Cassazione Civile, Ordinanza n. 02451/2025 del 02/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da un controllo formale su una dichiarazione dei redditi Modello 730/2015 relativa all'anno d'imposta 2014, nella quale un professionista abilitato, incaricato da un CAF, aveva apposto un visto di conformità poi ritenuto infedele. L'Agenzia delle entrate aveva iscritto a ruolo nei confronti del professionista l'importo dell'IRPEF, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente. Dopo l'impugnazione della cartella, il giudice di primo grado aveva ridotto la pretesa applicando il favor rei e annullato la cartella quanto a imposta e interessi; la decisione era stata confermata in appello. In cassazione l'Agenzia delle entrate ha dedotto violazione dell'art. 39, comma 1, lett. a), d.lgs. 241/1997, sostenendo che il professionista dovesse rispondere anche dell'imposta e degli interessi e non solo della sanzione ridotta. Il professionista ha proposto ricorso incidentale lamentando l'incompetenza dell'ufficio provinciale che aveva iscritto a ruolo e formato la cartella, poiché la competenza spettava alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente per il domicilio fiscale del trasgressore; ha inoltre dedotto ulteriori vizi assorbiti.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale del professionista, richiamando un orientamento già formatosi sulla stessa questione: la responsabilità del soggetto che rilascia un visto di conformità infedele ha anche funzione punitiva e, ai sensi dell'art. 39, comma 2, d.lgs. 241/1997, l'iscrizione a ruolo delle somme dovute nei suoi confronti compete funzionalmente e territorialmente alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate individuata in base al domicilio fiscale del trasgressore. Poiché nel caso concreto aveva operato un ufficio incompetente, l'atto era illegittimo. La sentenza d'appello è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo del professionista e annullando la cartella impugnata. Sono stati dichiarati assorbiti il ricorso principale dell'Agenzia e il secondo motivo del ricorso incidentale. Le spese di merito e di legittimità sono state compensate per la novità della questione e per la recente formazione dell'orientamento giurisprudenziale.
Norme richiamate
art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma richiamata come base del controllo formale sulla dichiarazione del contribuente; il caso mostra che l'esito del controllo ha condotto all'iscrizione a ruolo nei confronti del soggetto che aveva apposto il visto.
art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
La responsabilità del professionista che appone un visto di conformità infedele ha natura anche punitiva; la norma, nel testo applicabile ratione temporis, giustificava l'addebito delle somme pari a imposta, sanzione e interessi richiesti al contribuente.
art. 39, comma 2, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
Attribuisce in modo funzionale e territoriale alla direzione regionale competente per il domicilio fiscale del trasgressore la contestazione e l'irrogazione delle sanzioni nonché l'iscrizione a ruolo delle relative somme; tale competenza non è derogabile e la sua violazione rende illegittimo l'atto.
art. 13 d.m. 31 maggio 1999, n. 164
Richiamato per individuare la tipologia di dichiarazione presentata con modalità tali da coinvolgere il visto di conformità del professionista.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Base del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Base del secondo motivo di ricorso incidentale per error in procedendo e omessa risposta alle censure.
Richiamato in relazione al dedotto vizio di omessa pronuncia da parte del giudice d'appello.
Massime di principio
- Quando una disposizione attribuisce in modo espresso la competenza a un determinato ufficio dell'Amministrazione finanziaria in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, l'iscrizione a ruolo compiuta da un ufficio diverso è illegittima e comporta l'annullamento dell'atto.
- La responsabilità del soggetto che rilascia un visto di conformità infedele, per la disciplina ratione temporis applicabile, non è una mera sanzione pecuniaria ma ha anche funzione punitiva, con conseguente applicazione rigorosa delle regole di competenza previste dalla norma.
- Se il vizio di incompetenza dell'ufficio che ha formato il ruolo o la cartella determina l'illegittimità a monte dell'atto impugnato, le ulteriori questioni sul merito della pretesa possono restare assorbite.
- In presenza di un orientamento di legittimità già consolidato e di nessun ulteriore accertamento in fatto necessario, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito, accogliendo il ricorso originario del contribuente o del trasgressore.
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