Sentenza del 24/06/2019 n. 19 - Comm. Trib. Prov. Aosta
Obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale - Ordinamento italiano - Insussistenza. Riferimento a dato generico - Irrilevanza probatoria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. È stata esclusa l'esistenza di un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale e il riferimento alla difficile situazione del mercato è stato ritenuto generico, non individualizzato e inidoneo a provare circostanze oggettive rilevanti ai fini difensivi. L'atto dell'Amministrazione finanziaria è quindi rimasto valido.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell'atto sostenendo, da un lato, la violazione di un presunto obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale tra Fisco e contribuente e, dall'altro, facendo riferimento alla difficile congiuntura del mercato come elemento giustificativo o difensivo. La censura è stata ritenuta priva di fondamento: nell'ordinamento italiano non esiste un obbligo generalizzato di confronto preventivo, nemmeno per i tributi armonizzati. In tale ambito, inoltre, il contribuente deve indicare concretamente quali ragioni difensive avrebbe potuto far valere e dimostrare che esse avrebbero potuto determinare l'annullamento dell'atto, non essendo sufficiente una contestazione meramente astratta o pretestuosa. Il generico richiamo alla crisi o alla difficoltà del mercato è stato considerato irrilevante sul piano probatorio, perché non specificamente riferito alla situazione del ricorrente.
Norme richiamate
Principi dell'ordinamento italiano sul contraddittorio endoprocedimentale
Non sussiste un obbligo generalizzato di instaurare un confronto preventivo tra Amministrazione finanziaria e contribuente prima dell'adozione dell'atto impositivo.
Principi del diritto dell'Unione europea in materia di tributi armonizzati
Anche quando trova applicazione il diritto europeo, il contribuente deve indicare le specifiche ragioni che, se esaminate preventivamente, avrebbero potuto condurre alla rimozione dell'atto. Non è sufficiente lamentare in astratto la mancata partecipazione al procedimento.
Principio dell'onere della prova e della specificità delle allegazioni
Le circostanze economiche invocate a sostegno della difesa devono essere concrete, documentate e riferibili specificamente al contribuente. Un generico richiamo alla crisi del mercato non ha autonoma efficacia probatoria.
Massime di principio
- Nel sistema italiano il contribuente non può presumere che ogni atto impositivo debba essere preceduto da un contraddittorio; tale obbligo sussiste solo nei casi previsti dalla legge o da specifiche regole applicabili alla fattispecie.
- Nei tributi armonizzati, la mera violazione del diritto di partecipazione non comporta automaticamente l'annullamento dell'atto: occorre dimostrare quali concrete difese sarebbero state prospettate e che avrebbero potuto incidere sull'esito.
- Le doglianze devono essere specifiche e individualizzate. Argomenti generici, come la crisi economica o la difficoltà del settore, sono normalmente insufficienti senza dati, documenti e collegamento diretto con la situazione del contribuente.
- Per contestare efficacemente un atto fiscale è necessario allegare elementi oggettivi e verificabili, spiegando il nesso tra tali elementi, la violazione denunciata e il risultato che si sarebbe potuto ottenere.
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