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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27114/2026 del 18/10/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La ricorrente ha impugnato per due motivi la sentenza della Corte d’appello di Potenza n. 137/2022, depositata il 22 dicembre 2022, limitatamente alla conferma della compensazione delle spese di lite disposta in primo grado e al mancato riconoscimento della responsabilità aggravata dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Con il primo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e l’omesso esame di fatti decisivi, contestando la compensazione delle spese. La controversia originaria riguardava, tra l’altro, il contrasto giurisprudenziale sulla durata decennale o quinquennale della prescrizione dei crediti contributivi dopo la notifica di cartelle esattoriali non opposte. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 96 c.p.c. e l’omesso esame di fatti decisivi: a suo avviso, l’agente della riscossione, dopo aver ricevuto la notifica dell’ordinanza di efficacia dell’avviso di intimazione notificato alla ricorrente, aveva notificato un altro avviso contenente la medesima richiesta, condotta che avrebbe giustificato la condanna per lite temeraria.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile nella parte relativa all’omesso esame di fatti, perché la censura riguardava una decisione conforme a quella di primo grado e la ricorrente non aveva indicato ragioni di fatto diverse tra i due giudizi; la Corte ha inoltre ricordato che il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’indicazione del fatto storico omesso, dei dati da cui risulta, del momento della discussione e della sua decisività, mentre l’omesso esame di elementi istruttori o di una tesi difensiva non è sufficiente se il fatto è stato comunque considerato. La censura di violazione di legge sulle spese è stata ritenuta infondata: la compensazione era motivata dal contrasto giurisprudenziale allora esistente sulla prescrizione dei crediti contributivi dopo cartelle non opposte e superava il limitato vaglio di non implausibilità spettante alla Cassazione, che non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della gravità ed eccezionalità delle ragioni. Il secondo motivo è stato respinto perché formulato in modo generico: non individuava il fatto storico asseritamente omesso né spiegava in che modo la Corte d’appello avesse violato l’art. 96 c.p.c.; la doglianza non scalfiva l’accertamento di merito secondo cui non risultavano dolo o colpa grave dell’agente della riscossione. Nessuna condanna alle spese è stata pronunciata in assenza di attività difensiva delle parti intimate. La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    «nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie»

    Il motivo di omesso esame deve individuare puntualmente il fatto storico decisivo, la fonte della sua esistenza, la sua discussione processuale e la decisività. Non basta lamentare l’omessa considerazione di singoli elementi istruttori quando il fatto storico sia stato comunque esaminato.

  • artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    «nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività"»

    Il ricorso per cassazione che denuncia l’omesso esame deve rispettare gli oneri di specifica indicazione e localizzazione, esponendo gli elementi necessari a identificare il fatto asseritamente trascurato e la sua rilevanza.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    «l'illogicità e l'erroneità delle ragioni addotte a sostegno della compensazione delle spese di lite integrano violazione di legge, che può essere denunciata in sede di legittimità»

    L’illogicità o l’erroneità delle ragioni poste a fondamento della compensazione delle spese può essere censurata in cassazione come violazione di legge.

  • art. 92 c.p.c.

    «il precetto dell'art. 92 cod. proc. civ. è violato se la motivazione è apparente, quando il giudice del merito si limiti a un'enunciazione astratta delle ragioni che avvalorano la scelta di compensare le spese.»

    La compensazione delle spese viola l’art. 92 c.p.c. quando la motivazione sia soltanto apparente e si risolva in un’enunciazione astratta delle ragioni della scelta. Nel caso deciso, il richiamo al contrasto giurisprudenziale esistente è stato ritenuto sufficiente a superare il vaglio di non implausibilità.

  • art. 96 c.p.c.

    «la condanna può aversi solo in caso di dolo o colpa grave della parte soccombente»

    La condanna per responsabilità aggravata presuppone dolo o colpa grave della parte soccombente; la valutazione di merito che li escluda deve essere contestata in cassazione con censure specifiche.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    «Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.»

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

Massime di principio

  • Quando la decisione d’appello conferma quella di primo grado sulla base delle medesime ragioni di fatto, la censura di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica le differenze tra le basi fattuali delle due decisioni.
  • Per denunciare validamente l’omesso esame di un fatto decisivo occorre identificare il fatto storico, indicare da quali dati risulta, precisare come e quando sia stato discusso tra le parti e dimostrarne la decisività; la mancata menzione di singole prove o di argomenti difensivi non integra di per sé il vizio se il fatto è stato comunque preso in considerazione.
  • La compensazione delle spese può essere censurata in cassazione quando le ragioni addotte siano illogiche o erronee, oppure la motivazione sia apparente; tuttavia, il controllo di legittimità non comporta una nuova valutazione della gravità ed eccezionalità delle ragioni di compensazione e resta limitato alla loro non implausibilità.
  • Un contrasto giurisprudenziale esistente al momento della proposizione della domanda su una questione dirimente può costituire una ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese, purché la motivazione non sia meramente apparente.
  • La condanna per responsabilità aggravata richiede dolo o colpa grave; la relativa statuizione non può essere utilmente contestata in cassazione con una doglianza generica, priva dell’indicazione del fatto asseritamente omesso e della specifica violazione imputata al giudice.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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