Cassazione Civile, Ordinanza n. 02472/2025 del 02/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione المالية)
La controversia
La società aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno 2006 con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione il reddito minimo presunto previsto per le società non operative. In fatto, la contribuente svolgeva attività immobiliare e sosteneva che, per un immobile di interesse storico-artistico situato a Lucca, destinato alla locazione ma bisognoso di rilevanti lavori di ristrutturazione e di autorizzazioni amministrative, nell'anno d'imposta fosse oggettivamente impossibile conseguire ricavi. Aveva inoltre dedotto di avere tentato la locazione già dal 2004 e di avere comunque operato senza finalità elusive. In cassazione formulava tre motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo e per asserita erronea correzione successiva del dispositivo; 2) violazione dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994, sostenendo la sussistenza di situazioni oggettive che impedivano la produzione del reddito minimo e contestando la qualificazione delle scelte imprenditoriali come discrezionali e quindi irrilevanti; 3) omesso esame di fatti decisivi, concernenti la dimostrazione dell'effettiva inutilizzabilità dell'immobile e dell'assenza di intenti elusivi, anche mediante documentazione dei costi fissi di utenze.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito i tre motivi perché la ricorrente ha dichiarato di avere aderito alla definizione agevolata ('rottamazione quater') e di avere manifestato chiaramente di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. La documentazione prodotta non è stata ritenuta sufficiente a provare in modo univoco che la cartella oggetto di rottamazione fosse quella emessa in esecuzione dell'avviso di accertamento impugnato; tuttavia la dichiarazione della parte è stata considerata comunque idonea a far venir meno l'interesse al ricorso. Ne è stata dichiarata l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state compensate integralmente tra le parti. È stato altresì escluso il raddoppio del contributo unificato, per la sopravvenienza della causa di inammissibilità dopo la proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 30 L. 23 dicembre 1994, n. 724
Norma richiamata quale base del recupero del reddito minimo presunto per le società non operative; la ricorrente ne lamentava la violazione deducendo la sussistenza di obiettive condizioni impeditive del conseguimento del reddito minimo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma invocata per i motivi di ricorso per cassazione relativi alla dedotta violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Norma invocata per il motivo relativo all'omesso esame di fatti decisivi.
Richiamati dalla ricorrente per denunciare il preteso contrasto tra motivazione e dispositivo e la successiva correzione della sentenza d'appello.
art. 1, comma 231, L. 29 dicembre 2022, n. 197
Richiamato come base della dichiarata adesione alla definizione agevolata ('rottamazione quater').
art. 1, comma 236, L. 29 dicembre 2022, n. 197
Richiamato dalla società nella richiesta di estinzione del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude la debenza del doppio contributo unificato perché la causa di inammissibilità è sopravvenuta alla proposizione del ricorso.
Massime di principio
- La dichiarazione di adesione a una definizione agevolata, quando esprima in modo inequivoco il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, comporta l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cassazione per carenza di interesse, anche se la prova documentale dell'avvenuta definizione non sia completa sotto ogni profilo.
- In presenza di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, la Corte può arrestarsi alla declaratoria di inammissibilità senza esaminare i motivi di ricorso.
- Ai fini del raddoppio del contributo unificato, non opera la previsione del doppio contributo quando la causa di inammissibilità sia sopravvenuta alla proposizione del ricorso.
- Le alterne vicende della controversia e la definizione sopravvenuta possono giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.
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