Cassazione Civile, Ordinanza n. 02454/2025 del 02/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di finanziamento/mutuo con cessione del quinto dello stipendio stipulato nel 2004. Il mutuatario aveva domandato la restituzione di somme trattenute al momento dell’erogazione e indicate nel contratto come commissioni finanziarie, commissioni accessorie, costi di amministrazione del mutuo e premi assicurativi, assumendo che non fossero dovute. In primo grado la banca era stata condannata alla restituzione, ma in appello il tribunale ha riformato la decisione ritenendo prescritta l’azione: ha qualificato tali importi, sulla base dell’art. 5 delle condizioni generali, come costi up front o comunque come costi corrisposti al momento della stipula/erogazione, con conseguente decorrenza del termine decennale di prescrizione da quel pagamento e non dalla cessazione del rapporto. Il ricorrente ha proposto due motivi di cassazione: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 2935 c.c., sostenendo che nei rapporti di mutuo la prescrizione dell’azione di ripetizione decorrerebbe dalla scadenza dell’ultima rata e che il tribunale avrebbe erroneamente anticipato il dies a quo alla stipula del contratto; con il secondo ha dedotto violazione dell’art. 2935 c.c. e degli artt. 6 e 7 della direttiva 2008/48/CE, sostenendo che i principi eurounitari sulla prescrizione nel credito al consumo impedirebbero la decorrenza dal singolo pagamento e imporrebbero la fine del rapporto. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili e comunque infondati: il primo perché mirava in sostanza a rivalutare il fatto e perché il ricorso non censurava la specifica interpretazione dell’art. 5 del contratto, su cui si fondava la decisione di merito; il secondo perché faceva leva su una disciplina consumeristica non dedotta né accertata nei gradi di merito e, comunque, inapplicabile al caso. La Corte ha inoltre applicato le conseguenze di cui all’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., condannando il ricorrente al pagamento di una somma equitativa in favore della resistente e di un’ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato la statuizione di merito che aveva ritenuto prescritto il diritto alla ripetizione delle somme trattenute al momento dell’erogazione del finanziamento, valorizzando la qualificazione contrattuale dei costi come esigibili in un’unica soluzione alla stipula/erogazione. Ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della banca ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., oltre all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso di somme corrisposte all’atto della stipula/erogazione, il dies a quo coincide con il pagamento se il contratto prevede un unico esborso iniziale.
art. 2935 c.c. in relazione alla ripetizione di indebito
L’azione di ripetizione dell’indebito del cliente bancario è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale che inizia dal pagamento, cioè dall’effettivo spostamento patrimoniale dal solvens all’accipiens.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
I motivi di ricorso per cassazione devono denunciare errori di diritto effettivamente rilevanti, non una mera richiesta di nuova valutazione del fatto.
Il giudizio è stato definito in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto per la trattazione su proposta del consigliere.
Quando la Corte definisce il giudizio conformandosi alla proposta ex art. 380-bis, può condannare la parte soccombente sia a una somma equitativa in favore della controparte sia a una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le spese seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
direttiva 2008/48/CE, artt. 6 e 7
Richiamata dal ricorrente, è stata ritenuta non applicabile al contratto in esame e comunque non idonea a imporre il criterio di decorrenza della prescrizione invocato.
art. 5 delle condizioni generali del contratto
La clausola è stata interpretata nel senso che commissioni, costi di amministrazione e premi assicurativi venivano corrisposti in un’unica soluzione all’atto dell’erogazione del mutuo, quindi come costi up front.
Massime di principio
- In tema di ripetizione di indebito relativo a costi contrattuali bancari corrisposti in un’unica soluzione all’atto della stipula o dell’erogazione del finanziamento, il termine di prescrizione decennale decorre dal pagamento, non dalla cessazione del rapporto o dall’ultima rata.
- La qualificazione dei costi come up front o recurring dipende anzitutto dall’interpretazione del regolamento contrattuale; se il ricorso per cassazione non censura specificamente tale interpretazione, il motivo non coglie la ratio decidendi.
- Nel ricorso per cassazione non possono essere introdotte questioni nuove, non dedotte nei gradi di merito e non trattate nella sentenza impugnata, salvo che siano rilevabili d’ufficio e siano rispettati gli oneri di allegazione e autosufficienza.
- Il richiamo a disciplina consumeristica o eurounitaria è inidoneo se il contratto e la relativa qualificazione come contratto del consumatore non risultano dedotti e accertati nel giudizio di merito.
- La declaratoria di inammissibilità resa conformemente a una proposta ex art. 380-bis c.p.c. può comportare la condanna aggravata ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre alle spese di lite.
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