Cassazione Civile, Ordinanza n. 02450/2025 del 02/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un professionista abilitato, incaricato da un CAAF, aveva apposto il visto di conformità su documentazione allegata a dichiarazioni Modello 730 relative a un’annualità d’imposta. A seguito di controllo formale sulla dichiarazione del contribuente assistito, l’Ufficio ritenne infedele il visto e iscrisse a ruolo nei confronti del professionista l’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente. Il professionista impugnò la cartella deducendo, da un lato, che dopo la modifica normativa del 2019 la responsabilità sarebbe dovuta essere limitata al 30% della maggiore imposta e, dall’altro, che l’iscrizione a ruolo e la contestazione avrebbero dovuto provenire dalla direzione regionale dell’Agenzia competente per il domicilio fiscale del trasgressore, non dalla direzione provinciale. La CTR respinse le doglianze e confermò integralmente le cartelle; in cassazione il ricorrente dedusse violazione dell’art. 39 d.lgs. 241/1997 e dell’art. 36-ter d.P.R. 600/1973, sostenendo l’incompetenza dell’ufficio procedente e, in subordine, l’erronea quantificazione della somma pretesa e la sua non legittimazione passiva per le imposte del contribuente assistito.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo fondato il vizio di incompetenza dell’ufficio che aveva iscritto a ruolo e formato la cartella. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo originario del professionista, con conseguente declaratoria di illegittimità/nullità dell’atto impugnato in primo grado per incompetenza dell’ufficio procedente. Sono stati dichiarati assorbiti il primo e il terzo motivo di ricorso. Le spese di merito e di legittimità sono state compensate per la novità della questione e per il recente consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale in materia.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. a), d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
«pagamento di una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata»; previgente: «di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente»
La Corte richiama la disciplina della responsabilità del soggetto che appone un visto infedele, ma non decide sul favor rei perché il relativo motivo è assorbito; valorizza invece la natura anche punitiva della responsabilità ai fini della competenza dell’organo che iscrive a ruolo.
art. 39, comma 2, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
«Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia»
La competenza ad iscrivere a ruolo e contestare la violazione spetta in via funzionale e territoriale alla direzione regionale competente per il domicilio fiscale del trasgressore e non è derogabile; la violazione di tale attribuzione rende illegittimo l’atto compiuto dall’ufficio incompetente.
art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È il controllo formale sulla dichiarazione del contribuente che ha dato origine alla contestazione nei confronti del professionista che aveva apposto il visto infedele.
art. 13, d.m. 31 maggio 1999, n. 164
La fattispecie riguarda le dichiarazioni dei redditi presentate con le modalità del CAAF-dipendenti; la Corte vi collega l’operatività della disciplina sulla responsabilità del visto infedele.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale di riferimento per i motivi di ricorso per cassazione fondati su violazione o falsa applicazione di legge.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo come parametro del dedotto vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia, ma il motivo è assorbito.
art. 3 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Richiamato dal ricorrente insieme all’art. 7 CEDU e agli artt. 3, 23 e 53 Cost. per sostenere l’applicazione del favor rei, ma il motivo resta assorbito.
art. 7 CEDU
Invocato dal ricorrente in tema di legalità e favor rei, ma non scrutinato per assorbimento.
artt. 3, 23 e 53 Cost.
Richiamati dal ricorrente a sostegno della tesi sulla riduzione della sanzione, ma non esaminati nel merito.
d.l. 28 gennaio 2019, n. 4
La modifica normativa del 2019 è evocata dal ricorrente come lex mitior, ma la Corte non si pronuncia sul punto per assorbimento.
L. 28 marzo 2019, n. 26
Legge di conversione che ha modificato l’art. 39 d.lgs. 241/1997; richiamata dal ricorrente per la tesi sulla disciplina più favorevole.
Massime di principio
- In materia di sanzioni correlate al rilascio di visto di conformità infedele, la competenza a contestare la violazione e a irrogare la relativa pretesa spetta alla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate individuata in base al domicilio fiscale del trasgressore; l’atto adottato da un ufficio incompetente è illegittimo.
- Quando una norma attribuisce una competenza funzionale e territoriale in modo espresso a un determinato ufficio dell’amministrazione finanziaria, tale riparto non è derogabile e la sua violazione comporta l’invalidità dell’iscrizione a ruolo e della cartella conseguente.
- Se l’atto presupposto risulta invalido per incompetenza dell’organo che lo ha emanato, le ulteriori questioni sulla quantificazione della sanzione o sull’estensione soggettiva della responsabilità possono restare assorbite.
- Nel giudizio di cassazione, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto e la questione di diritto sia già definita dall’orientamento consolidato o comunque applicabile al caso concreto.
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