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Sentenza

Sentenza del 24/06/2019 n. 2000 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

ACCERTAMENTO - Cessazione di s.r.l. - Mancato pagamento delle imposte in capo alla società - Arricchimento da parte dei soci - Responsabilità - Sussiste - Onere della prova - Incombe sull'Amministrazione finanziaria

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva accertato a carico della società, poi cessata e cancellata dal registro delle imprese, maggiori ricavi non dichiarati sulla base di documentazione extracontabile rinvenuta dalla Guardia di Finanza, recuperando IRES, IRAP e IVA, oltre a sanzioni e interessi. Gli avvisi notificati agli ex soci facevano discendere dalla documentazione extracontabile una presunta distribuzione degli utili occulti ai soci e, quindi, la loro responsabilità per le imposte non pagate dalla società. I soci hanno contestato, tra l'altro, la carenza di motivazione degli avvisi, l'assenza di prova di somme o beni ricevuti, la violazione degli artt. 2495 c.c. e 36 del d.P.R. 602/1973 e l'erronea applicazione della responsabilità successiva alla cancellazione della società.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha riunito e accolto gli appelli, riformando la sentenza di primo grado e annullando gli avvisi di accertamento impugnati. Ha stabilito che l'accertamento dei ricavi occultati poteva essere contestato alla società quando era ancora in vita, ma non consentiva automaticamente di presumere che gli utili fossero stati distribuiti agli ex soci. L'Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto provare concretamente che i soci avevano ricevuto denaro o beni sociali, in base al bilancio finale di liquidazione o mediante distribuzioni effettuate nei periodi rilevanti. Poiché il bilancio di liquidazione evidenziava un saldo pari a zero e non era stata provata alcuna attribuzione patrimoniale ai soci, mancavano i presupposti della loro responsabilità. Le spese del doppio grado sono state compensate per la presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti.

Norme richiamate

  • Art. 2495, comma 2, codice civile

    Dopo la cancellazione della società, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.

    Nelle società di capitali la responsabilità dei soci per i debiti residui della società estinta è limitata a quanto effettivamente riscosso in sede di liquidazione. L'Amministrazione o il creditore devono provare la distribuzione dell'attivo e la riscossione da parte del socio.

  • Art. 36, comma 3, d.P.R. 602/1973

    I soci sono responsabili delle imposte dovute dalla società se e nei limiti in cui abbiano ricevuto denaro o altri beni sociali nei periodi indicati dalla norma.

    La responsabilità tributaria del socio presuppone la prova dell'effettiva ricezione di denaro o beni sociali, ricevuti durante gli ultimi periodi d'imposta anteriori alla liquidazione o durante la liquidazione stessa. Il semplice accertamento di ricavi extracontabili non dimostra automaticamente tale ricezione.

  • Art. 42, d.P.R. 600/1973

    È richiamato in relazione all'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento. Le ragioni della responsabilità personale del socio devono risultare dall'atto e non possono essere integrate successivamente dall'Amministrazione nel corso del giudizio.

  • Art. 112 codice di procedura civile

    È stato invocato dai contribuenti per contestare l'eventuale ultrapetizione e l'introduzione di elementi non contenuti nell'avviso di accertamento. La decisione valorizza il principio per cui il giudice deve esaminare la pretesa nei limiti degli elementi posti a fondamento dell'atto impugnato.

  • Art. 8, d.lgs. 472/1997

    È stato richiamato da uno degli appellanti nell'ambito delle contestazioni relative alla responsabilità per sanzioni, ma la decisione ha ritenuto assorbenti le carenze probatorie sulla stessa responsabilità patrimoniale dei soci.

  • Cassazione, Sezioni Unite, n. 6070/2013

    La cancellazione della società determina un fenomeno successorio: le obbligazioni si trasferiscono ai soci, ma questi rispondono secondo il regime di responsabilità proprio del tipo societario e, nelle società di capitali, nei limiti di quanto riscosso in liquidazione.

  • Cassazione, n. 23916/2016

    L'Amministrazione finanziaria deve provare i presupposti della responsabilità del socio, inclusa la concreta distribuzione dell'attivo e la riscossione di una quota. Non può introdurre per la prima volta in appello la circostanza della distribuzione occulta di utili extracontabili.

  • Cassazione, n. 15474/2017

    La distribuzione dell'attivo sociale e la riscossione di una quota da parte del socio sono elementi costitutivi della pretesa nei suoi confronti; il relativo onere della prova grava sul creditore o sull'Amministrazione finanziaria.

Massime di principio

  • Dopo la cancellazione di una società di capitali, l'ex socio non risponde automaticamente di tutte le imposte dovute dalla società: la responsabilità è normalmente limitata a quanto egli abbia effettivamente ricevuto in sede di liquidazione o nei periodi rilevanti.
  • L'accertamento di ricavi o utili extracontabili a carico della società non prova, da solo, che tali utili siano stati distribuiti ai soci. Occorrono elementi concreti, documentali o presuntivi qualificati, che dimostrino l'effettivo arricchimento del singolo socio.
  • Il bilancio finale di liquidazione con saldo zero costituisce un elemento favorevole al socio, ma l'Amministrazione può comunque provare distribuzioni occulte o attribuzioni patrimoniali avvenute durante la liquidazione o nei periodi previsti dalla legge.
  • L'avviso di accertamento deve indicare già al momento della notifica sia il debito fiscale della società sia i fatti specifici che fondano la responsabilità del socio; tali motivi non possono essere aggiunti o sostituiti integralmente durante il processo.
  • Se non è provata la ricezione di denaro o beni da parte dei soci, l'Amministrazione dovrebbe rivolgere la pretesa ad altri soggetti eventualmente responsabili, come i liquidatori, dimostrando però i relativi presupposti e la loro colpa.
  • La regola riguarda principalmente le società di capitali: non deve essere confusa con il regime delle società di persone, nelle quali i soci possono essere personalmente e illimitatamente responsabili secondo la disciplina applicabile.

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