Cassazione Civile, Ordinanza n. 02455/2025 del 02/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un'ordinanza-ingiunzione prefettizia con cui a una società di noleggio è stata applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione dell'art. 94, comma 4-bis, c.d.s., per omessa comunicazione, entro trenta giorni, dei dati relativi alla disponibilità di un veicolo concesso in locazione e nella sua disponibilità per oltre trenta giorni. La società ha proposto opposizione, deducendo la carenza di motivazione del provvedimento e l'insussistenza della violazione, sostenendo che, operando come intermediaria tra proprietario e utilizzatori finali e sublocando subito i veicoli a terzi per periodi inferiori a trenta giorni, non avrebbe mai avuto una disponibilità del mezzo superiore a trenta giorni e quindi non sarebbe destinataria dell'obbligo informativo. In cassazione ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 94, comma 4-bis, c.d.s., insistendo sull'interpretazione per cui l'obbligo graverebbe solo sugli utilizzatori finali e non sul locatario-sublocatore.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo di ricorso. Ha confermato l'interpretazione del giudice di merito secondo cui l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 94, comma 4-bis, c.d.s. sussiste anche quando il soggetto abbia preso il veicolo in locazione per più di trenta giorni e lo abbia poi sublocato a terzi, anche subito, perché la disponibilità del mezzo deriva comunque dal contratto di locazione e impone l'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli. La Corte ha inoltre escluso rilievo vincolante alle circolari ministeriali richiamate dalla ricorrente, richiamando il principio per cui esse non costituiscono fonte di diritto né sono vincolanti per il giudice. Il ricorso è stato quindi respinto; sulle spese non è stata disposta condanna, poiché la resistente si era costituita con mero atto senza svolgere effettiva difesa. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'obbligo dichiarativo grava su chi acquisisce la disponibilità del veicolo per più di trenta giorni, anche se lo subloca immediatamente a terzi; la norma serve ad aggiornare i dati del veicolo per agevolare l'individuazione dei responsabili delle violazioni.
La finalità dell'aggiornamento della disponibilità del veicolo è funzionale anche alla decurtazione dei punti della patente in caso di infrazioni.
"per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo... è obbligato in solido con l'autore della violazione"
La norma è richiamata come indice della finalità del sistema: assicurare l'individuazione del soggetto responsabile e la possibilità di recuperare la sanzione.
"Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario... il veicolo stesso"
La disciplina della locazione senza conducente conferma che la disponibilità del veicolo rileva in capo al locatario ai fini degli obblighi informativi e dell'assetto della responsabilità.
art. 225, comma 1, lett. b), c.d.s.
È richiamato come parte del sistema di archiviazione e registrazione dei dati dei veicoli, che deve essere corretto e aggiornato.
È richiamato insieme all'art. 225 c.d.s. per la funzione di aggiornamento dell'archivio dei veicoli.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura in cassazione è stata formulata per violazione e falsa applicazione di legge.
È richiamato per escludere che il mero deposito di un atto di costituzione equivalga a rituale costituzione nel giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Presuppone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
art. 111 Cost.
È richiamato, insieme all'art. 360 c.p.c., per affermare che le circolari amministrative non sono sottoponibili a controllo di legittimità come fonti normative.
Massime di principio
- L'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 94, comma 4-bis, c.d.s. sussiste ogni volta che un soggetto abbia acquisito la disponibilità del veicolo per un periodo superiore a trenta giorni, a prescindere dal fatto che lo abbia poi concesso a terzi in sublocazione anche immediatamente.
- Ai fini degli obblighi di aggiornamento dei dati del veicolo, rileva la disponibilità giuridica del mezzo derivante dal contratto di locazione, non la sola materiale utilizzazione diretta del veicolo da parte del locatario.
- La finalità della norma è pubblicistica e strumentale all'agevole individuazione dei responsabili delle infrazioni stradali e alla corretta applicazione delle sanzioni, inclusa la decurtazione dei punti patente.
- Le circolari ministeriali hanno valore meramente interno e orientativo e non vincolano il giudice, né possono incidere sulla ricostruzione della disciplina sostanziale quando contrastino con l'interpretazione della legge.
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