Cassazione Penale, Sentenza n. 01418/2026 del 14/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (procedimento n. 1724/24 SIUS). L'istanza, depositata il 12/09/2024, riportava i redditi relativi all'anno 2023; il primo giudice aveva ritenuto inammissibile l'istanza perché, alla data di deposito, il termine di presentazione della dichiarazione per i redditi 2023 non era ancora scaduto (termine fissato al 31/10/2024) e quindi, ai sensi dell'interpretazione normativa prospettata, l'interessato avrebbe dovuto autocertificare i redditi dell'anno 2022. Il ricorrente denunciava violazione dell'art. 79, comma 1, lett. c), d.P.R. 115/2002 per errata interpretazione del concetto di "ultimo anno", nonché violazioni degli artt. 24 e 3 Cost. per lesione del diritto di difesa e disparità di trattamento.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Il Collegio ha condiviso un'interpretazione intermedia della nozione di "ultima dichiarazione": ai fini dell'ammissibilità del patrocinio gratuito rileva la dichiarazione relativa all'anno per il quale, al momento del deposito dell'istanza, è già scaduto il termine di presentazione, salvo che, successivamente al decorso di tale termine, l'istante abbia presentato una nuova dichiarazione, nel qual caso si deve far riferimento a quest'ultima. Applicando tale principio, poiché il termine per la dichiarazione 2023 scadeva il 31/10/2024 e alla data del 12/09/2024 non era ancora decorso né era stata presentata la dichiarazione, l'istanza doveva riferirsi ai redditi 2022; l'ordinanza impugnata è quindi corretta. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 76, comma 1
l'interessato deve essere titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad un certo importo
La Corte interpreta 'ultima dichiarazione' come la dichiarazione relativa all'annualità per la quale, al momento del deposito dell'istanza, è scaduto il termine di presentazione; se dopo il decorso del termine l'istante ha presentato una nuova dichiarazione, questa sostituisce la precedente e va considerata.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 79, comma 1, lett. c)
Richiamata dal ricorrente in relazione all'interpretazione del concetto di 'ultimo anno'; il Collegio tuttavia decide secondo i principi ricavati dall'art. 76 e dalla giurisprudenza, respingendo la lettura prospettata dal ricorrente.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 99
Norma procedurale richiamata come titolo dell'opposizione esperita dal ricorrente contro il provvedimento di inammissibilità; sul suo rilievo concreto il Collegio non ha ritenuto fondata l'opposizione.
Costituzione - art. 24, comma 3
Invocato dal ricorrente per violazione del diritto di difesa per motivazioni ritenute meramente formali; il Collegio non ha ritenuto che la conclusione sull'inammissibilità configurasse violazione costituzionale del diritto di difesa.
Costituzione - art. 3
Richiamato per censurare una presunta disparità di trattamento; il Collegio ha ritenuto la motivazione non irragionevole e conforme ai principi giurisprudenziali applicabili, quindi la censura è respinta.
Massime di principio
- Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il reddito da autocertificare è quello risultante dall'ultima dichiarazione relativa all'annualità per la quale, al momento della presentazione dell'istanza, è già scaduto il termine di presentazione.
- Se, nonostante il termine non sia ancora scaduto, l'interessato ha comunque già presentato la dichiarazione relativa all'ultima annualità, quell'ultima dichiarazione deve essere considerata ai fini del beneficio.
- Per evitare il rigetto per inammissibilità, chi intende chiedere il patrocinio gratuito dovrebbe: a) presentare l'istanza dopo il decorso del termine di presentazione della dichiarazione reddituale relativa all'ultima annualità, oppure b) presentare prima la dichiarazione reddituale dell'ultima annualità e produrla in supporto dell'istanza.
- Contestazioni di natura costituzionale (diritto di difesa, parità) richiedono dimostrare che l'applicazione formale della norma abbia prodotto una lesione effettiva e ingiustificata dei diritti fondamentali; mere obiezioni sulla rigidità formale della regola non sono sufficienti a ribaltare l'interpretazione conforme alla giurisprudenza.
- In sede di opposizione/ricorso avverso provvedimenti di inammissibilità per questioni dichiarative, la giurisprudenza può preferire un'interpretazione intermedia che bilanci certezza dell'elemento temporale (termine finale di presentazione) e prossimità della situazione economica, ma rimane decisivo se la dichiarazione è stata effettivamente presentata o meno alla data dell'istanza.
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