Cassazione Civile, Ordinanza n. 02452/2025 del 02/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un professionista abilitato, incaricato da un centro di assistenza fiscale, aveva apposto il visto di conformità su alcune dichiarazioni Modello 730 relative a un’annualità d’imposta. A seguito di controlli formali sulle dichiarazioni dei contribuenti assistiti, l’ufficio dell’Agenzia delle entrate ritenne il visto infedele e iscrisse a ruolo, nei confronti del professionista, imposta, sanzione e interessi che sarebbero stati richiesti ai contribuenti. Le relative cartelle di pagamento furono impugnate sostenendo: che la disciplina sopravvenuta del 2019, più favorevole, dovesse applicarsi come lex mitior limitando la responsabilità alla sola somma pari al 30% della maggiore imposta; che, comunque, la competenza a contestare e iscrivere a ruolo spettasse alla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate del domicilio fiscale del trasgressore e non alla direzione provinciale che aveva operato; che il professionista non fosse legittimato passivamente per imposte e interessi dei contribuenti; e che vi fosse omessa pronuncia su tali eccezioni.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo, ritenendo decisiva la questione di competenza dell’ufficio che aveva proceduto all’iscrizione a ruolo. Ha affermato che, nella disciplina applicabile ratione temporis, la responsabilità del soggetto che rilascia visto infedele ha anche funzione punitiva e che, per le violazioni dell’art. 39 d.lgs. 241/1997, la competenza all’iscrizione a ruolo appartiene alla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore. L’atto formato da ufficio territorialmente/funzionalmente incompetente è illegittimo. Per effetto di ciò la sentenza d’appello è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo i ricorsi introduttivi del professionista e annullando le cartelle impugnate. Sono rimasti assorbiti il primo e il terzo motivo; il quarto è stato rigettato perché la sentenza impugnata aveva comunque pronunciato nel merito sulle questioni riproposte.
Norme richiamate
art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato come base del controllo formale sulle dichiarazioni dei contribuenti assistiti.
art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
La Corte lo qualifica come norma avente anche funzione punitiva nella versione applicabile ratione temporis; la responsabilità del professionista per visto infedele comportava l’iscrizione a ruolo delle somme richieste al contribuente.
art. 39, comma 2, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
"Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia"
Attribuisce in modo funzionale e territoriale la competenza alla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate competente per il domicilio fiscale del trasgressore; tale competenza non è derogabile e la sua violazione rende illegittimo l’atto.
art. 13, d.m. 31 maggio 1999, n. 164
Serve a individuare la modalità di presentazione della dichiarazione nell’ambito del visto di conformità prestato da CAAF/dipendenti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Censura di violazione di legge dedotta con il ricorso per cassazione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Censura di nullità della sentenza per omessa pronuncia.
La Corte esclude la denunciata omessa pronuncia perché il giudice d’appello aveva deciso espressamente sulle questioni riproposte.
artt. 36-bis e 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamati dal ricorrente per contestare la legittimazione passiva e l’ambito del controllo sulle dichiarazioni.
art. 3 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Invocato dal ricorrente insieme al favor rei in materia sanzionatoria.
art. 7 CEDU
Invocato dal ricorrente per sostenere l’applicazione della disciplina più favorevole in materia sanzionatoria.
artt. 3, 23 e 53 Cost.
Richiamati dal ricorrente a sostegno della tesi sulla sanzione e sulla disciplina applicabile.
Massime di principio
- Nella disciplina delle violazioni relative al visto di conformità infedele, la competenza a contestare e iscrivere a ruolo le somme dovute compete alla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate individuata in base al domicilio fiscale del trasgressore; l’atto formato da ufficio incompetente è illegittimo.
- Quando la norma attribuisce la competenza a un determinato ufficio dell’amministrazione finanziaria in modo funzionale e territoriale, tale riparto non è derogabile e la sua violazione determina l’illegittimità dell’atto impositivo o sanzionatorio.
- Se la cassazione accoglie un motivo che determina la radicale invalidità a monte dell’iscrizione a ruolo e della cartella, le ulteriori censure sulla quantificazione della sanzione o sulla legittimazione passiva possono restare assorbite.
- In sede di appello, non sussiste omessa pronuncia se il giudice di secondo grado abbia comunque esaminato e deciso nel merito le questioni riproposte dalla parte.
- La responsabilità del soggetto che appone un visto infedele, nella formulazione normativa applicabile al caso, ha anche funzione punitiva, con conseguente rilievo della disciplina speciale sulla competenza dell’organo procedente.
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