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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23295/2026 del 15/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio, a seguito di procedura DOCFA, ha rettificato il classamento di tre unità immobiliari derivate dal frazionamento di un unico fabbricato commerciale sito nel Comune di Montecompatri, ripristinando la categoria D/8 e attribuendo una rendita di euro 12.700,00 per ciascuna unità. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente ritenendo carente la motivazione dell'atto, e la CTR aveva confermato. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione di legge e falsa applicazione delle norme catastali e dell'art. 3 l. n. 241/1990, sostenendo che la motivazione dell'avviso fosse sufficiente; con il secondo ha denunciato violazione delle norme catastali, contestando la valutazione della CTR sulla insufficienza delle relazioni di stima sintetiche e rilevando che l'immobile, per caratteristiche e destinazione, era riconducibile a immobile a destinazione speciale o, in subordine, a immobile commerciale da classare secondo i criteri legali.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi dell'Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza della CTR del Lazio e rinviando alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia. La Corte ha ritenuto erronea la decisione impugnata nella parte in cui aveva giudicato insufficiente la motivazione dell'avviso senza considerare che, nel caso di specie, non vi era contestazione sui dati di fatto dichiarati con DOCFA, ma solo una diversa valutazione tecnica della rendita. Ha inoltre osservato che il giudice di merito non aveva correttamente indagato sulla destinazione funzionale e produttiva degli immobili, dovendo verificare se ricorresse la categoria D/8 oppure la categoria C/1 e applicando, nel primo caso, la stima diretta e, nel secondo, la stima comparativa. Il rinvio è stato disposto anche per la regolazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 327, primo comma, c.p.c.

    Richiamato per il termine semestrale di impugnazione della sentenza non notificata.

  • art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per il termine di impugnazione nel processo tributario.

  • art. 16, comma 1, d.l. n. 132 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 162 del 2014

    Richiamato per la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

  • art. 155, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per il criterio di computo dei termini a mesi o anni secondo il computo civile.

  • art. 2963, comma 4, c.c.

    Richiamato per il computo dei termini di decadenza secondo il calendario civile.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Indicata come norma di deduzione dei motivi per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Invocato per il dovere di motivazione dell'atto amministrativo.

  • R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 10

    «La rendita catastale delle unità immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati di cui all'art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni, è determinata con stima diretta per ogni singola unità»

    Per gli immobili a destinazione speciale o particolare in categorie D ed E la rendita si determina con stima diretta per ogni singola unità.

  • d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 8

    «La classificazione non si esegue nei riguardi delle categorie comprendenti unità immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati previsti nell'art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni. Parimenti non si classificano le unità immobiliari che, per la singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi»

    Le unità immobiliari con quelle caratteristiche non sono soggette a classamento ordinario ma a disciplina speciale.

  • d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 30

    «Le tariffe non si determinano per le unità immobiliari indicate nell'art. 8. Tuttavia la rendita catastale delle unità immobiliari appartenenti a tali categorie si accerta ugualmente, con stima diretta per ogni singola unità»

    Conferma che per le unità non classificabili si procede comunque a stima diretta della rendita.

  • d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, artt. 27, 28 e 29

    Richiamati per la determinazione della rendita delle unità riconducibili alla categoria C/1 mediante stima comparativa.

  • art. 11 d.l. 14 marzo 1988, n. 70

    Richiamato tra le norme catastali invocate nel ricorso.

Massime di principio

  • In tema di classamento catastale conseguente a procedura DOCFA, se l'Ufficio non contesta gli elementi di fatto dichiarati dal contribuente e si limita a una diversa valutazione tecnica della rendita, l'avviso è sufficientemente motivato con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita.
  • L'obbligo di motivazione è rafforzato solo quando l'Amministrazione modifica o disattende gli elementi fattuali dichiarati nella DOCFA; non è invece sufficiente a imporre una motivazione approfondita la sola divergenza sulla stima economica del bene.
  • Per gli immobili a destinazione speciale o particolare riconducibili alle categorie D ed E, la rendita va determinata con stima diretta per ogni singola unità, mentre per gli immobili classificabili in categoria C/1 opera la stima comparativa secondo la disciplina tariffaria.
  • Nel giudizio sul classamento occorre accertare la destinazione funzionale e produttiva del bene in base alle sue caratteristiche oggettive e alle potenzialità d'uso, non al solo utilizzo concreto o alla circostanza che l'immobile sia attualmente locato o venduto.
  • La motivazione dell'atto di classamento può essere supportata da relazioni tecniche e dati estimativi, ma in caso di contestazione il giudice deve verificare che tali elementi consentano effettivamente di comprendere il criterio seguito e di esercitare il diritto di difesa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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