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Sentenza

Sentenza del 24/06/2019 n. 129 - Comm. Trib. Prov. La Spezia

TRIBUTI LOCALI - avviso di accertamento TARSU - termine di decadenza quinquennale - dies a quo

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento TARSU n. 2127, relativo all'anno 2011 e notificato il 6 novembre 2017, deducendo principalmente la decadenza del Comune dal potere di accertamento. Ha sostenuto che, essendo l'occupazione già in corso all'inizio del 2011, la denuncia TARSU avrebbe dovuto essere presentata entro il 20 gennaio 2011 e che il termine quinquennale di decadenza sarebbe quindi scaduto il 31 dicembre 2016. In via ulteriore ha contestato la carenza di motivazione dell'avviso, per l'assenza dell'indicazione della data di inizio dell'occupazione.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il giudice ha ritenuto che l'occupazione fosse già in corso all'inizio del 2011, anche perché l'avviso indicava quale data iniziale il 31 dicembre 2010. Pertanto, la denuncia avrebbe dovuto essere presentata entro il 20 gennaio 2011 e il termine per notificare l'accertamento scadeva il 31 dicembre 2016. L'avviso notificato il 6 novembre 2017 è stato dichiarato tardivo e quindi nullo per intervenuta decadenza. Il secondo motivo è rimasto assorbito. Il Comune è stato condannato a rifondere alla contribuente le spese di lite, liquidate in 270 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 1, comma 161, Legge 27 dicembre 2006, n. 296

    Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

    La norma stabilisce il termine quinquennale di decadenza per la notifica degli accertamenti relativi ai tributi locali, individuando come riferimento l'anno in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati.

  • Art. 70, comma 1, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    La denuncia dei locali e delle aree tassabili deve essere presentata al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione.

    Il termine del 20 gennaio va riferito all'inizio dell'occupazione: per occupazioni iniziate tra il 1° e il 19 gennaio, la denuncia scade il 20 gennaio dello stesso anno; per occupazioni iniziate dopo il 20 gennaio, scade il 20 gennaio dell'anno successivo.

  • Art. 17-bis, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La disposizione è richiamata in relazione alla proposizione del ricorso e del contestuale reclamo-mediazione tributaria.

  • Cass. civ., sez. V, 3 novembre 2016, n. 22224

    La Corte di cassazione ha chiarito che il termine del 20 gennaio non deve essere automaticamente spostato all'anno successivo rispetto a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata; occorre distinguere in base alla data effettiva di inizio dell'occupazione.

Massime di principio

  • Per verificare la decadenza di un accertamento TARSU, occorre individuare la data di inizio dell'occupazione o detenzione e non limitarsi all'anno d'imposta.
  • Se l'occupazione era già in corso all'inizio dell'anno, oppure è iniziata tra il 1° e il 19 gennaio, la denuncia deve essere presentata entro il 20 gennaio dello stesso anno; il quinquennio decorre da tale anno e termina il 31 dicembre del quinto anno successivo.
  • Se l'occupazione è iniziata dopo il 20 gennaio, la denuncia deve essere presentata entro il 20 gennaio dell'anno seguente; il termine quinquennale decorre dall'anno in cui tale denuncia avrebbe dovuto essere presentata.
  • La data di inizio dell'occupazione può essere ricavata anche dagli elementi contenuti nell'avviso di accertamento o nei suoi allegati; tali elementi possono risultare decisivi per calcolare la decadenza.
  • Un avviso notificato oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata è tardivo e la pretesa tributaria deve essere annullata per decadenza.
  • È opportuno contestare specificamente la data di decorrenza del termine e verificare sia la data di inizio dell'occupazione sia la data effettiva di notifica dell'avviso.

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