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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01425/2026 del 14/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Basciu Efisio era stato dichiarato responsabile del reato previsto dall'art. 95 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per avere, nella domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omesso di comunicare il sopravvenuto mutamento delle condizioni reddituali: aveva dichiarato un nucleo familiare composto solo da sé con reddito complessivo sotto il limite di euro 13.700 per il 2016, mentre gli accertamenti hanno fatto emergere un reddito complessivo di euro 16.986,85 perché nel nucleo risultavano anche Castaldo Giuseppe e De Caterino Ida. La condotta era stata ritenuta dolosa e aggravata dall'aver ottenuto l'ammissione al patrocinio; inoltre era stata contestata la recidiva reiterata infraquinquennale. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) inesistenza del dolo per errore scusabile dato che la convivenza con i due soggetti durò complessivamente solo 40 giorni; 2) erronea esclusione dell'applicabilità dell'art. 131‑bis c.p. (particolare tenuità del fatto); 3) illegittimità del riconoscimento della recidiva per carenza motivazionale e per l'irrilevanza temporale e di natura di alcuni precedenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo (sul dolo), ritenendo che l'omessa indicazione dei conviventi e dei loro redditi fosse inescusabile alla luce dell'art. 76 D.P.R. n. 115/2002 e delle regole di comunicazione delle variazioni di reddito (art. 79). Ha invece accolto il secondo motivo: la Corte d'appello aveva motivato in modo illogico l'esclusione della non punibilità per particolare tenuità e non aveva valutato compiutamente l'intensità della condotta e l'idoneità dei precedenti a escludere l'art. 131‑bis. Ha altresì accolto il terzo motivo: il riconoscimento della recidiva era privo della necessaria motivazione concreta (natura e omogeneità dei reati, distanza temporale, occasionalità, condizioni personali). Perciò la sentenza impugnata è annullata limitatamente alle statuizioni relative alla recidiva e all'applicazione dell'art. 131‑bis c.p., con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio su questi punti; il ricorso è rigettato nel resto.

Norme richiamate

  • art. 95 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Norma penale che sanziona la falsa dichiarazione o l'omissione nelle istanze per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; applicata per l'omessa indicazione della composizione del nucleo familiare e dei relativi redditi.

  • art. 76 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Prevede l'inclusione nel reddito complessivo dell'istante del reddito di qualunque persona che conviva con lui e contribuisca alla vita in comune; dalla disposizione deriva l'inescusabilità dell'errore del dichiarante circa la composizione del nucleo familiare.

  • art. 79, comma 1, lett. d) D.P.R. n. 115/2002

    Stabilisce l'obbligo di comunicare le variazioni rilevanti dei limiti di reddito nel termine previsto; la violazione è rilevante ai fini dell'integrazione del reato per omissione di comunicazione.

  • art. 131‑bis cod. pen.

    Istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha ritenuto che la sua esclusione richieda motivazione adeguata e non possa essere negata con argomentazioni generiche o automatistiche basate solo sulla presenza di precedenti.

Massime di principio

  • L'omissione di indicare componenti del nucleo familiare nella domanda di patrocinio a spese dello Stato integra il reato quando la normativa (art. 76 DPR 115/2002) impone esplicitamente l'inclusione del reddito di chi convive e contribuisce alla vita comune: la brevità temporale della convivenza non necessariamente esclude la responsabilità penale.
  • Il dolo o l'elemento soggettivo va valutato anche alla luce delle regole sostanziali che rendono obbligatoria l'indicazione dei conviventi e dei loro redditi; l'errore può essere scusabile solo se concretamente giustificabile e non in contrasto con disposizioni che rendono l'omissione inescusabile.
  • L'applicazione dell'art. 131‑bis c.p. (particolare tenuità) richiede una motivazione puntuale del giudice sulla minima offensività della condotta; la presenza di precedenti non esclude automaticamente l'applicazione dell'istituto, ma il giudice deve argomentare in concreto la rilevanza o meno dei precedenti.
  • Il riconoscimento della recidiva richiede motivazione dettagliata che colleghi i precedenti al profilo di pericolosità sociale del reo: vanno considerate natura e gravità dei reati, distanza temporale, omogeneità, occasionalità e condizioni personali; non è sufficiente il mero riscontro formale dei precedenti.
  • Se la motivazione del giudice su punti nodali (es. tenuità del fatto, recidiva) è carente o contraddittoria, la Corte di cassazione può annullare parzialmente la sentenza e rinviare per un nuovo esame limitato a quegli aspetti.
  • In casi analoghi, il difensore dovrebbe sollecitare in sede di merito una motivazione specifica su tenuità e recidiva e documentare circostanze personali e temporali (durata convivenza, modalità dei precedenti, occasionalità del fatto) utili a escludere automatismi motivazionali.

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