Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 24/06/2019 n. 20 - Comm. Trib. Prov. Aosta

1. Art. 16 del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63, convertito nella legge 3 agosto 2013, n. 90 - Nozione di - Portata restrittiva, non comprensiva della nozione di di beni già posseduti- Esclusione dal novero delle spese agevolabili - Consegue. 2. Società di persone - Spese di recupero del patrimonio edilizio - Fruizione della detrazione da parte dei singoli soci persone fisiche - Ammissibilità ove riferite ad immobili non rientranti tra i beni strumentali o beni merci e non ove riferite a interventi di recupero del patrimonio edilizio eseguiti su abitazioni possedute da società immobiliari e concesse in locazione a terzi.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'interpretazione dell'art. 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in materia di detrazione per l'acquisto di mobili destinati all'arredo di immobili oggetto di ristrutturazione e di spese di recupero del patrimonio edilizio sostenute da società di persone. La norma è stata interpretata restrittivamente: il beneficio riguarda il solo acquisto di mobili nuovi destinati all'arredo dell'immobile ristrutturato e non comprende il restauro o il ripristino di mobili già posseduti. Per le società di persone, la detrazione può essere fruita dai soci persone fisiche solo per immobili che non siano beni strumentali o beni merce; è invece esclusa per interventi su abitazioni possedute da società immobiliari e concesse in locazione a terzi.

La decisione

La pretesa di estendere la detrazione al restauro o al ripristino di mobili già posseduti è stata esclusa, poiché il testo normativo fa riferimento esclusivamente all'acquisto di mobili. È stata inoltre riconosciuta l'ammissibilità della detrazione in capo ai soci persone fisiche di società di persone soltanto quando gli interventi riguardano immobili non qualificabili come beni strumentali o beni merce. Restano escluse le spese relative ad abitazioni possedute da società immobiliari e date in locazione a terzi. Nel testo non sono indicati gli estremi delle parti né il dispositivo formale; in base al principio espresso, l'esito è favorevole all'Amministrazione finanziaria quanto all'esclusione delle spese non agevolabili e favorevole al contribuente solo nei casi di immobili non strumentali e non destinati alla vendita.

Norme richiamate

  • Art. 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90

    acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione

    La disposizione ha portata restrittiva e agevola il solo acquisto di mobili nuovi destinati all'arredo dell'immobile ristrutturato; non comprende il restauro, il ripristino o la manutenzione di beni mobili già posseduti.

  • Disciplina della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio applicabile alle società di persone

    ad immobili non rientranti tra i beni strumentali o beni merci

    I soci persone fisiche possono fruire della detrazione per spese sostenute dalla società di persone quando gli immobili interessati non sono beni strumentali dell'attività né beni destinati alla vendita.

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali devono essere interpretate secondo il tenore letterale della norma e non possono essere estese per analogia a fattispecie non espressamente previste.
  • Quando una disposizione parla di acquisto di mobili, il beneficio normalmente non comprende il restauro o il ripristino di mobili già posseduti.
  • Per le società di persone, la possibilità per i soci persone fisiche di utilizzare la detrazione dipende dalla natura degli immobili e dalla loro destinazione economica.
  • Gli interventi su immobili qualificati come beni strumentali o beni merce sono esclusi dal beneficio, così come gli interventi su abitazioni di società immobiliari concesse in locazione a terzi.
  • In situazioni analoghe occorre verificare separatamente la tipologia della spesa, la qualificazione contabile dell'immobile e la sua effettiva destinazione, senza presumere che ogni ristrutturazione dia automaticamente diritto alla detrazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.