Cassazione Civile, Ordinanza n. 27190/2026 del 19/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il docente aveva chiesto l’accertamento dell’illegittimità della decadenza dalle graduatorie provinciali di istituto per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l’illegittimità del licenziamento, la reintegrazione e il risarcimento dei danni. Tribunale di Terni e Corte d’appello di Perugia avevano respinto le domande, ritenendo provato che il docente avesse dichiarato consapevolmente un servizio biennale di sostegno presso una scuola paritaria mai svolto. La Corte d’appello aveva inoltre rilevato che la dichiarazione falsa gli aveva attribuito punteggi ulteriori anche per le altre classi di concorso nelle cui graduatorie era inserito. In cassazione il docente ha proposto tre motivi. Con il primo ha sostenuto che la compilazione di campi preordinati in una domanda telematica non integrasse una dichiarazione mendace consapevole, ma al più un’irregolarità formale. Con il secondo ha dedotto la violazione dell’art. 15 dell’O.M. n. 112/2022 sulla valutazione del servizio, l’inversione dell’onere della prova e un’errata interpretazione delle sue difese. Con il terzo ha denunciato la violazione degli artt. 75 d.P.R. n. 445/2000 e 127, lett. d, d.P.R. n. 3/1957, sostenendo che la decadenza non fosse applicabile perché il servizio dichiarato non costituiva un requisito necessario per l’accesso al rapporto di lavoro. L’amministrazione si è costituita tardivamente e non ha svolto ulteriore attività difensiva.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato respinto perché la modalità telematica e l’uso di campi predisposti non escludono che l’inserimento di un titolo costituisca una dichiarazione; la Corte d’appello aveva accertato in fatto la falsità consapevole e non era allegato un errore di compilazione. La censura mirava quindi a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non consentita in cassazione, tanto più in presenza di una doppia conforme. Il secondo motivo è stato respinto: la regola dell’O.M. n. 112/2022 sulla valutazione dei servizi atipici non era pertinente, poiché il giudice di merito aveva escluso lo svolgimento effettivo di qualsiasi servizio, tipico o atipico, presso la scuola paritaria. Non era stata violata la regola sull’onere della prova, che è deducibile ai sensi dell’art. 2697 c.c. solo quando l’onere sia attribuito alla parte sbagliata, mentre la valutazione delle prove appartiene al giudice di merito. Anche il terzo motivo è stato respinto: l’esclusione era stata ritenuta legittima in forza della specifica previsione della procedura contenuta nell’O.M. n. 112/2022, la cui conformità alla legge non era stata contestata; le doglianze sull’irrilevanza della dichiarazione per le altre classi di concorso contrastavano con l’accertamento di fatto. Non si è provveduto sulle spese di cassazione, poiché l’amministrazione non ha svolto attività difensiva sostanziale. La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 7, comma 9, O.M. n. 112/2022
L’inserimento della dichiarazione in campi predisposti dall’amministrazione non esclude che si sia in presenza di una dichiarazione, intesa nei termini sopra detti, né può portare a ritenere che, fatta eccezione dei casi di errore nella compilazione (che qui non è allegato), manchi la coscienza e volontà della dichiarazione mendace.
La dichiarazione resa mediante la selezione o compilazione di campi predisposti dall’amministrazione resta una dichiarazione rilevante ai fini della procedura; salvo un errore di compilazione allegato, tale modalità non esclude la consapevolezza del mendacio.
art. 15 O.M. n. 112/2022
La disposizione richiamata, che valorizza, ai fini dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie, i servizi prestati con contratti atipici nelle scuole paritarie su posto di sostegno, non rileva nella fattispecie in esame, nella quale è proprio l’effettivo svolgimento di un servizio (tipico o atipico) che la Corte d’Appello, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità (per le ragioni già espresse in relazione al primo motivo) ha pianamente escluso.
La disciplina della valutazione dei servizi atipici non rileva quando il giudice di merito abbia accertato che il servizio dichiarato non è stato effettivamente svolto.
La violazione dell’art. 2697 c.c. è deducibile per cassazione soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova a una parte diversa da quella che ne sia onerata, secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, mentre è del tutto diverso il profilo dell’apprezzamento delle prove, spettante al giudice di merito.
La violazione della regola sull’onere della prova è configurabile in cassazione se il giudice ne ha attribuito il carico alla parte diversa da quella onerata; non coincide con la contestazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
Né sono ammissibili le doglianze relative all’irrilevanza delle dichiarazioni mendaci quanto all’inserimento in graduatoria per classi di concorso diverse, alla luce del contrario accertamento in fatto svolto nel merito.
Nel caso deciso, la rilevanza della dichiarazione mendace rispetto all’inserimento nelle graduatorie è stata valutata sulla base dell’accertamento di fatto del giudice di merito; la censura che presupponga una diversa ricostruzione dei fatti non è ammissibile in cassazione.
art. 127, lett. d, d.P.R. n. 3/1957
Né sono ammissibili le doglianze relative all’irrilevanza delle dichiarazioni mendaci quanto all’inserimento in graduatoria per classi di concorso diverse, alla luce del contrario accertamento in fatto svolto nel merito.
La Corte ha respinto la censura fondata sulla disciplina della decadenza perché, nel caso concreto, l’esclusione è stata ricondotta alla specifica previsione della procedura e le contestazioni sulla rilevanza della dichiarazione dipendevano da una diversa ricostruzione fattuale.
art. 55-quater, lett. d, d.lgs. n. 165/2001
Il principio di diritto richiamato non è conferente, posto che, nel caso concreto, l’esclusione è stata ritenuta legittima in relazione alla specifica previsione della lex specialis della procedura (la citata O.M. n. 112/2022), della quale non è posta in dubbio la conformità alla legge.
La disposizione sul licenziamento disciplinare richiamata dal ricorrente non governava la fattispecie, nella quale l’esclusione è stata ritenuta legittima sulla base della specifica regola della procedura di aggiornamento delle graduatorie.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
In seguito al rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- La dichiarazione resa nell’ambito di una procedura amministrativa telematica non perde natura dichiarativa per il fatto di essere inserita in campi preimpostati dall’amministrazione; salvo che sia allegato un errore di compilazione, la modalità telematica non esclude di per sé la coscienza e volontà della dichiarazione mendace.
- Quando il giudice di merito ha accertato che il servizio dichiarato non è stato effettivamente svolto, le regole sulla valutazione e attribuzione del punteggio per servizi atipici non sono pertinenti.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione se il giudice ha attribuito l’onere della prova alla parte diversa da quella onerata; la contestazione dell’apprezzamento delle prove non integra, di per sé, violazione di tale norma.
- Il ricorso per cassazione non consente di ottenere una nuova valutazione dei fatti storici o delle prove già apprezzati dal giudice di merito; la censura formalmente proposta come violazione di legge è inammissibile quando mira soltanto a sostituire a quell’accertamento una diversa ricostruzione.
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