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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11769/2024 del 02/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato due avvisi di accertamento sintetico emessi ai sensi dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 per IRPEF 2007 e 2008. I giudici di merito avevano accolto i ricorsi e la CTR aveva confermato l'annullamento, ritenendo che il redditometro operasse come presunzione semplice e che, quindi, spettasse all'Ufficio provare i fatti costitutivi della maggiore pretesa e motivare specificamente l'atto, anche in relazione ai criteri di quantificazione del reddito. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: i primi due e il quarto/sesto denunciavano extrapetizione e motivazione apparente; il terzo, quinto e settimo denunciavano violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 2697 e 2728 c.c., contestando l'affermazione secondo cui l'accertamento sintetico richiederebbe una prova ulteriore a carico dell'Ufficio e l'annullamento integrale degli avvisi nonostante l'erronea indicazione di alcuni beni-indice (auto del coniuge e quota immobiliare).

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, dichiarato inammissibile il secondo, rigettato il quarto e il sesto, e ha accolto il terzo, il quinto e il settimo motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia attenendosi al principio secondo cui, nell'accertamento sintetico fondato sul redditometro, l'Ufficio non deve fornire prova ulteriore oltre ai fattori-indice della capacità contributiva, mentre grava sul contribuente l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o è inferiore. La CTR dovrà anche valutare se gli errori nella individuazione di alcuni beni-indice giustifichino un annullamento totale oppure una diversa rideterminazione del reddito; le spese sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. n. 600/1973

    nell'accertamento sintetico fondato sul redditometro, gli indici di capacità contributiva consentono la determinazione presuntiva del reddito e spostano sul contribuente l'onere di provare che il reddito presunto non esiste o è inferiore; non è richiesta all'Ufficio ulteriore prova oltre i fattori-indice

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato dalla ricorrente per censurare l'affermazione della CTR circa la necessità di motivare l'avviso sui criteri di determinazione del reddito

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per dedurre extrapetizione; la Corte esclude la violazione perché la questione della motivazione dell'atto era già stata posta dal contribuente nel ricorso introduttivo

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    richiamato per denunciare motivazione apparente; la Corte ritiene però che la censura si risolva in insufficienza motivazionale non più deducibile nei limiti prospettati

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    usato per i motivi di nullità della sentenza per asserita motivazione apparente o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    usato per denunciare la violazione di legge nella interpretazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 2697 e 2728 c.c.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    richiamato dalla Corte per escludere la deducibilità, nei termini proposti, del vizio di insufficienza motivazionale

  • art. 2697 c.c.

    invocato per il riparto dell'onere della prova; la Corte afferma che, in materia di redditometro, l'onere di provare il reddito presunto inferiore grava sul contribuente

  • art. 2728 c.c.

    richiamato quale norma sulle presunzioni legali, per sostenere che la CTR avrebbe errato nel qualificare il redditometro come presunzione semplice

Massime di principio

  • Nell'accertamento sintetico delle persone fisiche fondato sul redditometro, l'Amministrazione finanziaria assolve al proprio onere probatorio dimostrando l'esistenza dei fattori-indice di capacità contributiva previsti dalla disciplina applicabile; non è tenuta a fornire ulteriori prove sulla disponibilità di reddito occulto.
  • Una volta accertati i fattori-indice, incombe sul contribuente l'onere di provare che il reddito presunto non esiste oppure esiste in misura inferiore, mediante elementi contrari idonei a superare la presunzione posta dall'art. 38 d.P.R. n. 600/1973.
  • L'eventuale erronea imputazione di singoli beni-indice non comporta necessariamente l'integrale nullità dell'accertamento, dovendo il giudice verificare se residuino altri elementi capaci di sorreggere, almeno in parte, la rideterminazione sintetica del reddito.
  • La censura di motivazione apparente non può essere utilizzata per sollecitare una mera critica all'insufficienza della motivazione, quando il vizio dedotto non rientri più nei limiti del novellato art. 360 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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