Sentenza del 24/06/2019 n. 565 - Comm. Trib. Prov. Caltanissetta
Imu - Ente morale - Diritto esenzione - Locali adibiti a scuola materna e comunità alloggio minori - Sussiste - Pagamento retta al di sotto standard comuni - Attività commerciale - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato riconosciuto il diritto all'esenzione IMU, poiché risultavano soddisfatti sia il requisito soggettivo, relativo allo svolgimento di attività rientranti tra quelle agevolate, sia il requisito oggettivo, consistente nello svolgimento diretto ed esclusivo di tali attività negli immobili. Il pagamento di rette inferiori ai costi standard non è stato considerato esercizio di attività commerciale.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il diritto all'esenzione dall'IMU per immobili destinati ad asilo nido, scuola materna e comunità alloggio per minori, gestiti da un ente morale o Onlus. Il punto centrale era stabilire se tali attività avessero natura commerciale. La sentenza ha ritenuto decisivo che agli utenti fosse richiesta una contribuzione meramente simbolica o comunque inferiore ai costi standard di gestione, circostanza incompatibile con una finalità lucrativa.
Norme richiamate
Art. 7, lettera i), del d.lgs. n. 504 del 1992
esenzione per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali per lo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche e altre attività previste dalla norma
L'esenzione richiede un requisito soggettivo, cioè che l'ente non abbia come oggetto esclusivo attività commerciali, e un requisito oggettivo, cioè che l'immobile sia utilizzato direttamente ed esclusivamente per le attività agevolate. La riscossione di rette simboliche o inferiori ai costi standard di gestione non attribuisce natura commerciale all'attività.
Massime di principio
- Per ottenere l'esenzione IMU non è sufficiente la natura non lucrativa dell'ente: occorre verificare anche l'utilizzo concreto dell'immobile.
- L'attività svolta in un immobile può non essere considerata commerciale quando le rette o contribuzioni richieste sono simboliche o inferiori ai costi standard del servizio.
- La verifica deve concentrarsi sulla struttura economica dell'attività: assenza di lucro, entità delle rette, confronto con i costi effettivi o standard e modalità di gestione.
- L'esenzione è generalmente riconoscibile quando l'immobile è utilizzato direttamente ed esclusivamente per attività didattiche o assistenziali rientranti nella norma.
- La presenza di un corrispettivo non esclude automaticamente l'esenzione: è necessario stabilire se il pagamento rappresenti un prezzo di mercato oppure una contribuzione meramente solidaristica.
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