la relativa censura deve riprodurre con precisione il contenuto delle difese rilevanti e indicare dove sono state svolte; non può trasformarsi in una richiesta di riesame diretto degli atti e delle risultanze processuali.
- Il giudicato si forma sul rapporto giuridico e sui diritti che ne scaturiscono, non sui singoli fatti storici. Una questione costituisce capo autonomo suscettibile di giudicato interno solo se ha individualità e autonomia tali da integrare una decisione indipendente; non basta la valutazione di un presupposto fattuale concorrente alla formazione di un capo unitario.
- La contestazione della prevalenza qualitativa e quantitativa delle mansioni superiori, quale elemento costitutivo del diritto rivendicato, è una mera difesa e può essere proposta per la prima volta in appello.
- Nel rapporto di lavoro subordinato, il carattere vicario delle mansioni preclude l’inquadramento nella qualifica superiore e la maggiore retribuzione per il periodo della sostituzione quando i compiti di sostituzione di dipendenti di grado più elevato rientrano nelle mansioni proprie della qualifica del sostituto. Il principio vale anche quando le funzioni vicarie siano attribuite mediante delega ai sensi dell’art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001.
- La deduzione della violazione dell’art. 116 c.p.c. non consente di ottenere in Cassazione una nuova valutazione delle prove o del significato degli atti: il sindacato sulla valutazione di merito è circoscritto ai motivi di legittimità previsti, incluso il vizio di motivazione nei limiti stabiliti dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
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