Cassazione Civile, Ordinanza n. 27220/2026 del 19/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (dirigente medico)
La controversia
Il ricorrente aveva agito per ottenere l’indennità di posizione variabile connessa all’incarico di Direttore del Dipartimento di Medicina Pubblica Valutativa, svolto dal 21 maggio 2008 al 29 dicembre 2009 e dall’11 luglio 2011 al 10 ottobre 2011, mentre ricopriva anche la direzione di una UOC. Il Tribunale di Napoli aveva rigettato la domanda, ritenendo che l’incarico dipartimentale, non seguito dalla stipula di un contratto e privo delle caratteristiche proprie di un incarico definitivo, avesse natura temporanea e sostitutiva; aveva quindi considerato applicabile l’art. 18 del CCNL dell’8 giugno 2000, con spettanza della sola indennità di sostituzione, e comunque rilevato la prescrizione del relativo diritto. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 1393/2022 depositata il 28 marzo 2022, aveva rigettato il gravame. L’appellante sosteneva che l’incarico fosse definitivo e che l’art. 17-bis del d.lgs. n. 502/1992 non subordinasse la nomina del direttore di dipartimento alla stipula di un contratto. La Corte territoriale aveva invece valorizzato la previsione contrattuale di assegnazione degli obiettivi e delle responsabilità, l’assenza di una procedura comparativa e di una durata dell’incarico, concludendo per il carattere sostitutivo; aveva inoltre ritenuto tardiva la richiesta dell’indennità di sostituzione e prescritto il relativo diritto, poiché l’incarico era cessato il 10 ottobre 2011 e il ricorso introduttivo era stato notificato il 23 dicembre 2016, senza che risultasse recapitata all’Azienda la missiva del 4 maggio 2011 e comunque dopo il successivo decorso del quinquennio. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, il cui contenuto specifico non è riportato nella sentenza. Durante il giudizio di cassazione, il 10 settembre 2026 è stato depositato un atto di rinuncia al ricorso e l’11 settembre 2026 un atto di accettazione.
La decisione
La Corte ha rilevato che la rinuncia e l’accettazione non erano formalmente regolari ai fini dell’estinzione del giudizio: ai sensi degli artt. 390 e 391, quarto comma, c.p.c., gli atti avrebbero dovuto essere sottoscritti personalmente dalle parti oppure dai difensori muniti di procura speciale, mentre risultavano sottoscritti soltanto dai difensori, privi di tale procura. Il giudizio non poteva dunque essere dichiarato estinto per rinuncia. Ha tuttavia preso atto dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti, con il quale il ricorrente aveva rinunciato ai diritti rivendicati e si era impegnato a formalizzare la rinuncia al ricorso, mentre l’Azienda aveva accettato; l’accordo disciplinava anche le spese. In ragione dell’accordo negoziale e del venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere sul ricorso. Non ha provveduto sulle spese, già regolate nell’accordo. La Corte non ha deciso nel merito i tre motivi di ricorso.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso e la relativa accettazione non sono regolari, posto che l’art. 390 c.p.c. prevede che l’atto di rinuncia deve essere sottoscritto personalmente dalla parte ovvero, in difetto, che il difensore sia munito di procura speciale, e l’art. 391, comma 4, c.p.c., richiede la stessa forma per l’accettazione, mentre nella specie entrambi gli atti risultano sottoscritti solo dai difensori delle parti, nessuno dei quali risulta munito di procura speciale al riguardo, nemmeno nelle procure a ricorrere e a controricorrere.
La rinuncia al ricorso per cassazione richiede la sottoscrizione personale della parte oppure quella del difensore munito di procura speciale; in mancanza, la rinuncia non è regolare e non determina l’estinzione del giudizio.
La rinuncia al ricorso e la relativa accettazione non sono regolari, posto che l’art. 390 c.p.c. prevede che l’atto di rinuncia deve essere sottoscritto personalmente dalla parte ovvero, in difetto, che il difensore sia munito di procura speciale, e l’art. 391, comma 4, c.p.c., richiede la stessa forma per l’accettazione, mentre nella specie entrambi gli atti risultano sottoscritti solo dai difensori delle parti, nessuno dei quali risulta munito di procura speciale al riguardo, nemmeno nelle procure a ricorrere e a controricorrere.
Anche l’accettazione della rinuncia deve rispettare la forma richiesta per la rinuncia: sottoscrizione personale della parte oppure sottoscrizione del difensore munito di procura speciale.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso e la relativa accettazione non sono idonee a determinare l’estinzione se gli atti sono sottoscritti dai difensori privi di procura speciale e non sono sottoscritti personalmente dalle parti.
- La sopravvenienza di un accordo negoziale tra le parti che faccia venir meno l’efficacia della sentenza impugnata può determinare la cessazione della materia del contendere sul ricorso, anche quando la rinuncia al ricorso e la sua accettazione non siano formalmente idonee a estinguere il giudizio.
- Se le parti hanno già regolato le spese del giudizio nell’accordo negoziale che determina la cessazione della materia del contendere, la Corte non deve provvedere autonomamente sulle spese.
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