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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02472/2025 del 02/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione المالية)

La controversia

La società aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno 2006 con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione il reddito minimo presunto previsto per le società non operative. In fatto, la contribuente svolgeva attività immobiliare e sosteneva che, per un immobile di interesse storico-artistico situato a Lucca, destinato alla locazione ma bisognoso di rilevanti lavori di ristrutturazione e di autorizzazioni amministrative, nell'anno d'imposta fosse oggettivamente impossibile conseguire ricavi. Aveva inoltre dedotto di avere tentato la locazione già dal 2004 e di avere comunque operato senza finalità elusive. In cassazione formulava tre motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo e per asserita erronea correzione successiva del dispositivo; 2) violazione dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994, sostenendo la sussistenza di situazioni oggettive che impedivano la produzione del reddito minimo e contestando la qualificazione delle scelte imprenditoriali come discrezionali e quindi irrilevanti; 3) omesso esame di fatti decisivi, concernenti la dimostrazione dell'effettiva inutilizzabilità dell'immobile e dell'assenza di intenti elusivi, anche mediante documentazione dei costi fissi di utenze.

La decisione

La Corte non ha esaminato nel merito i tre motivi perché la ricorrente ha dichiarato di avere aderito alla definizione agevolata ('rottamazione quater') e di avere manifestato chiaramente di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. La documentazione prodotta non è stata ritenuta sufficiente a provare in modo univoco che la cartella oggetto di rottamazione fosse quella emessa in esecuzione dell'avviso di accertamento impugnato; tuttavia la dichiarazione della parte è stata considerata comunque idonea a far venir meno l'interesse al ricorso. Ne è stata dichiarata l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state compensate integralmente tra le parti. È stato altresì escluso il raddoppio del contributo unificato, per la sopravvenienza della causa di inammissibilità dopo la proposizione del ricorso.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La dichiarazione di adesione a una definizione agevolata, quando esprima in modo inequivoco il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, comporta l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cassazione per carenza di interesse, anche se la prova documentale dell'avvenuta definizione non sia completa sotto ogni profilo.
  • In presenza di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, la Corte può arrestarsi alla declaratoria di inammissibilità senza esaminare i motivi di ricorso.
  • Ai fini del raddoppio del contributo unificato, non opera la previsione del doppio contributo quando la causa di inammissibilità sia sopravvenuta alla proposizione del ricorso.
  • Le alterne vicende della controversia e la definizione sopravvenuta possono giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazioneSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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