Sentenza del 24/06/2019 n. 3917 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Atto d'intervento esecuzione immobiliare - Notifica presupposte cartelle - Copie fotostatiche - Idoneità - Cartelle non impugnate - Ricorso C.T.P. inammisibile - Consegue
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità dell’intervento nell’esecuzione immobiliare, deducendo presumibilmente l’omessa notifica o l’irregolarità delle cartelle di pagamento poste a fondamento dell’intervento. La contestazione riguardava anche l’utilizzabilità di copie fotostatiche della documentazione relativa alle notifiche. Tuttavia, l’atto di intervento nell’esecuzione immobiliare deve essere contestato davanti al giudice dell’esecuzione presso il quale pende la procedura, non davanti alla Commissione Tributaria Provinciale. Inoltre, la documentazione prodotta in copia fotostatica è stata ritenuta idonea a dimostrare la notifica delle cartelle, divenute definitive per mancata impugnazione.
La decisione
Il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale è stato dichiarato inammissibile, perché proposto davanti a un giudice privo di competenza sull’atto di intervento nell’esecuzione immobiliare. È stata inoltre riconosciuta l’idoneità delle copie fotostatiche prodotte a provare la notifica delle cartelle presupposte. Le cartelle, non essendo state tempestivamente impugnate, risultavano definitive e potevano fondare l’intervento dell’agente della riscossione nella procedura esecutiva.
Norme richiamate
Le copie fotografiche o fotostatiche possono avere efficacia probatoria, salvo che la loro conformità all’originale venga espressamente disconosciuta nei modi previsti dalla legge.
Codice di procedura civile, artt. 214 e 215
Disciplinano il disconoscimento della scrittura privata e gli effetti della mancata contestazione o del mancato disconoscimento della documentazione prodotta in giudizio.
Disciplina la riscossione coattiva delle entrate e le procedure esecutive promosse dall’agente della riscossione, compreso l’intervento nell’esecuzione immobiliare.
Riconosce rilevanza alle copie e agli atti riprodotti secondo le modalità previste dalla normativa sulla documentazione amministrativa, purché ne sia verificabile la conformità.
Massime di principio
- L’impugnazione dell’atto di intervento nell’esecuzione immobiliare deve essere proposta davanti al giudice dell’esecuzione presso cui pende la procedura, mentre il giudice tributario non è competente a esaminare direttamente tale atto esecutivo.
- Quando le cartelle di pagamento risultano regolarmente notificate e non sono state impugnate nei termini, diventano definitive e possono costituire valido presupposto dell’azione esecutiva.
- Le copie fotostatiche della documentazione di notifica possono essere sufficienti a provare il credito e la regolarità della procedura, soprattutto se non vengono contestate specificamente o se la contestazione non è formulata secondo le modalità previste dalla legge.
- La contestazione della notifica delle cartelle deve essere tempestiva e proposta nel giudizio competente; non è normalmente possibile attendere la fase esecutiva per rimettere in discussione cartelle ormai definitive, salvo vizi propri dell’atto esecutivo o mancata conoscenza legale delle cartelle.
- In situazioni analoghe è essenziale distinguere tra vizi delle cartelle o della loro notifica, da far valere davanti al giudice tributario nei limiti consentiti, e vizi dell’atto esecutivo o dell’intervento, da far valere davanti al giudice dell’esecuzione.
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