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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01610/2026 del 14/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto della Corte d'appello di Palermo che aveva dichiarato non luogo a provvedere sulla proroga del trattenimento disposto dal Questore di Trapani l'11/12/2025. Il ricorrente deduceva nullità del provvedimento e violazioni delle norme relative al trattenimento e al procedimento di protezione internazionale (art. 14 d.lgs. 286/1998; artt. 35 e 35-bis d.lgs. 25/2008; art. 6 d.lgs. 142/2015; norme costituzionali e processuali), sostenendo che la presentazione del ricorso per protezione internazionale avrebbe dovuto incidere sul computo dei termini di trattenimento e impedire la prosecuzione o la proroga del trattenimento senza i necessari presupposti e convalide.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ricostruito la complessa cronologia dei provvedimenti di trattenimento e ha ritenuto che la mera proposizione del ricorso avverso il diniego di protezione internazionale non abbia effetto sospensivo sul termine di trattenimento. La Corte ha inoltre richiamato il principio di continuità tra il provvedimento di trattenimento ex art. 14 d.lgs. 286/1998 e il successivo provvedimento ex art. 6 d.lgs. 142/2015 quando sia ritenuto che la domanda di protezione sia strumentale a impedire il rimpatrio; in assenza di provvedimento di sospensione del ricorso ex art. 35-bis, non sussisteva il diritto alla retrodatazione del termine di trattenimento. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; inoltre è stata disposta la omissis delle generalità in caso di diffusione della sentenza.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Disciplina il trattenimento nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio; costituisce titolo di permanenza iniziale e può essere convalidato dal Giudice di pace; i termini del trattenimento ex art. 14 continuano a decorrere salvo specifiche sospensioni o passaggi di titolo disciplinati dalla normativa successiva.

  • art. 6 d.lgs. 25 febbraio 2015, n. 142

    Prevede il trattenimento del richiedente protezione internazionale quando la domanda sia considerata strumentale a impedire il rimpatrio (commi citati: 2, 3, 5, 8) e disciplina la continuità tra il precedente titolo di trattenimento ex art. 14 e il nuovo provvedimento ex art. 6, sospendendo i termini del primo provvedimento dalla data di adozione del nuovo provvedimento senza interromperne la legittimità.

  • artt. 35 e 35-bis d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 (d.lgs. 25/2008)

    Regolano il ricorso giurisdizionale avverso i provvedimenti della Commissione territoriale in materia di protezione internazionale; la semplice proposizione del ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento amministrativo di trattenimento, salvo che non sia concessa espressa sospensione da parte dell'autorità giudiziaria.

  • art. 606 comma 1 lett. b. c.p.p.

    Norma di cassazione che consente, tra le altre fattispecie, di denunciare la nullità di provvedimenti; nel caso di specie il ricorso per cassazione fondato su tale motivazione è stato ritenuto inammissibile.

  • art. 125 c.p.p.

    Norma richiamata tra le norme processuali contestate dal ricorrente; nel contesto, la Corte non ha ritenuto che vi fosse una nullità o violazione idonea a far accogliere il ricorso.

  • art. 134 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente come norma processuale civile; la sentenza non riconosce che il suo richiamo modifichi la regola sulla non sospensività del ricorso per protezione internazionale.

  • artt. 2, 3 e 111 Cost.

    Richiamate in riferimento ai principi costituzionali (diritto di difesa, principio di legalità e giusto processo); la Corte ha ritenuto tali richiami non sufficienti a far ritenere illegittima la proroga del trattenimento in assenza di sospensiva giurisdizionale.

  • art. 13 Cost. comma 3

    Richiamato per giustificare la disciplina di raccordo procedimentale e temporale tra la misura cautelare amministrativa (trattenimento) e la garanzia di tutela giurisdizionale, motivando la continuità tra i provvedimenti di cui agli artt. 14 e 6.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede l'obbligo di condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; applicata nella sentenza con annessa sanzione in favore della cassa delle ammende per impugnazione ritenuta irrituale.

  • art. 52 d.lgs. n. 196/2003

    Norma sulla protezione dei dati personali; la Corte dispone l'oscuramento delle generalità e dati identificativi in caso di diffusione della sentenza.

  • art. 3 D.L. 13/2017 conv. L. 46/17, lett. c)

    Richiamato per questioni di competenza del Giudice di pace e della Corte di appello in tema di convalide/proroghe del trattenimento; il Giudice di pace di Trapani si è dichiarato incompetente per materia ai sensi della disposizione richiamata, rimettendo la decisione alla Corte di appello.

Massime di principio

  • La mera presentazione del ricorso giurisdizionale avverso il diniego di protezione internazionale (art. 35/35-bis d.lgs. 25/2008) non sospende automaticamente il termine di trattenimento: è necessaria una specifica sospensione giurisdizionale per avere effetti sulla decorrenza dei termini.
  • Quando il richiedente asilo era già legittimamente trattenuto ai sensi dell'art. 14, l'eventuale successivo provvedimento ex art. 6 d.lgs. 142/2015 (se adottato perché la domanda è considerata strumentale) si innesta in continuità sul precedente titolo senza interromperne la legittimità; i termini del trattenimento perdurano salvo sospensione formale.
  • Per ottenere la retrodatazione o la sospensione del computo dei termini di trattenimento occorre allegare ed ottenere un provvedimento giudiziale che conceda la sospensiva: l'assenza di tale provvedimento rende infondate le doglianze sulla decorrenza dei termini.
  • La gestione della competenza (Giudice di pace vs Corte di appello) per le convalide/proroghe può determinare rinvii procedurali, ma non incide automaticamente sulla legittimità del trattenimento se i presupposti di legge permangono.
  • Chi impugna provvedimenti di trattenimento deve documentare puntualmente le circostanze (date, notifiche, provvedimenti di sospensione) poiché la mancanza di prove documentali sulle misure cautelari o sulle sospensioni rende presumibilmente infondati i reclami processuali.
  • Le amministrazioni possono adottare un nuovo provvedimento di trattenimento quando ritengono la domanda di protezione strumentale; il trasferimento fra diversi centri o il susseguirsi di provvedimenti a carico del medesimo trattenuto non interrompono automaticamente la copertura giuridica del trattenimento, purché rispettate le convalide giudiziarie previste.

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