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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02453/2025 del 02/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da domande di rimborso dell'IRAP versata da una farmacista per gli anni d'imposta 2014-2017, respinte in via amministrativa per silenzio-rifiuto e inizialmente dichiarate inammissibili dalla CTP di Arezzo. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana ha poi accolto l'appello della contribuente, ritenendo insussistente il presupposto dell'autonoma organizzazione. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 1, e 3, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 446/1997, sostenendo che il giudice d'appello avesse erroneamente escluso l'autonoma organizzazione nonostante la professionista si fosse avvalsa in modo costante, per tutte le annualità controverse, di prestazioni di terzi e avesse corrisposto ingenti compensi a biologi, chimici e nutrizionisti. La contribuente ha resistito con controricorso. La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso per difetto dei requisiti di forma-contenuto ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., perché il ricorso non indicava specificamente gli atti e i documenti posti a fondamento della censura né la loro collocazione nei gradi di merito, limitandosi a richiamare in modo generico le prestazioni dei terzi. Ha inoltre osservato, in ogni caso, che il giudice di merito aveva accertato in fatto che i collaboratori erano consulenti esterni non inseriti organicamente nella struttura professionale, e che il mero sostenimento di spese o il pagamento di compensi, anche se qualificati come ingenti, non basta da solo a integrare il presupposto dell'autonoma organizzazione, occorrendo verificare la natura, la continuità e l'effettivo apporto delle prestazioni rispetto all'attività del professionista.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate perché inammissibile. Ha confermato la decisione di merito favorevole alla contribuente, con la quale era stato riconosciuto il diritto al rimborso IRAP per difetto del presupposto dell'autonoma organizzazione. Ha inoltre condannato la parte ricorrente alle spese di legittimità e al pagamento delle somme liquidate ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in favore della controparte e della cassa delle ammende, come indicato nel dispositivo, oltre alle ulteriori spese di legge.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1, d.lgs. n. 446/1997

    Il presupposto impositivo dell'IRAP richiede l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata.

  • art. 3, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 446/1997

    Per i professionisti l'imposta presuppone l'autonoma organizzazione dell'attività svolta.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura è stata formulata come violazione di legge, ma è stata dichiarata inammissibile per carenze del ricorso.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente atti e documenti su cui si fonda, con il loro contenuto essenziale e la loro collocazione processuale, a pena di inammissibilità.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Nel procedimento definito in camera di consiglio è stata applicata la disciplina sulle conseguenze economiche della soccombenza e sulla trattazione dell'istanza di decisione.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

    art. 3, comma 27; art. 35, comma 5

    L'onere di specificazione degli atti e documenti nel ricorso è stato ribadito e aggravato per i giudizi notificati dal 1° gennaio 2023.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    È stata disposta la condanna della parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata per responsabilità aggravata.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    È stata disposta anche una condanna al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte richiama il distinto piano dell'onere probatorio sull'insussistenza dell'autonoma organizzazione, che nel caso concreto gravava sulla contribuente, ma precisa che tale profilo è separato dagli oneri di specificità del ricorso.

  • art. 205 c.p.c.

    Non citato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è necessario indicare in modo specifico gli atti e i documenti su cui la censura si fonda, trascrivendone o riassumendone i passaggi essenziali e indicando la loro collocazione nel giudizio di merito; la mera riproduzione della sentenza impugnata o riferimenti generici non bastano.
  • In materia di IRAP, l'autonoma organizzazione del professionista non si desume automaticamente dalla sola presenza di collaboratori esterni o dal pagamento di compensi a terzi: occorre verificare la natura delle prestazioni, la loro continuità, il loro effettivo apporto all'attività e se esse superino il livello di un ausilio occasionale o meramente esecutivo.
  • Il mero dato quantitativo della spesa per collaborazioni non è, da solo, sufficiente a integrare il presupposto dell'autonoma organizzazione; è necessaria una valutazione qualitativa e comparativa rispetto all'intera struttura economica dell'attività professionale.
  • La qualificazione dei collaboratori come consulenti esterni non organicamente inseriti nella struttura del professionista depone, di regola, contro la sussistenza del presupposto impositivo, salvo una prova concreta dell'apporto organizzato e non occasionale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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